Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21102 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 13/10/2011), n.21102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34253/2006 proposto da:

SCUDERIA LIVORNO in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato MARZI Massimo, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LA ROCCA NICOLA, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA CENTRALE DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LIVORNO, depositata il 26/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il resistente l’Avvocato GUIDA, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Scuderia Livorno propose impugnazione contro un avviso di rettifica della dichiarazione Iva relativa all’anno 1996. Chiese che fosse riconosciuta la detraibilità dell’imposta pagata sugli acquisti e che venisse annullata la sanzione pecuniaria. Dedusse, invero, che la dichiarazione Iva era stata redatta senza l’ausilio di scritture contabili, per essere state – queste – oggetto di furto.

L’adita commissione tributaria provinciale respinse il ricorso, con sentenza poi confermata in appello. La commissione regionale, invero, considerò che la dedotta, circostanza del subito furto della contabilità non esonerava, comunque la contribuente ad attivarsi per la ricostruzione (del contenuto) delle scritture. Mentre, nella fattispecie, non solo era mancata una fattiva collaborazione in tal senso, ma l’enorme differenza tra il dichiarato e l’accertato potevasi considerare dimostrativa di un preordinato intento di evasione.

Avverso la sentenza, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un motivo.

L’intimata agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo Scuderia Livorno censura la sentenza per “illogicità e contraddittorietà della motivazione” sulla mancata osservanza degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 25 e 28.

Sostiene di aver presentato, in allegato al ricorso introduttivo del giudizio, un elenco di acquisti con relative fatture, completo di nominativi di fornitori. E assume esser, le fatture, state acquisite in sede di verbale di constatazione della guardia di finanza. Donde conclude che nessun’altra fattiva collaborazione era da porre in essere da parte di essa contribuente, aggiungendo – a ulteriore conforto della eccepita “illogicità” e “contraddittorietà” della motivazione – che i costi erano stati riconosciuti in separata sede giudiziale con riguardo alle imposte dirette.

2. – A fronte delle rassegnate conclusioni del procuratore generale, reputa la Corte di dover preliminarmente osservare che la mancata evidenziazione di elementi idonei ad apprezzare la forma organizzativa rivestita dalla ricorrente in quanto rientrante in una ben determinata tipologia societaria o associativa (e nel primo caso con variante a base personale o capitalistica) osta a ritenere integrato il profilo, asseritamente rilevante ai sensi dell’art. 102 c.p.c., del litisconsorzio necessario originario con potenziali non evocati soci, di cui al noto insegnamento di Cass. sez. un. n. 14815/2008.

Ai correlati fini della pronuncia che ne dovrebbe conseguire, di nullità della sentenza e dell’intero giudizio, rileva difatti il vizio di integrità del contraddittorio in quanto effettivo e reale, la nullità della sentenza non potendo che essere pronunciata in presenza di un sicuro apprezzamento della conforme situazione di fatto.

In altri termini, non è consentito invocare la nullità della sentenza ove il litisconsorzio resti incerto, in vista di una valutazione solo esplorativa circa la necessità di una successiva integrazione del contraddittorio.

3. – Ciò stante, e venendo al merito delle critiche consegnate al ricorso, è utile rappresentare che, in linea generale, incombe sul contribuente, che rivendichi il diritto alla detrazione dell’Iva sulle operazioni passive, la prova dell’effettiva esistenza e della conseguente inerenza delle dette operazioni (v. Cass. n. 3706/2010;

n. 16730/2008; n. 1765/2C08). Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, infatti, consente al compratore di portare in detrazione l’Iva addebitatagli, a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio di impresa, e richiede – pertanto – un quid pluris rispetto alla qualità di imprenditore dell’acquirente, e cioè l’inerenza o strumentalità del bene comprato rispetto all’attività imprenditoriale.

Sulla base di un consolidato principio, che il collegio condivide, l’onere della prova grava in tal senso sul contribuente anche quando sia dedotto un furto dei documenti asseritamente comprovanti. Questo perchè anche nel processo tributario trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724 c.c., n. 3, secondo la quale la perdita incolpevole del documento, occorrente alla parte per attestare una circostanza favorevole, non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, nè trasferisce l’onere a carico della controparte. Ma soltanto autorizza il ricorso (quanto al processo tributario, nel quale è esclusa la prova per testimoni) alla prova presuntiva (v. Cass. n. 5182/2011; cui acide, per ulteriori spunti, Cass. n. 587/2010).

La commissione regionale, nella sopra riportata affermazione di non esonero del contribuente dall’onere della prova nonostante l’asserito furto della contabilità, si è dunque adeguata a un corretto canone valutativo.

A fronte del quale, invece, il motivo si presenta inammissibile per difetto di autosufficienza, giacchè il generico riferimento al contenuto di un allegato (n. 2) al ricorso in primo grado appare del tutto insufficiente a rappresentare ciò che in concreto venne devoluto al giudice dell’appello, in vista di una valutazione di inerenza dei costi posti a base della detrazione dell’Iva negata in primo grado.

4. – Può aggiungersi che è in ogni caso malposta la censura di “illogicità e contraddittorietà della motivazione”. Niente è in verità dedotto a presidio della evocata illogicità. E il vizio di contraddittoria motivazione è prospettato solo nominalmente, esso presupponendo, invece, che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda, si da minare l’individuazione di una specifica ratio deciderteli (v. tra le molte Cass. n. 15693/2004 e da ultimo, in motivazione, Cass. n. 3951/2011).

In definitiva la ricorrente, merce la censura sulla motivazione, sebbene nel rispetto del canone di giudizio posto a base della decisione di merito, tende semplicemente a sollecitare un diverso – e non consentito – apprezzamento dei fatti.

5. – Il ricorso è respinto.

Spese alla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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