Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21102 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 22/07/2021), n.21102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32366-2019 proposto da:

M.G. o G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO

ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCO CAVALLINI FRANCOLINI;

– ricorrente –

contro

P. PRESSOFUSIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA, 96,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROLFO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIERMARIO STRAPPARAVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1196/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 24/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1736/2017, rigettava l’opposizione proposta da M.G. avverso al decreto ingiuntivo n. 155/13 emesso su istanza della P. Pressofusioni srl in forza dell’obbligo assunto dallo stesso M. con scrittura privata del (OMISSIS), osservando che la stessa si traduceva in un’espromissione, sottoscritta dal M., per assolvere alla condizione (pagamento del residuo debito della B. s.n.c.) posta dalla intimante in vista della prosecuzione dei rapporti commerciali con B..

In virtù dell’impugnazione interposta da M., la Corte di appello di Brescia, nella resistenza dell’appellata, con sentenza n. 1196/2019, rigettava l’appello, condividendo le argomentazioni del primo giudice.

Avvero la sentenza di secondo grado, M.G. propone ricorso per cassazione fondato su due motivi, cui resiste la P. Pressofusioni con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale la sola parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.

Diritto

ATTESO

che:

– va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, formulata dalla controricorrente – P. Pressofusioni s.r.l. – per non avere il ricorrente prodotto gli atti e i documenti sui quali si fonda l’impugnazione.

L’eccezione è priva di pregio in quanto genericamente dedotta, non indicando alcun atto diverso dalla scrittura privata del (OMISSIS) prodotta fin dal primo grado di giudizio;

– venendo al merito, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti rappresentato dalla circostanza che, dalle risultanze istruttorie, emergerebbe l’inesistenza dell’accordo tra le parti. Ad avviso di M. il consenso espresso dalla società creditrice non sarebbe idoneo al raggiungimento di un accordo in quanto diretto alla B. srl, con la quale egli non aveva alcun rapporto di rappresentanza. Il contratto in esame sarebbe nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1321,1325,1326 e 1418 c.c., per aver ritenuto il giudice di appello concluso il contratto in assenza di un accordo tra le parti.

In particolare, il ricorrente sostiene che il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno delle norme succitate riguardanti il contratto generale, poiché avrebbe erroneamente ritenuto sussistente nella scrittura del (OMISSIS) qualificato come espromissione – il consenso tra le parti sottoscrittrici, nonostante la dichiarazione di volontà della società resistente fosse diretta ad un altro soggetto, la B. divenuta srl che aveva nel frattempo proseguito l’attività produttiva. Per tale ragione il giudice, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto anzidetto ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 2.

I motivi di ricorso, che si devono trattare congiuntamente data la loro stretta connessione argomentativa, sono inammissibili in quanto attengono al merito della controversia per quanto di seguito si dirà.

Va innanzitutto richiamato l’orientamento di questa Corte relativo alla figura dell’espromissione, in considerazione della qualificazione data dal giudice di appello (e prima ancora dal Tribunale) alla scrittura privata sottoscritta dal M. il (OMISSIS).

Ebbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte “l’espromissione è propriamente un contratto che intercorre fra creditore e il terzo, che assume spontaneamente l’obbligazione altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente e nel quale non sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l’intervento del terzo, mentre la causa è costituita dalla assunzione dell’obbligazione altrui mediante un’attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra il terzo e obbligato, anche se non si richiede l’assoluta estraneità dell’obbligato rispetto al terzo, essendo invece necessario che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l’obbligato” (Cass. n. 22166 del 2012).

Per giunta, l’impegno assunto dall’espromittente si perfeziona nei confronti del creditore al momento in cui lo stesso venga a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un suo atto di accettazione (Cfr. Cass. n. 2489 del 2009; Cass. n. 27542 del 2019).

Sulla base di tali premesse, i giudici di merito hanno qualificato la scrittura privata in esame come espromissione, considerando – oltre al tenore letterale della stessa – la produzione documentale, rappresentata da numerosa corrispondenza intercorsa tra i diversi protagonisti della vicenda e raffrontata alle risultanze dell’istruttoria orale, nonché valorizzando la deposizione del teste M.A., amministratore della B. s.r.l. e figlio del ricorrente, il quale ha affermato che il M. si era obbligato personalmente a rispettare l’impegno assunto per consentire al figlio di superare il momento di dissesto economico in cui si trovava la B. s.n.c..

Si tratta all’evidenza di un accertamento di merito adeguatamente argomentato e come tale non censurabile in sede di legittimità, anche riguardo alla stessa esistenza dell’accordo espromissorio.

In conclusione il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente che vengono liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori previsti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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