Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21107 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 12/09/2017, (ud. 21/02/2017, dep.12/09/2017),  n. 21107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14834/2015 proposto da:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso gli uffici di

rappresentanza della regione stessa, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELO MARZOCCHELLA;

– ricorrente –

contro

ARABA FENICE ENERGY S.P.A. (già Biopower s.p.a. in liquidazione), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI TORTORICI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE, STC S.P.A., BKW ITALIA S.R.L.,

M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, depositata in data

3/03/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato Alba Di Lascio per delega dell’avvocato Angelo

Marzocchella;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per la cessazione

della materia del contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Regione Campania ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronunzia Cons. Stato n. 1042 del 2015, di condanna al risarcimento del danno in favore della società Biopower – Araba Fenice Energy s.p.a., all’esito dell’annullamento dell’impugnata Det. regionale del 28/12/2011 di decadenza di quest’ultima dall’autorizzazione unica D.Lgs. n. 387 del 2003, ex art. 12, rilasciatale per la costruzione e l’esercizio di una centrale elettrica alimentata a biomassa combustibile nel Comune di Pignataro Maggiore.

Resiste con controricorso la società Biopower – Araba Fenice Energy s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza, in data 11/11/2016, il difensore della ricorrente ha depositato in Cancelleria istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese, allegando la sentenza Cons. Stato n. 3001/2016 di revocazione e conseguente annullamento (in ragione della circostanza che il termine triennale per la realizzazione dei lavori era già scaduto al momento di adozione da parte della Regione dell’impugnato provvedimento di decadenza de quo, non potendo pertanto avere avuto esso rilevanza causale determinante ostativa al completamento e all’entrata in esercizio dell’impianto) della suindicata impugnata pronunzia Cons. Stato n. 1042 del 2015, nonchè di rigetto per infondatezza – in sede rescissoria – del gravame dalla società Biopower – Araba Fenice Energy s.p.a. interposto avverso la pronunzia TAR Campania n. 3873 del 2012.

La suindicata istanza attesta l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse della parte alla pronunzia sulle censure ivi formulate avverso l’impugnata sentenza, per essere cessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 29/11/2006, n. 25278).

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi di compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di cassazione, mentre non è farsi luogo a pronunzia al riguardo nei confronti degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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