Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21106 del 16/09/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 21106 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA
sul ricorso 28706-2007 proposto da:
IMMOBILIARE DOLOMITI AGENZIA D’AFFARI DI SPRINGHETTI
DOTT LORENZO & C S.N.C. 00514710227, in persona del
legale rappresentante pro tempore sig.ra ROSELLA
TAMBORINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio
dell’avvocato VOLTAGGIO PAOLO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato AGOSTINELLI MAURIZIO
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

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Data pubblicazione: 16/09/2013

GIANGRANDE MARIA, GIANGRANDE CARLOTTA, GIANGRANDE
PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato
PAFUNDI GABRIELE, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANGELINI ANTONIO giusta

– controricorrenti

avverso la sentenza n. 223/2007 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 27/07/2007 R.G.N. 375/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato MAURIZIO AGOSTINELLI;
udito l’Avvocato ALESSIA CIPROTTI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

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delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La snc Immobiliare Dolomiti Agenzia D’Affari di Springhetti dottor Lorenzo
e C. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento di
rigetto della domanda volta ad ottenere da Paolo, Maria e Carlotta
Giangrande il pagamento della provvigione per la vendita di un immobile

In particolare la sentenza veniva impugnata in relazione al rigetto
dell’eccezione di incapacità a testimoniare del teste Carisì, parente dei

venditori ,che aveva avuto un ruolo centrale nella vicenda.
Con sentenza depositata il 27-7-07 la Corte di appello di Trento ha
confermato la decisione di primo grado.
Propone ricorso la snc Immobiliare Dolomiti Agenzia d’affari di Springhetti
dottor Lorenzo e C. con cinque motivi .
Resistono Paolo, Maria e Carlotta Giangrande
Entrambe le parti presentano memoria.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art.246 c.p.c

v

in relazione all’art.1705 c.c. e contraddittorietà della motivazione su un
fatto decisivo controverso ex art.360 n.3 e 5 c.p.c
Sostiene la ricorrente che la Corte di merito, pur avendo descritto
. correttamente in fatto il ruolo assunto dal Carisì nella vicenda,
professionista interessato alla vendita come congiunto dei venditori e
tecnico, e che in tale veste aveva avuto contatti con l’agenzia Dolomiti
nell’interesse dei venditori,contraddittoriamente non aveva qualificato il
Carrisì come mandatario senza rappresentanza .
Come conseguenza di tale erronea qualificazione ,la Corte aveva ritenuto
il Carisì capace di testimoniare.

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di cui essi erano comproprietari.

2.Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art.246
c.p.c in relazione all’art.1325 cc ed all’art.1705 c.c. e contraddittorietà
della motivazione su un fatto decisivo e controverso ex art.360 n.3 e 5
c.p.c.
Lamenta la ricorrente che erroneamente la Corte di merito ha dichiarato

Dolomiti all’indennità di provvigione dovuta dai Giangrande, negando la
natura contrattuale di tale rinuncia e qualificandola dichiarazione
unilaterale del rinunciante.

3.Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art.246 c.p.c in
relazione all’art.1705 c.c. e art.1755 c.c. e contraddittoria motivazione
su un fatto decisivo controverso ex art.360 n.3 e 5 c.p.c.
Denunzia la ricorrente che la Corte di merito ha ritenuto la capacità a
testimoniare del teste Carisì affermando che non sarebbe stato stipulato
alcun negozio di mandato fra i Giangrande e l’Agenzia Dolomiti e
contraddittoriamente affermando che tra le parti era incorso un rapporto
..)di mediazione.
4.1 tre motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione
logico giuridica che li lega e sono fondati.
La vicenda ha ad oggetto la mediazione per la vendita di un immobile ,di
cui per una quota erano comproprietari Carlotta, Maria a Paolo
Giangrande, conclusasi positivamente ad opera della Immobiliare
Dolomiti per la somma di euro 3.100.000,00.
La Immobiliare Dolomiti ha citato in giudizio i Giangrande per ottenere il
pagamento della loro quota di indennità di provvigione ,ma essi hanno
eccepito che la Immobiliare aveva rinunziato alla provvigione su di loro
gravante, con rinunzia comunicata da Lorenzo Springhetti all’ingegnere

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il Carisì capace di testimoniare in ordine alla rinunzia della società

Carisì ,marito di Giangrande Maria, e cognato di Paolo e Carlotta
Giangrande.
5.La Corte di appello ha confermato il rigetto della domanda della
Immobiliare Dolomiti , sul rilievo che essa aveva rinunziato alla quota di
provvigione dei Giagrande per favorire la conclusione della vendita,

testimoniare.
La Corte ha affermato il Carisì ha assunto nella vicenda il solo ruolo di
professionista interessato alla vendita quale congiunto di alcuni dei
venditori e come tecnico e di avere in questa veste avuto rapporti con lo
Springhetti e di avere agito nell’interesse dei venditori ( quanto meno dei
suoi congiunti, ma non solo) per cercare innanzitutto di ottenere un
prezzo migliore rispetto a quello fino a quel momento offerto dal soggetto
reperito dalla immobiliare Dolomiti.
6.La Corte di merito ha ritenuto che non ha alcun significato il fatto che
sulla proposta di acquisto finale per euro 3.100.000 il Carisì abbia
firmato (unitamente all’altro proprietario del bene Maestranzi)
l’accettazione della proposta perché il Carisì non era proprietario del bene
e non viene neppure in discussione la questione dell’accettazione della
proposta da chi non era legittimato ad accettarla, posto che il bene è
stato successivamente alienato per atto pubblico a chi quella proposta ha
fatto.
7.Sottolineato che l’interesse che può giustificare la incapacità a
testimoniare è solo quello effettivo e concreto e non certamente quello di
mero fatto,la Corte ha escluso che il teste escusso potesse partecipare al
giudizio essendo il Carisì solo il soggetto che avrebbe ricevuto la
dichiarazione dello Springhetti di rinunzia alla mediazione in relazione

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fondando la decisione sulla testimonianza del Carisì, ritenuto capace di

alla posizione dei congiunti.
8.La Corte di appello ha errato nella qualificazione giuridica del rapporto
che lega il Carisì con i venditori dell’immobile.
Gli stessi accertamenti in fatto computi dalla Corte di merito avrebbero
dovuto portarla a ritenere il Carisì mandatario senza rappresentanza dei

9.Infatti dalla sentenza impugnata risulta che il Carisì ebbe contatti con
lo Sprighetti per la vendita dell’immobile nell’interesse dei suoi congiunti
per ottenere un prezzo migliore di quello in precedenza proposto dalla
Dolomiti Immobiliare.
Dopo una serie di incontri risulta formalizzata una proposta di euro
3.100.000,00 ritenuta vantaggiosa da tutti i venditori .
In sede dell’incontro definitivo per l’accettazione della proposta di
acquisto, insieme all’altro venditore ,fu presente il Carisì che firmò
l’accettazione della proposta.
10.La Corte di merito, con motivazione insufficiente e contraddittoria, nel
ribadire la capacità a testimoniare del Carisì in ordine alli asserita
rinunzia della Dolomiti alla provvigione dei Giangrande, ha omesso di
dare una corretta veste giuridica all’attività del Carisì , senza spiegare a
quale titolo e con quale potere egli ha portato avanti la trattativa , ha
valutato l’entità delle proposte di acquisto ed in ultimo ha sottoscritto per
accettazione la proposta di acquisto formulata per euro 3.100.000,00.
11.La circostanza che il Carisì ha partecipato alla trattativa quale
mandatario dei Giangrande e con i

poteri derivatigli dal mandato è

confermata dal fatto che la vendita si è conclusa proprio per la somma
accettata dal Carisì.

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venditori Giangrande.

12.Del resto i giudici di appello non hanno spiegato neanche a quale
titolo giuridico l’asserita rinunzia della Dolomiti Immobiliare fatta al
Carisì abbia valore vincolante per la posizione dei Giangrande.
Se il Carisì avesse avuto nel rapporto la qualifica di semplice parente, la
asserita rinunzia manifestata nei suoi confronti dalla Dolomiti non

attribuito dalla Corte di appello.
9.In realtà la fattispecie in oggetto deve inquadrarsi nel mandato senza
rappresentanza, risultando che al Carisì fu affidato dai Giangrande un
mandato a vendere l’immobile ,incarico che egli portò avanti nel loro
interesse ,avvantaggiandosi della mediazione della Dolomiti Immobiliare,
fino a sottoscrivere per accettazione l’offerta di acquisto.
10.Di conseguenza il Carisì , chiamato a testimoniare sul contratto di
mediazione con la Immobiliare Dolomiti , di cui egli si è avvantaggiato
nella conclusione dell’affare,e sulla asserita rinunzia della Dolomiti alla
provvigione, è titolare di un interesse concreto e attuale che lo rende
incapace a rendere testimonianza.
11.Infatti questa Corte ha affermato che l’interesse determinante
l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’ad 246 cod proc civ, e solo quello
concreto ed attuale, che attribuisce la legittimazione a partecipare al
giudizio in relazione all’oggetto della contesa. Detto interesse, pertanto,
va escluso nei confronti del mandatario di una delle parti (nella specie,
incaricato di acquistare merci dalla controparte), con riguardo al giudizio
che non verta sul rapporto di mandato, o sul negozio posto in essere dal
mandatario medesimo, ma utilizzi quest’ultimo come mero fatto esterno,
idoneo a suffragare la tesi del mandante (nella specie, in quanto il
giudizio riguardava Atti di usurpazione di marchio e di concorrenza sleale,

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avrebbe avuto alcun rilievo giuridico , tanto meno quello che gli è stato

compiuti dal venditore di quelle merci in danno del mandante, e l’incarico
ad acquistare era stato conferito al teste al fine di dimostrare la
sussistenza di detti comportamenti illeciti). Cass.Sentenza n. 4436 del
24/11/1976
12.Nel caso di specie la deposizione del Carisì verte proprio sul negozio

avvantaggiato della mediazione svolta dalla Immobiliare Dolomiti per
reperire un acquirente dell’immobile.
13.Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti.
Di conseguenza la sentenza va cassata e rinviata per nuovo esame alla
Corte di appello di Trento che si atterrà ai suesposti principi di diritto in
merito alla incapacità a testimoniare del mandatario e che provvederà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso , assorbiti gli altri.
Cassa e rinvia alla Corte di Appello di Trento in diversa composizione che
provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.
Roma 4-7-2013

posto in essere da questi quale mandatario dei Giangrande che si è

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