Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21102 del 16/09/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 21102 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: MASSERA MAURIZIO

PU

SENTENZA

sul ricorso 26735-2007 proposto da:
PIAZZA NICOLA rappresentato e difeso da se medesimo e
DOMINICI CARLO, in proprio nonche’ in qualita’ di
creditori della I.S.A. – IMMOBILIARE SICILIANA ALFA
S.R.L.

e

della

S.R.L.,

CIPEDIL

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA RUBICONE 42, presso lo
2013
1545

studio dell’avvocato ROTILI CARLO ALFREDO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BONGIORNO GIROLAMO giusta procura speciale notarile
del Dott. Notaio ALBERTO CALI’ in PALERMO del
4/06/2013 rep. n. 17489;

1

Data pubblicazione: 16/09/2013

- ricorrenti contro

IRFIS MEDIOCREDITO SICILIA S.P.A. 00257940852, in
persona del suo Presidente e legale rappresentante
pro tempore Dott. ALESSANDRO PERRONE, elettivamente

lo studio dell’avvocato ASTONE FRANCESCO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
RESCIGNO PIETRO giusta procura speciale notarile del
Dott. Notaio ORESTE MORELLO in PALERMO del 8/11/2007
rep. n. 96792;
– controricorrente nonchè contro

CIPEDIL COMP. ITAL. PREFABBRICAZIONE EDIL. S.P.A. IN
LIQ., ISA IMM. SICILIANA ALFA S.R.L.;
– intimati –

sul ricorso 27749-2007 proposto da:
CIPEDIL COMPAGNIA ITALIANA PREFABBRICAZIONE EDILIZIA
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 00118180827, in persona del
liquidatore e legale rappresentante pro tempore Dott.
DOMENICO GRECO, elettivamente domiciliata ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MELI
SALVATORE giusta delega in atti;
– ricorrenti nonchè contro

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domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 31, presso

ISA IMM. SICILIANA ALFA S.R.L. , DOMINICI CARLO,
PIAZZA NICOLA, IRFIS MEDIOCREDITO SICILIA S.P.A. ;

intimati

avverso la sentenza n. 579/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 11/06/2007 RR.GG.N. 174/06

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/07/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO
MAS SERA;
udito l’Avvocato CARLO ALFREDO ROTILI;
udito l’Avvocato GIROLAMO BONGIORNO;
udito l’Avvocato FRANCESCO ASTONE;
udito l’Avvocato PIETRO RESCIGNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto di entrambi i ricorsi.

3

e 432/06;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

.1 – Con sentenza in data 15 settembre – 28 ottobre 2005 il
Tribunale di Palermo condannò la Irfis S.p.A. a pagare C.
493.058,88 in favore della Cipedil S.p.A. in liquidazione e
della Curatela del Fallimento della ISA S.r.l. a titolo di

trattative per la compravendita di un edificio da edificare
in Palermo.
.2 – La sentenza fu impugnata da Carlo Dominici e Nicola
Piazza, che avevano assistito le società attrici nel corso
delle trattative e che agirono ex art. 2900, comma 2 c.c.
(azione surrogatoria del creditore). Le società appellate
proposero impugnazioni incidentali. Cipedil e Isa proposero
anche appello autonomo.
Con sentenza in data 23 maggio – 11 giugno 2007 la Corte
d’Appello di Palermo dichiarò inammissibile l’appello
principale di Dominici e Piazza, inefficaci le impugnazioni
incidentali di ISA e Cipedil, accolse l’appello incidentale
di Irfis rigettando le domande proposte da ISA e Cipedil nei
suoi confronti.
La Corte territoriale osservò per quanto interessa: Dominici
e Piazza, che non avevano partecipato al giudizio di primo
grado, non erano legittimati ad agire in surrogatoria essendo
il loro credito non certo nella sua esistenza; d’altra parte
non risultava che Isa e Cipedil avessero trascurato di far
valere le loro pretese nei confronti dell’Irfis;
3 1:»5

responsabilità precontrattuale con riferimento alle

all’inammissibilità

dell’appello

principale

conseguiva

l’inefficacia degli incidentali tardivi; non sussisteva la
responsabilità precontrattuale della Irfis poiché al momento
della interruzione delle trattative non era stato affatto
raggiunto un accordo informale in ordine agli elementi

della

vendita;

conseguentemente non poteva

ancora esservi

alcun ragionevole affidamento da parte di Isa e Cipedil.

.3 – Avverso la suddetta sentenza Dominici e Piazza hanno
proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Irfis ha resistito con controricorso.
.4 – Contemporaneamente la Cipedil ha proposto autonomo
ricorso articolato in due motivi.

La Curatela

del Fallimento

Isa non ha

espletato attività

difensiva.
Tutte le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
.1 – Preliminarmente i due ricorsi, proposto avverso la
stessa sentenza, vengono riuniti ai sensi dell’art. 335
c.p.c.
La Corte ritiene opportuno esaminare i ricorsi e i relativi
motivi nell’ordine secondo cui i ricorrenti li hanno
proposti.
.A) Ricorso principale Dominici e Piazza
.2.1 – Il primo motivo adduce violazione e falsa applicazione
di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria
4

essenziali del contratto e, in particolare, sul corrispettivo

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio (artt. 1198 e 2900 cc. 360, comma 1 0 , n. 3 e n. 5
c.p.c.).
Assumono i ricorrenti che la Corte territoriale non ha fatto
corretta applicazione delle norme che disciplinano l’azione

dolgono che essa abbia dichiarato inammissibile il loro
» appello ritenendo il credito non certo nella sua esistenza e
così equivocando tra il credito degli appellanti verso le
società Isa e Cepedil e quello delle stesse verso l’Irfis.
Aggiungono che al momento della proposizione dell’appello le
due società erano rimaste ancora inerti in tal modo
costringendo essi stessi ad agire surrogandosi alle medesime.
Sottopongono all’esame della Corte un triplice quesito
finale.
.2.2 – La sentenza impugnata ha affermato che “l’atto di
. cessione del credito ha avuto per oggetto il trasferimento di
un credito futuro ed incerto: quello risarcitorio, oggetto
del presente giudizio, vantato dalle società Isa e Cipedil
nei confronti del’Irfis”.
Tale affermazione non incide

sulla decisione poiché

presupposto essenziale per l’esercizio dell’azione
surrogatoria è la qualità di creditore di chi agisce e,
quindi, la sussistenza di un credito certo del surrogante nei
confronti del creditore surrogato, credito nella specie non

surrogatoria esperita dal creditore; in particolare si

in discussione, dal momento che è in contestazione solo il
credito ceduto.
Ma, a prescindere dal rilievo che l’avvenuta negazione in
radice del credito vantato dalle debitrici (la Corte
d’Appello ha rigettato le domande di Cipedil e Isa volte

incide sul loro interesse processuale alla censura nei
• termini in cui essa è stata espressa, è decisivo osservare
che la sentenza impugnata ha adottato una seconda e autonoma
ratio decidendi, di per sé sufficiente a giustificare la
decisione: il difetto del presupposto essenziale
giustificativo dell’azione surrogatoria, “normativamente
previsto dall’art. 2900 c.c.”, costituito dall’inerzia del
debitore.
Tale affermazione è senz’altro condivisibile considerato che,
al momento della proposizione dell’appello da parte dei

I

contro Irfis), cui i ricorrenti hanno inteso surrogarsi,

1

ricorrenti, non era ancora scaduto il termine utile per l

a/

due società loro debitrici per impugnare la sentenza del
Tribunale, essendo all’epoca trascorsi meno di tre mesi dal
deposito della medesima. E’ corretta, quindi, la conclusione
cui il giudice dì appello è pervenuto nell’escludere che Isa
e Cipedil avessero trascurato di esperire le azioni
necessarie ad esercitare il proprio diritto.
Peraltro, essendo ratione temporis applicabile al ricorso
l’art. 366-bis c.p.c., giova rilevare che il quesito plurimo
proposto dai ricorrenti – già in quanto tale inidoneo a
6

focalizzare la questione di diritto fondamentale per la
decisione – non postula l’enunciazione di un principio di
diritto fondato sulle norme indicate (rimane oscuro il
riferimento all’art. 1198 c.c.) e si rivela astratto, in
quanto del tutto svincolato dai necessari riferimenti alla

impugnata, mentre difetta il momento di sintesi necessario
per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in
quali parti e per quali ragioni al motivazione della sentenza
risulti, omessa, insufficiente, contraddittoria.
.3.1 – Il secondo motivo lamenta violazione e falsa
applicazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso
decisivo per il giudizio (artt. 1337 c.c., 246, 157, 161, 345
c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1 0 n. 3 e n . 5 c.p.c.
I ricorrenti osservano che in primo grado, su richiesta Isa e
Cipedil, era stata espletata una prova testimoniale decisiva,
nell’ambito della quale erano state assunte anche le
deposizioni

dei

ricorrenti.

La

Corte

territoriale,

accogliendo l’eccezione della Irfil, tardivamente proposta
solo in appello, ha disatteso tali deposizioni ritenendole
assunte in violazione del divieto di cui all’art. 246 c.p.c.,
senza considerare che, a mente della norma, l’incapacità a
testimoniare deve essere valutata al momento in cui è resa la
deposizione.

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fattispecie concreta e alla motivazione della sentenza

Inoltre essi censurano, facendo leva su ulteriori risultanze
processuali di cui lamentano l’omessa considerazione,
l’affermata inesistenza della responsabilità precontrattuale.
.3.2 – La censura viola l’art. 366, n. 4 c.p.c. poiché
propone, con lo stesso motivo, questioni strutturalmente e

finale, peraltro intrinsecamente inidoneo per le ragioni
,

vedute a proposito del precedente motivo.
Effettivamente l’incapacità a testimoniare va eccepita
tempestivamente e deve essere accertata avendo riguardo
all’epoca in cui la deposizione è resa.
Tuttavia la tesi dei ricorrenti non merita accoglimento in
quanto essi non riferiscono testualmente le suddette
deposizioni

testimoniali,

adempimento

necessario

per

consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti,
di valutarne la decisività; inoltre la Corte territoriale ha
ritenuto contraddittoria la deposizione del Dominici; infine
essa ha fatto leva su altri elementi e altre considerazioni
che non hanno formato oggetto di specifica censura..
Avuto riguardo alle ulteriori risultanze processuali cui si
fa riferimento con la censura in esame, è decisivo il mancato
assolvimento dell’onere processuale imposto dall’art. 366 n.
6 c.p.c. (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un.
n. 28547 del 2008; Cass. Sez. III n. 22302 del 2008); inoltre
la loro valutazione rende inevitabili apprezzamenti di fatto
che esulano dal sindacato di legittimità.
8

funzionalmente diverse, come attestato dal plurimo quesito

Quanto, infine, all’asserita sussistenza della responsabilità
contrattuale, appare insuperabile il rilievo che la sentenza
impugnata, con insindacabile apprezzamento di fatto, abbia
ritenuto che non sussistesse un ragionevole affidamento sulla
conclusione del contatto non essendo stato ancora raggiunto

riveste carattere particolarmente significativo il prezzo.
.4 – Pertanto il ricorso principale è rigettato.
.B) Ricorso incidentale Cipedil
.5.1 – Il primo motivo lamenta erronea interpretazione e
falsa applicazione di norme di diritto; omessa motivazione in
ordine ad una circostanza decisiva (artt. 324, 327 c.p.c.;
2900 c.c. ai sensi dell’art. 360 ° , comma 1 0 , nn. 3, 4 e 5
c.p.c.)
Si assume che la Corte territoriale ha errato nel dichiarare,
inammissibile l’appello di Dominici e Piazza con conseguente
immotivata inefficacia non solo degli appelli incidentali
proposti da Cipedil e Isa con la comparsa di costituzione
depositata 1’8 aprile 2006, ma anche del loro appello
autonomo notificato il 20 febbraio 2006, entro il termine
annuale di cui all’art. 327 c.p.c. dal deposito in data 25
ottobre 2005 della sentenza del Tribunale. Si aggiunge che
anche gli appelli incidentali erano stati proposti entro il
termine

decadenziale

suddetto.

Infine

si

l’ammissibilità anche del ricorso Dominici e Piazza.

9

sostiene

l’accordo su elementi essenziali del contratto, tra i quali

_I

.5.2 – La censura non merita accoglimento per le ragioni di
seguito evidenziate.
La sentenza del Tribunale è stata depositata il 25 ottobre
2005 e non notificata. L’appello proposto da Dominici e
Piazza con atto notificato il 18 gennaio 2006 ha avuto

breve di 30 giorni previsto per l’appello dall’art. 325,
comma l c.p.c. (confronta, ex multis, Cass. Sez. III, n 20313
del 2006).
Ne consegue che sono effettivamente tardivi sia l’appello
incidentale proposto dalle due società con comparsa
depositata 1’8 aprile 2006, sia l’appello autonomo delle
medesime notificato il 20 febbraio 2006, quindi oltre il
suddetto termine, scaduto il precedente giorno 17.
Quanto all’appello principale,

la tesi prospettata è

infondata per le medesime 44gioni addotte con riferimento al
ricorso di Dominici e Piazza. Qui è sufficiente aggiungere,
in relazione all’asserita inerzia di Cipedil e Isa, che, ove
non vi fosse stato l’appello di costoro, che è valso a far
decorrere anche nei confronti delle altre parti il termine
breve utile per impugnare, l’appello autonomo delle due
società sarebbe stato pienamente ammissibile in quanto
proposto ben entro il termine di decadenza di cui all’art.
327 c.p.c.
Peraltro la censura si conclude con un quesito plurimo
inidoneo a soddisfare le finalità perseguite dall’art. 366-

lo

l’effetto di far decorrere per tutte le parti il termine

bis c.p.c. anche perché privo dei necessari riferimenti al
caso concreto, mente risulta omesso il necessario momento di
sintesi riferito al vizio di motivazione.
.6.1 – Con il secondo motivo la ricorrente adduce violazione
e falsa applicazione di norme di diritto; omessa,

controverso decisivo per il giudizio (artt. 1337 c.c., 246,
157, 161, 345 e 360, comma l ° , n. 3 e n. 5 c.p.c.)
.6.2 – La censura riproduce pressoché testualmente il secondo
motivo del ricorso principale e, pertanto, ne segue le sorti.
.7 – Anche il ricorso incidentale e, dunque, infondato.
.8 – I ricorrenti (principale e incidentale) vanno condannati
a rifondere in solido le spese del giudizio di cassazione a
favore della Irfis, che si è difesa nei confronti di
entrambi.
La liquidazione avviene come in dispositivo alla stregua dei
parametri di cui al D.M. 140/2012, sopravvenuto a
disciplinare i compensi professionali.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna i ricorrenti
principali e la ricorrente incidentale al pagamento in solido
a favore della Irfis delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate in complessivi e. 12.200,00, di cui C. 12.000,00
per compensi, oltre accessori di legge.
Roma 3.7.2013.

insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto

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