Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21103 del 07/10/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21103 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

Data pubblicazione: 07/10/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CROTONE

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1

Elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 34, nello studio dell’avv. Nicolò Paoletti, che
lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. Rosario

ricorrente
contro
CAPUTO MARIA – RIZZO GRAZIA – RIZZO MARIA GIUSEPPPINA

Elettivamente domiciliate in Roma, via Arno, n. 6, nello studio dell’avv. Oreste Morcavallo, che le rappresenta e difende, unitamente all’avv. Giacomo Dominijanni, giusta procura speciale a margine del controricorso.
controricorrenti
nonché contro
CONSORZIO LAVORATORI MONTEDISON CITTA’ DI CROTONE SOC.
COOP. A R.L.

Elettivamente domiciliato in Roma, via Rodolfo Benini,
n. 3, nello studio dell’avv. Luigi Li Gotti; rappresentato e difeso dall’avv. Paola Garofalo, giusta procura
speciale a margine del controricorso.
controricorrente

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Medici, giusta procura speciale a margine del ricorso.

nonché contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO

ABITCOOP CALABRIA SCARL
intimati
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, n. 471, depositata in data 4 giugno 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 4 marzo 2014 dal Cons. Dott. Pietro Campanile;
Sentito per il ricorrente l’avv. Paoletti;
Sentito per le controricorrenti Caputo e Rizzo l’avv.
Morcavallo;
Udito il P.M., nella persona del Sost. P.G. dott.ssa
Immacolata Zeno, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Svolgimento del processo
1 – Con delibera del 13 luglio 1992 il Commissario
straordinario del Comune di Crotone, rilevata la necessità di ricercare nuove aree di espansione per
l’edilizia economica e popolare, essendo state utiliz-

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CONSORZIO REGIONALE TRA LE COOPERATIVE DI ABITAZIONE

zate quelle precedentemente incluse nel P.E.E.P. di cui
detto ente si era dotato, individuò un’area omogenea di
circa dieci ettari, da destinarsi a detta espansione,

sidenziali pubblici già eseguiti, e contestualmente deliberò la variante al P.R.G., per il mutamento della
destinazione da “agricola” a “zona di espansione C5”,
che sarebbe stata successivamente approvata dalla Regione Calabria.
1.1 – Con deliberazioni del 6 agosto e del 15 novembre
1993 il predetto Commissario straordinario individuava
le aree per la realizzazione di interventi di edilizia
residenziale, finanziati ai sensi della 1. n. 457/1978,
da assegnare alle cooperative edilizie Giove, Consorzio
Edison Città di Crotone, Impresa Consorzio Città di
Crotone e Scintilla a r.1..
1.2 – In data 27 febbraio 1995 venivano emessi i decreti di occupazione di urgenza e successivamente, in data
23 dicembre 1997, senza che l’indennità provvisoria di
esproprio fosse stata accettata, veniva emesso decreto
di esproprio in favore del Comune di Crotone.
1.3 – Con distinti atti di citazione Caputo Maria, nonché Maria Giuseppina, Grazia e Giuseppe Rizzo convenivano davanti alla Corte di appello di Catanzaro il Co-

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situata nelle immediate vicinanze degli interventi re-

mune di Crotone e l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, chiedendo – non essendo stata individuata in
via amministrativa – la determinazione delle indennità

la base della natura edificabile delle aree.
1.4 – Nei giudizi così instaurati e successivamente
riuniti si costituivano il Comune di Crotone, che deduceva la natura agricola delle aree, nonché
l’amministrazione provinciale di Catanzaro, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Intervenivano altresì, in via adesiva dipendente, le
cooperative Consorzio Abitcoop Calabria e Consorzio
Città di Crotone.
1.5 – Con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe, previo espletamento di consulenza tecnica
d’ufficio, la Corte di appello di Catanzaro, per quanto
qui rileva, affermava la legittimazione passiva del Comune di Crotone, escludendo quella dell’Amministrazione
provinciale di Catanzaro e, ritenuta la natura edificabile delle aree espropriate, dichiarava inammissibile
la domanda di riduzione della somma già determinata in
via amministrativa, così come proposta dal Comune di
Crotone per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.

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di espropriazione e di occupazione, da effettuarsi sul-

1.6 – Per la cassazione di tale decisione il Comune di
Crotone propone ricorso, affidato a tre motivi, ai quali aderisce il Consorzio Lavoratori Montedison Città di

Caputo e Grazia e Maria Giuseppina Rizzo.
Motivi della decisione

2 – Con il primo motivo, denunciando violazione
dell’art. 36 c.p.c., il Comune di Crotone sostiene che
la corte territoriale, ritenendo erroneamente che le
proprietarie avessero proposto un giudizio di opposizione alla stima, e non una domanda di determinazione
della stessa, avrebbe affermato, in contrasto con i
principi che regolano la materia, che, non avendo il
predetto ente proposto alcuna domanda in via riconvenzionale, la sua richiesta di una determinazione del valore dei terreni, da qualificarsi come non edificabili,
in misura inferiore alla stima non definitiva, era
inammissibile.
Viene proposto il seguente quesito di diritto:

“Dica

codesta Ecc.ma Corte se nel giudizio per la determinazione dell’indennità di esproprio instaurato
dall’espropriato che non ha accettato l’indennità provvisoria e senza che sia stata determinata l’indennità
definitiva, l’amministrazione espropriante debba pro-

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Crotone e resistono con controricorso le signore Maria

porre domanda riconvenzionale ove richieda che, ai niní
della determinazione dell’indennità di esproprio,
l’area espropriata venga qualificata come agricola e

nella determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio non accettata”.
2.1 – La censura è fondata.
Deve invero richiamarsi il costante orientamento di
questa Corte secondo cui la tempestiva opposizione alla
stima da parte dell’espropriato fa venir meno l’efficacia vincolante della stima stessa per tutti i soggetti
del rapporto espropriativo, con la conseguenza che l’espropriante può legittimamente svolgere, in giudizio,
le sue difese in ordine all’accertamento dell’indennità
di esproprio. Quanto al regime delle preclusioni gravanti sull’espropriante convenuto in giudizio, nell’ipotesi in cui si sia in presenza di una stima definitiva, deve ritenersi necessaria una esplicita domanda
dell’espropriante medesimo, da formularsi nelle forme e
nei termini della domanda riconvenzionale, nel solo caso in cui venga da lui richiesta la determinazione giudiziale dell’indennità in misura inferiore a quella
stabilita in sede amministrativa, mentre, in ipotesi di
indennità provvisoria non accettata, le sue argomenta-

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non edificabile, così come invece era stata qualificata

zioni difensive non postulano, in alcun caso, l’osservanza delle forme della domanda riconvenzionale e non
sono, pertanto, soggette al regime di preclusioni per

20 maggio 2005, n. 10668; Cass., 9 luglio 2003, n.
10790; Cass., 2 marzo 2001, n. 3048).
La sentenza impugnata non si è conformata a tale orientamento, in quanto il giudizio non ha ad oggetto
un’opposizione a stima definitiva, ma una domanda di
determinazione dell’indennità, in conseguenza della
mancata accettazione della stima provvisoria.
2.2 – Per completezza di esposizione deve rilevarsi che
il limite individuato nella sentenza non definitiva in
esame – precisato nel punto d) del dispositivo – attiene all’ammontare dell’indennità; per quanto riguarda la
ricognizione giuridica del bene espropriato, alla quale
pure espressamente si riferisce il quesito di diritto
formulato dal ricorrente, vale bene ribadire che l’opposizione di cui all’art. 19 legge 22 ottobre 1971 n.
865 introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la determinazione dell’indennità di
esproprio dovuta per legge, nel quale è compito del
giudice la corretta applicazione, e prima ancora individuazione, dei criteri indennitari applicabili alla

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essa previsto (Cass., 7 dicembre 2011, n. 26357; Cass.,

procedura ablatoria avviata dai pubblici poteri, attività ermeneutica nella quale, in forza del principio
“iura novit curia”, egli non è vincolato dalle indica-

individuazione delle norme applicabili, sicché alla
identificazione delle caratteristiche del fondo espropriato segue la sua qualificazione come edificatorio o
non edificatorio, che attiene all’attività di applicazione delle norme, in cui è irrilevante anche il difetto di contestazione concernente l’interpretazione della
disciplina legale, appunto perché l’applicazione della
legge costituisce oggetto del potere-dovere del giudice
(Cass., 3 aprile 2007, n. 8361; Cass., 23 settembre
2005, n. 18681).
3 – Il secondo e il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente, in quanto intimamente correlati.
Con essi il Comune di Crotone censura il riconoscimento
della natura edificabile dei terreni espropriati, sostanzialmente deducendo – con formulazione di idonei
quesiti di diritto – violazione degli artt. 5-bis della
1. n. 359 del 1992, dell’art. 51 della 1. n. 865 del
1971 e dell’art. 3 del D.L. n. 115 del 1974, nonché
dell’art. 132 c.p.c.: la corte territoriale, recependo
la qualificazione giuridica desumibile dalla consulenza

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zioni delle parti, ed ha il potere-dovere di autonoma

tecnica d’ufficio, non avrebbe considerato che, essendo
la localizzazione del programma costruttivo intervenuta
prima dell’approvazione della variante al P.R.G.,

terreni esistente al momento della localizzazione stessa, avente carattere espropriativo.
3.1 – Entrambe le censure sono infondate, in quanto la
Corte di appello, richiamando e trascrivendo la consulenza tecnica d’ufficio nella parte in cui venivano ricostruite le tappe salienti del procedimento ablatorio,
ha operato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, un’autonoma ricognizione giuridica dei terrenti, del tutto condivisibile.
Infatti le conclusioni cui è pervenuta la corte territoriale, sfrondate da un inopportuno quanto irrilevante
riferimento all’edificabilità di fatto (dovendo in questa sede ribadirsi la prevalenza attribuita al parametro dell’edificabilità legale, rivestendo quella
“di fatto” un carattere solo suppletivo e complementare, utilizzabile, ad esempio, in assenza di pianificazione urbanistica: Cass. 17 settembre 1997, n. 9242; 2
settembre 1998, n. 8702; o come apprezzamento delle
specifiche caratteristiche dell’area legalmente edificabile: Cass. 29 agosto 1998, n. 8648), si fondano sul-

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avrebbe dovuto tenersi conto della natura agricola dei

la necessità di individuare la natura dei terreni con
riferimento alla data (23 dicembre 1997) del decreto di
esproprio (Cass., 6 settembre 2006, n. 19128; Cass., 14

10570), successiva all’approvazione della Variante Parziale al P.R.G., in base alla quale i terreni ricadevano in “Zona di espansione C5”, la quale conferisce ai
terreni che in essa ricadono natura edificabile (Cass.,
5 maggio 2001, n. 7107).
4 – In conclusione, il secondo e il terzo motivo vanno
rigettati, mentre la decisione impugnata va cassata in
relazione al primo motivo, come sopra accolto.
4.1 – Ricorrono per altro, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, i presupposti per una decisione nel
merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nel senso
dell’abolizione, dalla decisione impugnata, del riferimento (contenuto, come evidenziato, nel punto d) del
dispositivo), del riferimento alla inammissibilità delle richieste avanzate del Comune in merito alla determinazione dell’indennità di espropriazione.
Avuto riguardo al rigetto dei motivi, di maggiore pregnanza, relativi alla natura edificabile dei terrenti,
ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

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febbraio 2006, n. 3146, Cass., 4 luglio 2003, n.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, che rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata in rela-

la statuizione di cui al dispositivo sub d) della decisione impugnata. Compensa fra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Prima Sezione Civile della Corte di cassazione, in data

zione al motivo accolto e, decidendo nel merito, revoca

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