Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21101 del 11/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.11/09/2017),  n. 21101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7640-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Q.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2025/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 2525/2014 la Corte d’Appello di Bologna, confermando la pronuncia di primo grado, ha riconosciuto al cittadino ivoriano Q.A. il diritto alla protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14).

A sostegno della decisione la Corte territoriale ha rilevato che il cittadino straniero era dovuto fuggire nel 2010 dalla sua città perchè la sua casa era stata presa d’assalto nel contesto di violenti disordini seguiti all’elezione del nuovo presidente ivoriano. Aveva raggiunto la Libia, dalla quale era fuggito a seguito della sanguinosa guerra civile che aveva contraddistinto tale paese. I presupposti della protezione sussidiaria erano stati condivisibilmente riconosciuti dal giudice di primo grado a causa della violenza indiscriminata e dei conflitti interni della Costa d’Avorio, desunti dal rapporto 2012 di Amnesty International. La Corte territoriale ha rilevato, inoltre, che al fine di personalizzare la minaccia è sufficiente la provenienza da una zona interna caratterizzata da una violenza generalizzata capace di mettere a rischio la vita di chiunque vi si trovi. Il distretto della capitale ivoriana, secondo quanto ricostruito dal Tribunale, è sede di gravissimi disordini e violenze non contestati nella loro realtà materiale dall’appellante. Nè viene contestata l’attendibilità del richiedente, in quanto l’appello del Ministero dell’interno si limita a richiedere dichiarazioni coerenti e plausibili senza però contestare il merito di quelle rese effettivamente.

Avverso tale pronuncia propone per cassazione il Ministero dell’Interno, deducendo la violazione e 1a falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per avere la Corte d’Appello ritenuto) che fosse sufficiente una situazione di violenza indiscriminata in una zona del Paese, anzichè nel Paese intero, e per non aver ritenuto necessaria la personalizzazione del pericolo; nonchè per essersi fondata unicamente sul rapporto di Amnesty International.

Non svolge difese l’intimato.

Non è stata deposita memoria.

Il motivo, così come prospettato, è manifestamente infondato.

In primo luogo la Corte territoriale ha riconosciuto, con giudizio di fatto insindacabile, che l’area di provenienza del richiedente era caratterizzata da una situazione di disordine e violenza indiscriminata tale da porre chiunque fosse rientrato in eludili parte del Paese in condizione di rischio per la propria incolumità. La parte ricorrente ha ritenuto carenti le fonti d’informazione ma non ne ha neanche adombrate altre integrative o sostitutive nè ne ha contestato puntualmente il contenuto o la proiezione cronologica. Infine, nel contesto ricostruito dalla Corte d’appello come idoneo a generare un serio pericolo per l’incolumità di chi vi ci rientri, non è necessaria una specifica puntualizzazione del rischio. Peraltro, come riferito nella pronuncia, il richiedente era fuggito a causa di una violenza direttamente subita nella città facente parte dell’area geografica più colpita dagli scontri.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere in ordine alle spese processuali in considerazione della mancata attività difensiva della parte intimata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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