Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21102 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 19/10/2016), n.21102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13861-2014 proposto da:

Z.A., B.P., Z.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO CRISPI 89, presso lo studio

dell’avvocato LEONE PONTECORVO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ARMANDO PONTECORVO, SILVANO PIGATO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del Deputy Head Recupero

Crediti Dott. A.S., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

AURICCHIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAOLO GNIGNATI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 944/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato SILVANO PIGATO;

udito l’Avvocato DECIO NICOLA MATTEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. convenne in giudizio B.P., Z.R. e Z.A., nonchè la Zanella s.a.s. di Z.A. e C. per sentir revocare – ex art. 2901 c.c. – l’atto con cui la B. aveva conferito l’unico immobile di sua proprietà nella società contestualmente costituita col marito e con la figlia, il tutto previo accertamento che la B. era debitrice della Banca in qualità di fideiussore della Edilcostruzioni di Be. e C. s.n.c. (di cui era stata socia) e che l’atto di conferimento pregiudicava le ragioni creditorie dell’attrice.

Contumace la ZanSella s.a.s., gli altri convenuti resistettero alla domanda, evidenziando – fra l’altro – che il bene conferito nella società era gravato da ipoteca (per un miliardo di lire) in favore della Banca Antoniana Popolare Veneta, sicchè la sua uscita dal patrimonio della B. non aveva pregiudicato le ragioni della B.N.L., tanto più che – a fronte del conferimento – era stata acquisita una quota di partecipazione nella società.

Decidendo sulla controversia (e su altre due cause riunite aventi ad oggetto l’inefficacia di altrettanti trasferimenti immobiliari effettuati dagli altri garanti della Edilcostruzioni), il Tribunale di Rovigo, Sez. Dist. di Adria accertò il credito della B.N.L. nei confronti della B. (quale socia receduta della Edilcostruzioni), condannandola al pagamento di oltre 117.000,00 Euro (maggiorati degli accessori) e dichiarando l’inefficacia – ex art. 2901 c.c. – dell’atto di conferimento dell’immobile di proprietà della medesima nella società Zanella s.a.s..

La Corte di Appello di Venezia ha rigettato il gravame proposto dalla B. e da R. e Z.A., i quali hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; ad esso ha resistito la Banca Nazionale del Lavoro a mezzo di controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo (“violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 1, anche in relazione agli artt. 1823 e 2740 c.c.”), i ricorrenti censurano la sentenza per avere affermato che era “irrilevante il fatto che il bene conferito fosse già oggetto di garanzia, posto che il pregiudizio sofferto dal creditore con il conferimento sussiste di per sè e trova origine nell’ostacolo esistente all’aggredibilità del bene stesso”, mentre “i limiti di capienza sono questione successiva e diversa”.

Assumono i ricorrenti che – al contrario – “il patrimonio immobiliare della B. era già compromesso e pregiudicato dall’iscrizione ipotecaria, onde nessun pericolo poteva derivare a B.N.L. dall’atto di disposizione del bene perchè ciò non comportava una sostanziale modifica della situazione patrimoniale della debitrice”;

aggiungono che il conferimento del bene nella società aveva consentito la “trasformazione del valore immobiliare del patrimonio della B. in valore patrimoniale societario”, con l’acquisizione della quota societaria che “rappresentava un cespite patrimoniale in capo alla B. ugualmente (se non maggiormente) idoneo a soddisfare le pretese creditorie della Banca.

2. Il secondo motivo (“violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 1, n. 1, artt. 2727 e 2729 c.c.”) insiste sul requisito della scientia damni e censura la Corte di merito per non aver considerato che “l’indagine sulla sussistenza… del consilium fraudis si deve escludere allorquando il conferimento societario da parte di un socio è gravato da una pesante ipoteca a favore di un terzo” e – altresì – per non avere rilevato che i soci della Zanella s.a.s. erano terzi rispetto alla società in favore della quale era avvenuto il conferimento dell’immobile e che – pertanto – l’elemento soggettivo non avrebbe dovuto essere accertato rispetto ad essi; cosicchè risultava del tutto infondato il ragionamento presuntivo basato sulla circostanza che la società era stata costituita con 11 marito e la figlia della B. e sulla considerazione che questi non potevano non essere a conoscenza della situazione economica della medesima.

In altri termini, i ricorrenti evidenziano che l’esistenza dell’ipoteca “azzerava il valore della garanzia patrimoniale che il bene conferito rappresentava per la creditrice B.N.L. e che ciò comportava “anche l’esclusione, oltre che del pregiudizio del conferimento anche della consapevolezza dei soci fondatori tutti”.

3. I motivi – da esaminare congiuntamente, in quanto incentrati sull’esistenza dell’ipoteca e sulle sue conseguenze – vanno disattesi.

3.1. Quanto all’esistenza dell’ipoteca, questa Corte ha avuto modo di affermare che “in tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorchè di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come “eventus damni” (presupposto per l’esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria” (Cass. n. 11892/2016): deve pertanto ritenersi che il solo fatto dell’esistenza dell’ipoteca non fosse idoneo ad escludere il requisito dell’eventus damni e deve rilevarsi – per altro verso che i ricorrenti non hanno allegato di avere dedotto e dimostrato (nei gradi di merito) la sussistenza di elementi che potessero far ritenere che la Banca non avrebbe avuto alcuna futura possibilità di soddisfarsi (anche parzialmente) sull’Immobile.

3.2. Quanto al requisito della scientia damni, correttamente la Corte di merito l’ha valutato in relazione alla posizione dei soci, in conformità al principio secondo cui, “in ipotesi di azione ex art. 2901 c.c. e ad oggetto un negozio di conferimento, l’elemento psicologico della fattispecie revocatoria deve essere accertato con riguardo ai soci quando, nella fase costitutiva della società, la stessa ancora non abbia acquisito la soggettività giuridica, nè sia dotata di un rappresentante legale” (Cass. n. 23891/013), tenuto conto del fatto che i ricorrenti non hanno allegato di avere dedotto e dimostrato che, al momento del conferimento, la società avesse già acquisito soggettività giuridica e fosse dotata di un legale rappresentante.

Ciò premesso, non merita censura la valutazione presuntiva che il marito e la figlia (ossia gli altri soci della costituenda società) non potessero non essere informati della situazione patrimoniale della conferente e del fatto che il conferimento del bene (ancorchè ipotecato) poteva risultare pregiudizievole per i creditori della B..

3.3. Per i1 resto, le censure sono inammissibili in quanto prive di specificità o inconferenti rispetto al contenuto della sentenza (quanto alla dedotta violazione degli artt. 1823 e 2740 c.c.) o perchè risultano volte – nel complesso – a contestare un apprezzamento di merito che – in quanto congruamente motivato – non è sindacabile in sede di legittimità.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza.

5. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrenti, in solido, a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 10.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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