Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21108 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. II, 22/07/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 22/07/2021), n.21108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26275/2019 proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’avvocato ROSALIA BENNATO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

Avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6679/2019 del TRIBUNALE di

MILANO, depositato il 20/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

e’ stata impugnata da M.M., cittadino del Bangladesh, il decreto n. 6679/2019 del Tribunale di Milano.

Il ricorso è fondato su due motivi e non è resistito con controricorso ad opera della parte intimata che ha depositato solo mero atto di costituzione.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico o della protezione sussidiaria o umanitaria.

La Commissione Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Milano.

Quest’ultimo respingeva il l’impugnazione con il provvedimento oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura l’impugnato decreto per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare viene dedotto che il Tribunale di Milano non avrebbe proceduto alla fissazione di udienza per l’audizione del ricorrente, audizione di cui si prospetta l’obbligatorietà.

Il motivo non può essere accolto.

La questione della audizione sollevata col motivo qui in esame è già stata affrontata dal Tribunale di Milano (v. p 2).

In particolare, sulla scorta del principio sancito da Cass. n. 17717/2018, è stato ritenuto che, stante “l’espressa indicazione dell’assenza di necessità di ripetere l’audizione e di svolgere ulteriori incombenti istruttori” dopo l’espletamento dell’apposita l’udienza D.Lgs. n. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, comma 11, non vi era necessità, né obbligo di reiterazione della già svolta audizione.

Parte ricorrente non si confronta con l’esposta ratio del provvedimento, né dice dove e quando ha – nella precedente fase del giudizio – sollevato questione dopo la detta indicazione e neppure adduce idonee argomentazioni, in diritto, al fine di superare e far ritenere errato il principio giurisprudenziale, al quale – in puntola decisione gravata faceva rinvio.

Il motivo e’, pertanto, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo si deduce, in relazione alla richiesta protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, la violazione di legge e l’omesso esame di fatto decisivo.

Secondo parte ricorrente il Tribunale avrebbe basato propria decisione in proposito su “generiche informazioni” sulla situazione in Bangladesh.

Parte ricorrente, come risulta dalla decisione (a pp. 5 ss.) gravata, ha in sostanza posto “fondamento del ricorso la vicenda personale del suo assistito”.

Nell’odierno ricorso, in violazione del noto principio di autosufficienza, la medesima parte nulla dice al riguardo, allegando una precedente specifica doglianza sulle fonti informative utilizzate.

Peraltro il provvedimento gravato, dopo aver congruamente valutato con proprio apprezzamento fattuale, la predetta situazione personale, ha fatto (v. pp. 7 ss.) debito ricorso ad idonee fonti informative (fra cui il rapporto EASO) sul paese di provenienza del richiedente protezione.

Parte ricorrente non si confronta neppure con tali ragioni in base alle quali è stata adottata la decisione di cui al provvedimento gravato.

Il motivo e’, pertanto, inammissibile.

3.- Deve, conseguentemente, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

4.- Nulla va statuito in relazione alle spese del giudizio stante il mancato svolgimento di attività difensiva ad opera della parte intimata.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte;

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

 

 

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