Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21106 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 19/10/2016), n.21106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13426/2014 proposto da:

P.L., R.V., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA PREMUDA, 6, presso lo studio dell’avvocato VIVIANA DEL

PRETE, che le rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA, succeduta a BANCA ANTONVENETA SPA,

in persona del Sig. F.R. quale Responsabile Reparto Settore

Dipartimentale Recupero Crediti di (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, V. BOEZIO 6, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1166/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato VIVIANA DEL PRETE;

udito l’Avvocato MASSIMO LUCONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. titolare di crediti per Euro 110.000,00 nei confronti di R.V., conveniva il giudizio la debitrice per accertare la simulazione assoluta o relativa dell’atto compravendita in data (OMISSIS) avente ad oggetto un immobile sito in Roma via Casale Monferrato 7, che la R. aveva alienato alla madre P.L., anch’essa convenuta in giudizio, ed in subordine chiedeva dichiararsi la revoca del predetto acquisto ai sensi dell’art. 2901 c.c..

Il Tribunale di Roma con decisione integralmente confermata dalla Corte d’appello con sentenza 21.2.2014 n. 1166, rigettava la domanda di accertamento della simulazione ed accoglieva invece la domanda revocatoria dell’atto stipulato il (OMISSIS).

I Giudici di merito ritenevano infondata la eccezione delle contraenti volta a dimostrare che la R. non era proprietaria dell’immobile alienato, avendolo ricevuto per atto simulato stipulato con il dante causa A.P. in data 29.4.1999 ed al quale avevano partecipato anche i genitori della R. ( R.F. e P.L.) che dovevano quindi ritenersi i reali acquirenti, atteso che l’accertamento della simulazione di un contratto estraneo al rapporto controverso oggetto di giudizio, avrebbe dovuto essere richiesto in via di azione (con autonoma domanda di accertamento) e non semplicemente in via di eccezione. In ogni caso la Corte territoriale rilevava la totale mancanza di prova della simulazione non avendo le parti prodotto alcuna controdichiarazione sottoscritta anche dalla parte alienante. Del pari, in difetto di prova, gravante sulla banca, di elementi indiziari sintomatici della apparenza del negozio traslativo tra la figlia e la madre, non era dato accertare se il contratto fosse o meno simulato. Sussistevano invece le condizioni per revocare tale atto in quanto compiuto dalla R., esposta verso la banca, dismettendo l’intero patrimonio a sua disposizione.

La sentenza di appello, notificata in data 21.3.2014 è stata impugnata per cassazione da P.L. e R.V. con due motivi che censurano errori di diritto e di fatto.

Resiste la banca con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti impugnano la sentenza per violazione degli artt. 112 e 167 c.p.c., nonchè degli artt. 141, 1417, 2722, 2724 e 2725 c.c. sostenendo che la Corte territoriale aveva errato a ritenere inammissibile in difetto di specifica domanda di accertamento, la questione concernente la simulazione dell’atto di provenienza dell’acquisto dell’immobile in capo alla R., non essendo consentito un accertamento “incidenter tantum” introdotto in via di eccezione.

La censura potrebbe ritenersi astrattamente fondata, sia sotto il profilo della proponibilità della simulazione in via di eccezione, sia dell’insussistenza di un impedimento (peraltro non rilevato dalla Corte d’appello) all’accesso al merito della questione di simulazione dell’atto 29.4.1999, determinato dalla assenza nel giudizio del venditore A. in qualità di litisconsorte necessario.

La giurisprudenza di questa Corte è infatti univoca nel sostenere che la questione di simulazione possa essere introdotta nel processo sia in via di azione che in via di eccezione (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 13459 del 09/06/2006; id.Sez. 2, Sentenza n. 4933 del 14/03/2016), non venendo meno nel caso di specie la funzione tipica della eccezione in senso stretto rimessa alla simulazione di un atto negoziale distinto da quello oggetto del giudizio, atteso che la qualità in capo alla R. del potere di dispone del bene immobile integra un fatto costitutivo tanto della domanda di simulazione del successivo contratto di alienazione, intendendo la banca disvelare la creazione di apparenza assoluta del trasferimento di proprietà alla madre dell’immobile sul presupposto che lo stesso sia rimasto invece in proprietà alla figlia; quanto in relazione alla domanda di revoca dell’acquisto della proprietà immobiliare alla madre – considerato stavolta reale e non fittizio -, essendo la pretesa azionata diretta a recuperare il bene nella garanzia patrimoniale del debitore a favore del creditore revocante, con la conseguenza che, in entrambi i casi, il difetto di titolarità della proprietà del bene immobile in capo alla R., in quanto mera interponente nell’atto di acquisto del 1999, si risolve in un fatto impeditivo del diritto azionato dalla banca, come tale opponibile in via di eccezione dalla parte convenuta per sentire accertare la simulazione assoluta del trasferimento del bene o in via subordinata per conseguire la revoca dell’acquisto ex art. 2901 c.c..

Non sussiste inoltre ostacolo – determinato dalla omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte alienante A. – all’accertamento incidentale della simulazione relativa dell’arto di acquisto di provenienza, avendo questa Corte affermato che nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo, e non venga dedotto ed allegato l’interesse dello stesso ad essere parte del processo, ovvero la consapevolezza e volontà del venditore di aderire all’accordo simulatorio, rimanendo, di regola, irrilevante per chi vende la modifica soggettiva della parte venditrice e perciò integralmente efficace l’accertamento giudiziale compiuto nei soli confronti dell’interposto e dell’interponente: ed infatti l’attuazione dei principi del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost., impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario ed il dovere del giudice di verificare preliminarmente la sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso (cfr. Corte case. Sez. U, Sentenza n. 11523 del 14/05/2013; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1466 del 24/01/2014).

Tuttavia la fondatezza delle argomentazioni in diritto svolte sulle questioni sopra esaminate non è sufficiente ad accogliere il motivo e cassare la sentenza impugnata, atteso che non risulta investita con il ricorso per cassazione l’altra statuizione della Corte d’appello, idonea a supportare autonomamente la decisione, secondo cui la prova della simulazione del contratto 1999 non era stata comunque fornita dalle parti, non essendo stata prodotta la “controdichiarazione” e dunque non essendo stato dimostrato l’accordo simulatorio concluso con l’alienante A., circostanza sulla quale le attuali ricorrenti si sono limitate ad allegare di aver richiesto l’ammissione del capitolato di prova testimoniale, che la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile ex art. 1417 c.c.. Al riguardo vale osservare appena che l’assunto difensivo per cui i limiti alla prova orale, in materia di simulazione, non si darebbero nel caso in cui il contratto “inter alios” venga dedotto come mero “fatto storico”, è manifestamente privo di supporto argomentativo rispetto alla fattispecie concreta, atteso che con la eccezione di simulazione relativa del contratto stipulato nel 1999, non si intende soltanto dimostrare la esistenza in rerum natura di un documento o la redazione dello stesso da parte dei soggetti intervenuti alla stipula, o ancora la collocazione cronologica della formazione di tale atto, ma si intende piuttosto far valere la mancata produzione degli effetti giuridici derivanti da quel contratto nella sfera del soggetto interponente ( R.), propriamente ai fini della opponibilità dell’acquisto, “realmente” disposto a favore dei soggetti interposti (genitori della R.), al creditore (banca) del simulato acquirente: la simulazione del contratto del 1999 viene infatti a costituire, come già esposto, il fatto costitutivo della eccezione volta a paralizzare la domanda della banca.

Occorre aggiungere per completezza che le ricorrenti fanno riferimento (cfr. ricorso, pag. 15) ad una molteplicità di documenti che avrebbero accompagnato il contratto stipulato nel 1999 (scrittura privata (OMISSIS) in cui i genitori della R. manifestano la intenzione di riservare l’acquisto dell’immobile anche agli altri figli; preliminare di vendita del 30.3.1999 -sembra stipulato solo tra A. ed il padre R.F. -; atto di vendita notarile del (OMISSIS), tra l’ A. e la R.): ma se, da un lato, tale riferimento non è idoneo ad inficiare la statuizione della Corte territoriale secondo cui, in mancanza della controdichiarazione, difettava la prova che l’alienante avesse aderito alla interposizione, dall’altro lato il mero richiamo a tali documenti non assolve al requisito di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non avendo specificato le ricorrenti se e quando tali documenti (in particolare il preliminare e l’atto pubblico) siano stati ritualmente prodotti nei gradi di merito.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione art. 2901 e 2697 c.c., nonchè il vizio di omesso esame di un fatto controverso e decisivo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Le ricorrenti vengono ad introdurre – allegando l’errore della Corte territoriale che avrebbe omesso del tutto di accertare la inesistenza del credito della banca vantato nei confronti della debitrice R. e che sarebbe stato pregiudicato dalla alienazione oggetto di revoca – una serie di questioni nuove che attengono al merito del rapporto debito-creditorio (omessa consegna degli atti fidejussione sottoscritti dalla R. a garanzia del credito accordato a Bazart s.r.l., in violazione dell’art. 33 del Codice del Consumo ed in violazione del TU n. 385 del 1993, art. 117; estorsione della volontà negoziale della R. con artifici e raggiri; eccedenza del credito conteggiato per interessi; pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il medesimo credito bancario), e la R. allega inoltre la mancata conoscenza del debito, maturato dalla società a favore della quale aveva rilasciato fidejussione, per non esserle mai stato comunicato dalla banca, con conseguente insussistenza del requisito della “scientia damni”. Fatti tutti diffusamente contestati dalla parte resistente nel controricorso (la R. aveva stipulato contratti di

finanziamenti e prestato fidejussione per la Bazart s r l della quale era amministratrice e quindi liquidatore; aveva eletto domicilio all’indirizzo cui le erano state recapitate le comunicazioni concernenti le esposizioni debitorie) ove, tra l’altro, correttamente rileva che la litigiosità del credito, o ancora il mancato previo accertamento giudiziale del credito, non sono condizioni ostative all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria, consentita anche a tutela di un credito illiquido, condizionato od eventuale (Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 5246 del 10/03/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 16722 del 17/07/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 11573 del 14/05/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 2673 del 10/02/2016).

In ogni caso la parte ricorrente non ha adempiuto all’onere di autosufficienza del ricorso, avendo omesso di specificare se e quando tali circostanze siano state dedotte nei gradi merito e provate in giudizio, rimanendo in conseguenza precluso l’accesso del motivo di ricorso al sindacato di legittimità della Corte.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna delle parti soccombenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per la parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.800,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2016

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