Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21108 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 13/10/2011), n.21108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18199/2007 proposto da:

CURATELA FALLIMENTARE DELLA VINAL SPA in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE DEI MELLINI 17,

presso lo studio dell’avvocato CANTILLO ORESTE con procura speciale

autenticata dal Not. Dr. ROSA TROIANO di CASTEL SAN GIORGIO rep. n.

99278 del 10/06/2011, rappresentato e difeso anche dall’Avvocato DE

PRISCO NICOLA, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– resistenti con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 81/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 14/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

uditi per il ricorrente gli Avvocati CANTILLO e DE PRISCO, che si

riportano agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia la Vinal s.p.a. impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio di Voghera D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, per l’anno 1997 rettificava il reddito della società ai fini Irpeg, e Ilor procedendo al recupero delle maggiori imposte evase e all’applicazione delle sanzioni di legge.

Il giudice adito accoglieva il ricorso, ma l’Ufficio proponeva gravame e nella contumacia della contribuente la C.T.R. della Lombardia con sentenza n. 81/1/2006, depositata il 14.6.2006 e non notificata, in accoglimento dell’appello rigettava il ricorso introduttivo della società.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponeva ricorso la Curatela fallimentare della Vinal s.p.a. deducendo l’intervenuto fallimento della contribuente in data 20.12.2005 e articolando nove motivi, successivamente sostenuti anche con il deposito di ulteriori documenti nonchè di memoria aggiunta, insistendo soprattutto nell’invocare l’efficacia preclusiva conseguente al giudicato esterno formatosi sulla questione relativa ai rapporti tra la Vinal s.p.a. e la Mavial s.p.a. posti a fondamento dell’atto impositivo impugnato.

L’Agenzia delle Entrate si limitava al deposito di mera istanza di comunicazione dell’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva il Collegio che con la memoria aggiunta la ricorrente ha eccepito anche l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, per la mancanza dell’attestato di conformità di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3, ma che pregiudiziale all’esame di questa così come delle altre questioni tutte poste dalla ricorrente, con riferimento al merito della vicenda, è l’esame della questione posta con il primo motivo di ricorso, con il quale la Curatela del fallimento della Vinal s.p.a. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, la nullità del procedimento e della sentenza di appello per violazione della L. Fall., art. 43, comma 1, art. 299 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 40, 49, 54 e 61.

A tal riguardo deduce in particolare la ricorrente che, notificato dall’Ufficio il 7 dicembre 2005 il ricorso di appello alla società, al difensore costituitosi nel giudizio di primo grado, dopo tredici giorni da tale notificazione, e quindi in pendenza del termine di sessanta giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, per la costituzione dell’appellato e la proposizione di eventuale appello incidentale, la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 31/2005 del 20.12.2005, onde il verificarsi di un’ipotesi di interruzione automatica del processo, che, in quanto non rilevata dal giudice, comporterebbe la nullità del procedimento e della successiva sentenza.

Il motivo è fondato.

Nel processo ordinario di cognizione il codice di rito disciplina distintamente i casi in cui la morte o la perdita di capacità della parte si verifichi prima della costituzione in giudizio (art. 299 c.p.c.) o successivamente alla costituzione, ipotesi quest’ultima alla quale è equiparata quella della scadenza del termine per la costituzione (art. 300 c.p.c.) e in tale contesto consolidata è la giurisprudenza di legittimità nel senso che: “L’art. 299 cod. proc. civ. è applicabile anche nel giudizio di appello e, verificandosi la morte della parte dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l’automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacchè l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione, dovendosi altresì escludere – a causa dell’estinzione del mandato, ancorchè originariamente conferito per entrambi i gradi – che il procuratore della parte deceduta sia abilitato a costituirsi per rendere la dichiarazione di cui all’art. 300 cod. proc. Civ. (Cass. 17.8.2004 n. 16020; cfr. Cass. 4.5.2010 n. 10714).

In applicazione della richiamata disciplina, dunque, se la parte alla quale si riferisce l’evento interruttivo al momento del verificarsi di esso non si è costituita ed è ancora pendente il relativo termine, l’effetto interruttivo opera di diritto; se viceversa la parte è costituita a mezzo di difensore, l’effetto suddetto opera solo dopo la dichiarazione del difensore; se infine la parte è costituita personalmente, l’effetto si produce automaticamente dal momento del verificarsi dell’evento (art. 300 c.p.c.).

In materia di processo tributario il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40, ripete sostanzialmente la disciplina dell’art. 300 c.p.c. ma non disciplina la distinta ipotesi di cui al cit. art. 299, cioè l’ipotesi nella quale l’evento interruttivo si produca in pendenza del termine per la costituzione della parte. La suddetta disposizione resta comunque applicabile D.Lgs. n. 546 del 1992, comma 2, ex art., così che deve concludersi al riguardo che, anche nel processo tributario, la morte o la perdita della capacità della parte successivamente alla notifica dell’atto di appello e durante il termine concesso per la costituzione ne relativo giudizio, comporta l’interruzione automatica del processo sin dal momento nel quale si è verificato l’evento interattivo, indipendentemente dalla conoscenza che dell’evento abbia avuto il giudicante.

Applicando gli esposti principi al caso di specie, nel quale la CTR ha invece deciso la controversia nella ritenuta contumacia della contribuente, ignorando l’intervenuto fallimento della società in data 20.12.1995, e quindi mentre era in corso il termine per la costituzione della società nel giudizio di appello a seguito della notifica del relativo ricorso il 13.12.1995, inequivocabilmente ne discende la nullità del procedimento e della sentenza impugnata, con la conseguente necessità del rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia per la sua prosecuzione.

A questo proposito per la verità la ricorrente ha chiesto che, cassata la sentenza impugnata, il procedimento fosse dichiarato direttamente estinto perchè non riassunto dall’Agenzia delle Entrate nel termine di sei mesi dalla legale conoscenza dell’evento interruttivo, che essa ha inequivocabilmente avuto sin dal 2006, sia a seguito e per effetto di dichiarazione inviata all’Ufficio dalla Curatela il 27.1.2006, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 35, sia a seguito di comunicazione di ordinanze di interruzione di altri giudizi pendenti tra le parti, conseguenti a quel medesimo evento.

La tesi esposta dalla contribuente al riguardo non può però trovare condivisione non ritenendo il Collegio che nel caso di specie l’effetto estintivo del processo possa effettivamente considerarsi già irrimediabilmente prodotto.

Il problema che a questo riguardo si pone ruota intorno all’interrogativo se il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43, che disciplina la prosecuzione del processo tributario sospeso o interrotto, imponga sempre e necessariamente la pronuncia giudiziale del provvedimento di interruzione ai fini del decorso del termine per la riassunzione, nel qual caso nella vicenda in esame, non essendovi stato un siffatto provvedimento, l’estinzione non si sarebbe realizzata; ovvero se la citata norma debba ritenersi applicabile solo laddove sia necessario un provvedimento giudiziario di interruzione, mentre negli altri casi, in assenza di una disciplina specifica, sarebbe applicabile l’art. 305 c.p.c., con la conseguenza che nel caso di evento automaticamente interruttivo, come nella fattispecie in esame, il termine per la riassunzione decorrerebbe senz’altro dal momento nel quale la parte abbia avuto legale conoscenza dell’evento, secondo le indicazioni della Corte Costituzionale in ordine all’art. 305 c.p.c. (Corte Costituzionale sent. 6.7.1971, n. 159).

A questo riguardo, riprendendo quanto già innanzi riepilogativamente esposto in ordine alta disciplina dell’interruzione nel processo ordinario e nel processo tributario, rileva questa Suprema Corte che nel primo, a fronte di eventi che determinano l’interruzione automatica ed immediata del processo, e altri eventi che invece quell’effetto interruttivo determinano solo dal momento della relativa dichiarazione, il termine per la riassunzione vien fatto decorrere dal legislatore, ex art. 305 c.p.c., dalla “interruzione”, e pertanto nel primo caso avrà corso automaticamente ed immediatamente dal momento del verificarsi dell’evento interruttivo, indipendentemente da qualsiasi provvedimento del giudice, mentre nel secondo caso non potrà che decorrere dal provvedimento del giudice che dichiari l’interruzione del processo.

Nel processo tributario la disciplina della prosecuzione del processo non può ritenersi la stessa giacchè anche se l’interruzione può realizzarsi nelle stesse forme alternative che sono state innanzi delineate con riferimento al processo ordinario di cognizione, la successiva fase della prosecuzione risulta espressamente disciplinata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43, che sotto il generale ed omnicomprensivo titolo: “Ripresa del processo sospeso o interrotto”, al secondo comma prevede la decorrenza del termine per la riassunzione del processo interrotto sempre dal momento della “dichiarazione” dell’interruzione, e non dall’interruzione (come previsto dall’art. 305 c.p.c., per il processo civile ordinario), dovendosi conseguentemente concludere che nel processo tributario il provvedimento dichiarativo dell’interruzione è sempre necessario ai fini del computo del termine per la riassunzione.

Conclusivamente, e con riferimento ai quattro distinti quesiti posti dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, deve pertanto affermarsi che nel processo tributario il verificarsi della dichiarazione di fallimento della contribuente appellata, che intervenga prima della sua costituzione in giudizio ma in pendenza del termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 e art. 54, comma 1, determina l’interruzione automatica del processo e comporta, laddove la curatela non si sia costituita in giudizio e l’evento interruttivo non sia stato rilevato dal giudice, l’invalidità delle attività processuali eventualmente svolte nella ritenuta contumacia della parte, ma che il conseguente termine per la prosecuzione del giudizio deve ritenersi decorrere ex art. 43, comma 2, solo dal momento della comunicazione del provvedimento del giudice che abbia dichiarato l’interruzione del processo.

Conseguentemente in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio della controversia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, dinanzi ad altra sezione della CTR della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, dinanzi ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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