Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21101 del 31/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 31/10/2016), n.22101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13379-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 124/1/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE del 6/11/2012, depositata il 21/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato un unico motivo, contro la sentenza resa dal CT di secondo grado di Trieste n. 124/01/12 depositata il 21.11.2012 che ha confermato la sentenza resa dal giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da T.M., medico convenzionato con il SSN, contro il diniego di rimborso IRAP per gli anni dal (OMISSIS).

La CTR riteneva che, tenuto conto della particolare natura dell’attività del medico convenzionato, correlata alla caratteristica della prestazione desumibile dall’art. 22 della convenzione nazionale fra medici e Servizio sanitario, la presenza di un’impiegata part-time addetta alla gestione minimale dello studio non poteva risultare idonea ad accrescere la capacità di produzione del reddito del professionista.

L’Agenzia delle entrate deduce la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3. Essendo certa la presenza di personale dipendente, doveva ritenersi l’esistenza dell’autonoma organizzazione.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte contribuente.

Esaminando il primo motivo, va evidenziato che la CTR è partita dal presupposto che i compensi per lavoro dipendente erogati dal professionista ad un’impiegata addetta alla gestione minimale dello studio – e precisamente alla ricezione delle telefonate dei pazienti e al controllo delle utenze dello studio – non integrano il requisito dell’autonoma organizzazione, dimostrandosi tale lavoro inidoneo ad aumentare la capacità di produzione di reddito.

Ciò posto, la censura è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito la irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Orbene, la censura dell’Agenzia si appunta sulla mancata considerazione dell’attività di un unico collaboratore dipendente del medico convenzionato che la stessa CTR ha accertato svolgere attività di segretaria.

Ne consegue il rigetto del ricorso in relazione ai principi fissati dalle Sezioni Unite. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA