Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21102 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20249-2016 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ARCANGELO GUZZO;

– ricorrente –

contro

ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE TIZIANO 110, presso lo studio dell’avvocato SIMONE TABLO’,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO CARDOSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1943/2016 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 05/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Il Consorzio di Bonifica Garda Chiese propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1943/2016 del 5 aprile 2016, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento Tosap notificatole da ICA srl unip. per l’occupazione con un automezzo operativo – dal 16 al 20 agosto 2012 – di una porzione della (OMISSIS) in territorio del Comune di (OMISSIS); ciò nell’esecuzione, da parte del Consorzio, di opere di manutenzione del canale pubblico denominato “(OMISSIS)”.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che non fosse nella specie applicabile l’esenzione da Tosap di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, comma 1, lett. a), in quanto i lavori in questione non erano stati eseguiti in appalto d’opera (con conseguente affidamento all’appaltatore anche delle superfici necessarie all’esecuzione degli stessi), bensì nell’ambito delle mansioni di competenza istituzionale del Consorzio, al quale il corso d’acqua in questione era stato affidato con Delib. regionale 22 novembre 2011, n. IX/2762.

Resiste con controricorso ICA.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso il Consorzio lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione normativa (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49 cit.; R.D. n. 215 del 1933, artt. 10,11,21 e 59; D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 89; artt. 822,860 ss. c.c.; L.R. Lombardia n. 31 del 2008, artt. 76 ss.; Delib. GR Lombardia n. IX/2762 cit.). Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente escluso l’esenzione da Tosap in oggetto, nonostante che i lavori in questione (svolti non a vantaggio proprio, ma a favore della collettività) avessero riguardato un corso d’acqua pacificamente nella proprietà del demanio regionale, e la cui manutenzione spettava al Consorzio in forza di un rapporto di sostituzione o di immedesimazione con la Regione stessa.

p. 2.2 Il motivo è infondato.

Va premesso che, secondo quanto appurato dal giudice di merito, l’oggetto del contendere verte sull’imponibilità Tosap in fattispecie: – di occupazione non del sedime direttamente oggetto dell’attività istituzionale di bonifica consortile, bensì di un tratto stradale comunale meramente strumentale all’esecuzione di tale attività; – di esecuzione dell’opera al di fuori di affidamento contrattuale in appalto d’opera e correlata “consegna dei lavori” da parte dell’ente pubblico, ed invece nel diretto ed autonomo esercizio delle finalità generali proprie del Consorzio.

Cio posto, stabilisce il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, comma 1, che: “Sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87,comma 1, lett. c), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”.

I consorzi di bonifica non sono ricompresi nel novero legale dei soggetti esenti, ed è previsione per sua natura suscettibile di stretta interpretazione.

Nè può affermarsi che i consorzi di bonifica siano, ai fini in esame, equiparabili alla Regione, così da necessariamente “mutuare” l’esenzione a questa riconosciuta.

Si tratta infatti di persone giuridiche pubbliche:

– costituite tra i proprietari degli immobili che traggono beneficio dall’attività di bonifica e manutenzione;

– svolgenti la loro attività, entro i limiti consentiti dalla legge, con autonomia e criterio di economicità del servizio, i cui costi (compresi quelli fiscali) vengono fronteggiati con le quote contributive poste a carico dei consorziati (R.D. n. 215 del 1933, artt. 54 e 59);

– svolgenti l’attività istituzionale con risorse proprie anche quanto ad assunzione del personale secondo la disciplina di diritto privato (Cass. n. 20332/16);

– prive di una “competenza” territoriale generale, perchè riferita ad una predeterminata porzione del territorio regionale.

Non può dunque parlarsi di vera e propria “sostituzione” funzionale e nemmeno di immedesimazione organica, quanto di affidamento concessorio del servizio di bonifica, ancorchè previsto dalla legge e sottoposto alla vigilanza dell’ente regionale delegante.

L’indirizzo di questa corte di legittimità in materia di esenzione Tosap ex art. 49 cit. è nel senso di escludere questa esenzione ogniqualvolta sia ravvisabile una condizione di effettiva alterità soggettiva rispetto agli enti pubblici espressamente e tassativamente menzionati dalla norma (Cass. n. 19693/18; v. anche Cass. n. 25300/17 in fattispecie, segnata da ben più stretta interdipendenza con l’ente territoriale di quella riscontrabile nel presente caso, di società comunale “in house providing”); a nulla rilevando, in senso contrario, nè la natura demaniale del bene oggetto dell’attività occupativa (Cass. n. 19693/18 cit., Cass. n. 11886/17), nè l’interesse generale (dell’ente territoriale e della collettività) perseguito da tale attività (Cass. ord. n. 22489/17).

Ne segue dunque il rigetto del ricorso.

La delicatezza della questione interpretativa in rapporto alla singolarità della fattispecie dedotta depone per la compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– compensa le spese;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA