Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21108 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 12/09/2017, (ud. 06/06/2017, dep.12/09/2017),  n. 21108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25327-2015 proposto da:

ALGA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo

studio dell’avvocato ARCANGELO GUZZO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO QUAGLIOLO;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA; CVA S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 75/2015 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 23/04/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. Arcangelo GUZZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Alga s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha respinto il suo ricorso ed i motivi aggiunti presentati per l’annullamento della Delib. Giunta regionale della Valle d’Aosta 8 febbraio 2013, n. 173 e del D.P. della Giunta 8 aprile 2013, n. 164, con i quali era stata respinta, per decorrenza dei termini di deposito della necessaria documentazione, la domanda di derivazione di acque del torrente (OMISSIS) presentata dalla società ricorrente. Il Tribunale aveva escluso la denunciata illegittimità dei provvedimenti impugnati avendo l’amministrazione regionale rispettato i principi di correttezza e trasparenza nella conduzione dell’istruttoria.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta che il Tribunale non abbia considerato che il principio costituzionale di buon andamento impone alla Pubblica Amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, sì da fornire agli amministrati regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando ne potrebbero derivare conseguenze negative per gli stessi. Era dunque necessario che la Regione specificasse in maniera chiara entro quale data andavano prodotti i documenti di cui trattasi.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha infatti accertato – senza smentita della ricorrente – che quest’ultima, invitata dal competente ufficio regionale a presentarsi per concordare un termine per il deposito della documentazione, essendo troppo lungo quello del 30 giungo 2012 da essa proposto, non aveva risposto all’invito, nè aveva rispettato lo stesso termine del 30 giugno 2012. Corretta è pertanto la conclusione del Tribunale che la decadenza si era verificata per la totale inerzia della parte interessata, non per violazione dei doveri di correttezza e trasparenza da parte dell’amministrazione.

Inammissibile, infine, in quanto attinente a passaggio non decisivo della sentenza impugnata, è la contestazione della rilevanza della mancata presentazione di osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del preavviso di esito negativo del procedimento.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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