Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21105 del 16/09/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 21105 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 28181-2007 proposto da:
MELE PASQUALE, elettivamente domiciliato ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
BREGOLA VINCENZO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CONDOMINIO VIA PROVINCIALE MONTAGNA SPACCATA 310/314,
in persona dell’amministratore legale rappresentante
pro tempore sig. NUNZIO MAESTRINI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ADDA 21, presso lo studio

1

Data pubblicazione: 16/09/2013

dell’avvocato ADINOLFI CARMELO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
A.R.I.N. S.P.A.

(gia’ AMAN), in persona del Dott.

ANTONELLO GAROFALO, elettivamente domiciliata ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

PORCELLI DONATO in 80100 NAPOLI, Via L. Caldieri 190,
giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 3110/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/10/2006 R.G.N.
1361/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato DONATO PORCELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

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CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’A.R.I.N conveniva in giudizio Mele Pasquale per sentirlo condannare al
pagamento di £.50.899.921, quali eccedenze non pagate nel periodo dal
13.9.1991 al 3.11.1992, relative alla fornitura di acqua di cui alla polizza
n.567947, sottoscritta dal Mele quale costruttore dello stabile di via in
Napoli ,via Montagna Spaccata 310 ,da cui andavano però detratti gli
acconti ricevuti per £.20.000.000 , con un residuo netto in suo favore di

Il Mele eccepiva la prescrizione del credito nonchè il proprio difetto di
legittimazione passiva, per essere la somministrazione dell’acqua
avvenuta in favore delle unità immobiliari dello stabile, dotate di
autonomi contatori, vendute a terzi e costituite in condominio, il quale
aveva versato all’ARIN gli anticipi, per cui nulla era da lui dovuto.
Chiedeva di chiamare in causa il condominio di Napoli,Via Montagna
Spaccata 310 per l’azione di rivalsa.
Si costituiva il Condominio che chiedeva il rigetto dell’azione di garanzia e
spiegava domanda riconvenzionale nei confronti del Mele per la
restituzione degli anticipi versati in riferimento alla polizza per fornitura
d’acqua al cantiere edilizio del MELE ,deducendo che i condomini avevano
già versato a tale titolo al Mele periodicamente le cifre da lui conteggiate,
e ciò sino alla stipula della nuova polizza intestata al condominio, che
ciononostante il Condominio aveva ricevuto dall’A.R.I.N la richiesta del
pagamento dell’arretrato sulla precedente polizza, riflettente un debito
del Mele, e che i condomini , solo per evitare il distacco di acqua,
avevano versato la somma.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda attrice e rigettava la
domanda di garanzia del Mele nei confronti del Condominio.
Accoglieva altresì la domanda riconvenzionale del Condominio e
condannava il Mele a pagare la somma di euro 10.334,34
La Corte di appello di Napoli ,con sentenza depositata 12-10-2006, ha
confermato la sentenza di primo grado.
Porpore ricorso il Mele con due motivi.
Resistono il Condominio e l’ARIN.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo si denunzia vizio di motivazione sull’eccesiva
onerosità del consumo.
3

£.30.889.921.

2.Si formula il seguente momento di sintesi

:se la Corte di appello di

Napoli in riferimento alla sentenza qui appellata abbia violato l’art.360
n.5 c.p.c e l’art.61 c.p.c incorrendo nel vizio di insufficienza della
motivazione.
2.Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione ai sensi
dell’art.360 n.5 c.p.c e si formula il seguente quesito di diritto: se la

2.1 due motivi sono inammissibili per inadeguatezza del quesito di diritto
e del momento di sintesi
La censura con cui si denunzia violazione di legge è inammissibili per
inadeguatezza del quesito di diritto. In proposito le Sezioni Unite hanno
insegnato che, “a norma dell’art. 366 “bis” c.p.c., applicabile ratione
temporis , è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito
di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto,
priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua
riconducibilita’ alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna
risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non
potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il
primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto
articolo (SU 6420/08; 11210/08).
3.11 quesito in considerazione è del tutto inidonei a soddisfare i requisiti
previsti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., per la cui osservanza avrebbe
dovuto compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto
sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di
diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad
avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass
19769/08). Il tutto doveva essere esposto in termini tali da costituire una
sintesi logico-giuridica della questione, finalizzata a porre il giudice della
legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al
quesito medesimo enunciando una “reg in favore dell’Aula iuris”, (Cass
2658/08), così rispondendo al miglior esercizio della funzione
nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. 26020/08).
4.La censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “deve contenere un
momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte
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Corte di appello di Napoli in riferimento alla sentenza qui appellata abbia
violato l’art.2984 n.4 e l’art.360 3 0 comma c.p.c

del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente
destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non
ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione
della sua ammissibilità”
5.11 momento di sintesi formulato non è idoneo ad individuare né il fatto
controverso, né i punti di contraddittorietà e illogicità di cui sarebbe
affetta la motivazione impugnata.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in euro
1.400,00 di cui euro 200,00 per spese, in favore del Condominio in
Napoli, via Montagna Spaccata 310 ,ed euro 2.000,00 di cui euro
200,00 per spese in favore dell’A.R.I.N, oltre per tutti e due accessori
come per legge.
Roma 4-7-2013
Il Consigliere estens.

Il Presidente

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

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