Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21101 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14872-2016 proposto da:

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO GUZZO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.B.G., B.G.P., domiciliati in ROMA

P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentali e difesi dagli avvocati PAOLO CATTANI, BRUNO NICOLA

SASSANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 163/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Il Consorzio 4 Basso Valdarno propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 163 del 5 febbraio 2016, con la quale la corte di Appello di Firenze, a conferma della sentenza del Tribunale di Pistoia, ha ritenuto fondata la domanda ordinaria di accertamento negativo con la quale i contribuenti B.G.P. e B.B.G. chiedevano che venisse stabilita l’insussistenza di qualsivoglia loro obbligo a prestazioni patrimoniali ed a contribuzioni consortili a favore del Consorzio convenuto; ciò con riguardo a terreni in loro proprietà ricompresi nel perimetro di contribuenza e nel relativo piano di classifica.

La corte di appello di Firenze, in particolare, ha osservato che:

– come già accertato in fatto dal tribunale, non risultava che i fondi degli attori avessero riportato un vantaggio specifico e diretto dall’attività del Consorzio, assunto quale presupposto dell’obbligo di contribuzione;

– come anche riferito dai testi, ed accertato dal CTU nominato in primo grado, faceva anzi difetto la prova della realizzazione stessa degli interventi;

– le opere di bonifica e difesa idraulica elencate dal Consorzio dovevano riferirsi tutte a periodo di contribuzione successivo a quello (1998) dedotto in giudizio.

Resistono con controricorso il contribuenti.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso il Consorzio lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 10,11,21,59; degli artt. 860,862,864 c.c.; della L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 16 (applicabile ratione temporis). Per avere la corte di appello ritenuto fondata la domanda degli attori, nonostante che:

– l’an debeatur discendesse dalle sole circostanze (nella specie pacifiche) dell’inserimento dei terreni nel perimetro di contribuenza consortile, e della mancata contestazione tanto di quest’ultimo quanto del relativo piano di classifica;

– in ragione di ciò, si ponesse nella specie soltanto un problema di quantum debeatur, in ordine al quale il giudice di appello non avrebbe potuto esimersi dal tenere conto della obbligatoria contribuzione altresì delle spese di funzionamento del Consorzio, come previste dalla L.R. Toscana n. 34 del 1998, art. 16 cit..

p. 2.2 Il motivo è infondato.

La corte di appello non ha violato la normativa di riferimento, dal momento che essa ha escluso l’obbligo contributivo in ragione dell’assenza del presupposto indispensabile, appunto insito nella presenza di un vantaggio non solo “generale” ma diretto e specifico (e dunque non “generico”, perchè relativo non già all’insieme dei terreni inclusi nel perimetro, ma proprio al particolare terreno dedotto in giudizio ed oggetto di pretesa impositiva).

L’ammissione della prova della inesistenza del beneficio diretto e specifico era, del resto, del tutto legittima alla luce dell’orientamento di legittimità in materia, secondo cui la mancata contestazione del perimetro di contribuenza e del piano di classifica – pur ingenerando una presunzione, relativa, di debenza contributiva – non esclude che il contribuente sia tuttavia ammesso a fornire la prova contraria dell’assenza di beneficio nei termini indicati. E ciò è quanto la corte di appello ha ritenuto essere accaduto nel caso di specie, tra l’altro in sede di doppia valutazione conforme rispetto a quanto già appurato, in fatto, dal tribunale di Pistoia.

L’oggetto del giudizio, dunque, verteva – prima che sul quantum proprio sull’an debeatur, e risulta essere stato correttamente individuato e risolto dalla corte di merito.

In ordine alle spese di funzionamento, infine, rileva come anche queste fossero comunque subordinate alla prova degli interventi di bonifica o difesa idraulica da parte del Consorzio, ed al vantaggio diretto e specifico da essi scaturente: “Il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59, sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dal citato decreto, artt. 10 ed 11 nonchè dall’art. 860 c.c., con la conseguenza che, pure per tali spese, l’imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a secondo che si tratti di contributi definitivi o provvisori)”(Cass. n. 11801/13; 7754/97).

Ne segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA