Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21103 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29140-2016 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA 4 BASSO VALDARNO, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA EUSTACHIO MANFREDI 15, presso lo studio dell’avvocato,

CARLO BALDASSARI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ AGRICOLA SPEDALETTO VALDERA DI C.C. & C.

SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO BIZZARRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 861/2016 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 12/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 861/13/2016 del 12 maggio 2016, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento notificata alla Società Agricola Spedaletto Valdera di C. & c. snc per omessi contributi di bonifica 2013.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – per costante insegnamento giurisprudenziale di legittimità, nel caso di mancata contestazione del perimetro di contribuzione e del piano di classifica, era onere del contribuente dare la prova della mancanza di specifica utilità fondiaria conseguente alle opere di bonifica ed agli interventi di manutenzione; – nel caso di specie, la Società Agricola Spedaletto aveva fornito tale prova mediante la produzione di una relazione geologica attestante il verificarsi, sul terreno di sua proprietà, di una ingente erosione, di per sè significativa della mancanza di beneficio.

Resiste con controricorso la società agricola.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Consorzio lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – violazione delle norme sull’obbligo motivazionale della sentenza. Per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di esplicitare le ragioni del rigetto del primo motivo di appello, riguardante la carente motivazione del primo giudice (dalla Commissione Tributaria Regionale richiamata per relationem).

p. 2.2 II motivo è infondato.

In primo luogo, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale non è stata resa per relationem alla sentenza di primo grado, in quanto essa si è basata, nell’ambito della devoluzione, su una autonoma valutazione del tema di causa. In particolare, risulta che il giudice di appello abbia svolto una ulteriore ed autonoma delibazione delle questioni di diritto e del compendio probatorio, ancorchè infine collimante con quella già resa dalla Commissione Tributaria Provinciale.

In secondo luogo, la motivazione così adottata dal giudice di appello ha natura interamente sostitutiva della sentenza di primo grado, con la conseguenza che lo stesso motivo di appello concernente la carenza motivazionale ascrivibile alla Commissione Tributaria Provinciale doveva ritenersi assorbito nella nuova motivazione di secondo grado (conforme nell’esito). Si è in proposito affermato (Cass. n. 13733 del 17/06/2014 ed altre) che: “Il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale”.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso il Consorzio deduce violazione dell’art. 2697 c.c.. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che, nonostante la mancata contestazione avversaria del perimetro di contribuenza e del piano di classifica, fosse onere del Consorzio fornire la prova della mancanza di utilità fondiaria specifica.

p. 3.2 II motivo è infondato perchè frontalmente smentito dalla motivazione e dalla ragione decisoria del giudice regionale.

La Commissione Tributaria Regionale ha infatti correttamente richiamato l’indirizzo consolidato di legittimità (citando, tra le altre, Cass. n. 21176/14 e 27057/14) secondo cui, nell’assenza (come nel caso di specie) di contestazione, seppure incidentale, del perimetro di contribuenza e del piano di classifica, “il beneficio goduto dal contribuente a seguito dell’attività svolta dal Consorzio di bonifica si presume (…) salva la prova contraria da parte del contribuente”.

Ha poi aggiunto la Commissione Tributaria Regionale, a rimarcare il principio, che: “quando sussiste un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova di aver assicurato detto beneficio operando la predetta presunzione che può essere vinta dalla prova contraria offerta dal contribuente”.

Si tratta di decisione appunto in linea con l’orientamento consolidato di legittimità, già affermato da SSUU 26009/08 e SSUU 11722/10, e quindi innumerevoli volte ribadito (più di recente, da Cass. n. 9511/18 ed altre).

Sennonchè, è proprio sulla base della corretta applicazione di questa regola di giudizio che la Commissione Tributaria Regionale (come già il primo giudice) ha ritenuto che tale prova fosse stata dalla società contribuente effettivamente fornita, così da superare la presunzione di legge: “nel caso in esame parte appellata ha assolto all’onere della prova con la produzione della perizia del geologo M.”, dalla quale si evinceva una erosione dei terreni in proprietà della società agricola tale da escludere il beneficio fondiario specifico.

Nè varrebbe qui opporre il diverso esito (favorevole al Consorzio) di altre decisioni rese, tra le parti, da questa stessa corte di legittimità (Cass. nn. 23220/14 e 23225/14).

Infatti, tali pronunce sono state emesse a fronte di una diversa statuizione di secondo grado, con la quale la Commissione Tributaria Regionale – all’esatto opposto di quanto si verifica nel caso di specie aveva in effetti violato la suddetta regola di inversione dell’onere probatorio, ponendo a carico del Consorzio l’onere di provare la sussistenza del beneficio. Ed in quelle statuizioni di legittimità l’elemento fattuale costituito dall’erosione di parte del fondo della società agricola sul fronte fluviale è stato sì considerato, ma non per escluderne la valenza probatoria (chè, certo, una siffatta valutazione fattuale non poteva essere resa in sede di legittimità), bensì per escludere che nella deduzione di tale fatto da parte della società potesse di per sè individuarsi l’impugnazione del piano di classifica (presupposto, come detto, della suddetta inversione dell’onere probatorio).

Si osservava in quelle sentenze: “pare opportuno qui precisare – avuto riguardo al tenore della difesa di parte contro ricorrente, come ribadita anche nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositata in atti – che non vale ad integrare detta contestazione specifica della legittimità del piano di classifica l’avere fatto riferimento, con l’ausilio di una consulenza tecnica di parte, al fenomeno di erosione di una vasta zona di terreno di proprietà della società Spedaletto, che sarebbe stata ascrivibile, secondo l’assunto della stessa, alla mancata esecuzione delle opere di difesa idraulica, volte ad impedire, secondo il disposto del citato art. 7 (R.D. n. 523 del 1904, comma 1, lett. c), proprio “inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione”.

E’ dunque evidente come, nella concretezza del presente caso, quelle decisioni di legittimità non possano sortire l’effetto omologante voluto dal Consorzio, dal momento che nel presente procedimento è pacifico che l’onere della prova fosse a carico della società contribuente proprio a causa del difetto di impugnazione del piano di classifica; ma la ragione della decisione regionale qui dedotta, come si è posto in luce, non riposa sulla mancata prestazione della prova del beneficio fondiario specifico ad onere del Consorzio, bensì sulla effettuata prestazione della prova di assenza di tale beneficio ad onere della parte contribuente.

Il che, come detto, è conforme a diritto.

p. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso il Consorzio deduce violazione dell’art. 2697 c.c. e del R.D. n. 523 del 1904, art. 7, art. 8, u.c. e art. 18. Per avere la Commissione Tributaria Regionale escluso l’utilità fondiaria specifica, nonostante che il contributo dipendesse dall’esecuzione di opere di difesa idraulica ascrivibili alla terza categoria (prevenzione di inondazioni, straripamenti, corrosione, invasioni di ghiaie o altro materiale di alluvione, ex art. 7 cit.), per le quali la sussistenza del beneficio era intrinseca.

p. 4.2 II motivo è infondato.

L’evoluzione legislativa regionale ha sostanzialmente obliterato la distinzione tra opere di manutenzione-bonifica ed opere di difesa idraulica, assumendo entrambe nell’ambito onnicomprensivo dell’attività di bonifica.

In base alla L.R. Toscana n. 79 del 2012, art. 2 (di riforma della L.R. n. 69 del 2008 e della L.R. n. 91 del 1998; e di abrogazione della L.R. n. 34 del 1994): “Attività di bonifica.

1. Ai fini dell’art. 1, costituisce attività di bonifica il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d’acqua naturali, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonchè ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica e di irrigazione già realizzate.

2. Costituiscono inoltre attività di bonifica, se finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico, le opere volte ad assicurare la stabilità dei terreni declivi di cui all’art. 3, lett. d) ed e), nonchè le opere di cui alla lett. f)”.

Stabilisce poi l’art. 3: “Opere di bonifica. 1. Nell’ambito dell’attività di cui all’art. 2, costituiscono opere di bonifica: a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d’acqua; b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque; c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, e quelle intese a tutelarne la qualità; d) le opere per la sistemazione ed il consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici; e) le opere per il rinsaldamento e il recupero delle zone franose; f) le opere per il contenimento del dilavamento e dell’erosione dei terreni; g) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene; h) le opere finalizzate alla manutenzione, al ripristino ed alla protezione dalle calamità naturali; i) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette”.

Le stesse citate decisioni di legittimità intercorse tra le odierne parti (Cass. n. 23220/14 e 23225/14) hanno evidenziato come la distinzione tra opere di manutenzione e bonifica da un lato, ed opere di difesa idraulica dall’altro sia, nell’ambito della legislazione regionale di riferimento, sostanzialmente “svanita”.

Si osservava in quella sede: “Va premesso, che, alla stregua della normativa regionale applicabile ratione temporis (cfr., in particolare, la L.R. Toscana 13 maggio 1994, n. 34, art. 59) per effetto della soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria di cui alla L. 16 dicembre 1993, n. 520, al Consorzio ricorrente spetta tanto l’esecuzione delle opere di bonifica propriamente dette, quanto di quelle classificate, ai sensi del R.D. n. 523 del 1904, art. 7, come opere idrauliche di terza categoria, nell’ambito del relativo comprensorio. La successiva evoluzione della normativa regionale, giunta a compimento con l’abrogazione della citata L.R. n. 34 del 1994 ad opera della L.R. Toscana 27 dicembre 2012, n. 74, porta a ritenere ormai compresa, nell’ambito di quelle che sono definite da detta normativa all’art. 2 come “attività di bonifica” anche interventi propriamente di difesa idraulica del territorio. (…) (si veda ora la L.R. Toscana n. 79 del 2012, art. 28). Nel vigore della L.R. Toscana n. 34 del 1994, applicabile, ratione temporis, nella fattispecie in esame, come chiarito da questa Corte (Cass. civ. 5 7 giugno 2013, n. 14404) – pronuncia di cui qui appare utile precisare l’effettiva portata – l’unica differenza sul piano della legittimità dell’obbligo di contribuzione derivante da opere propriamente di bonifica o da opere di difesa idraulica risiedeva nel fatto che se l’onere in discussione fosse derivato dall’esecuzione di opere di bonifica, propriamente dette, esso avrebbe richiesto come presupposto che il fondo del consorziato ne avesse ricavato “un vantaggio diretto e specifico”; se invece, il predetto onere fosse derivato dall’esecuzione di opere idrauliche “il beneficio e la sua attuazione” avrebbero dovuto intendersi come “intrinseche alle opere stesse”. In ogni caso tale differenza, ormai peraltro da ritenersi svanita nel contesto della menzionata evoluzione del quadro normativo, che ha condotto anche alla ridefinizione delle stesse entità territoriali dei Consorzi (al soppresso Consorzio di Bonifica Val D’Era è così subentrato, ai sensi della citata L.R. n. 79 del 2012 il Consorzio 4 Basso Valdarno) non rileva ai fini della decisione (…)”.

Nella L.R. n. 79 del 2012, la nozione di vantaggio fondiario specifico e diretto trova definizione nell’art. 4, nelle sue articolazioni di “beneficio”; “beneficio di presidio idrogeologico”; “beneficio di natura idraulica”; “beneficio di disponibilità irrigua”.

La doglianza in esame non si fa carico di tale evoluzione normativa regionale e della circostanza che, in ogni caso, la sussistenza di tale beneficio è stata esclusa dal giudice di merito; con una valutazione che deve ritenersi legittimamente riferibile (alla luce della sopravvenuta eliminazione della distinzione) con riguardo tanto alle opere di manutenzione quanto a quelle di difesa idraulica propriamente dette.

p. 5.1 Con il quarto motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – “omesso esame” circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla circostanza che un fenomeno di erosione di appena 60/70 m contro uno sviluppo fondiario della società agricola, lungo l’alveo del fiume, di oltre 4000 mt non poteva integrare ragione di esclusione del beneficio complessivamente riferibile alla proprietà.

p. 5.2 Questo motivo è per più versi inammissibile.

Sotto un primo profilo, non può dirsi che la Commissione Tributaria Regionale sia incorsa in “omesso esame” di un fatto decisivo, dal momento che essa ha preso espressamente in considerazione il fatto costituito dall’avvenuta erosione di un fronte fluviale del terreno della società agricola di alcune decine di metri; proprio da ciò derivando il convincimento (difatti oggi contestato dal Consorzio in ricorso) della inesistenza di beneficio specifico. Dunque, non si è trattato di omissione di un elemento decisivo, quanto soltanto di una determinata delibazione (di certo qui non rivedibile) del quadro istruttorio.

Sotto un secondo profilo, va rilevato come siffatta valutazione probatoria risulti sostanzialmente conforme a quella già resa – seppure con l’ellittica motivazione di cui si è detto – dal primo giudice, il quale aveva a sua volta preso atto “della perizia di parte, non efficacemente contestata dall’ufficio” (sentenza riportata in ricorso, pag.5). Con conseguente preclusione, ex art. 348 ter c.p.c., alla formulazione del vizio qui dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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