Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21100 del 19/10/2016
Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 19/10/2016), n.21100
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17013-2012 proposto da:
LIVIA SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.
V.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE TURRI giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SACE BT SPA, in persona del procuratore speciale Avv.
A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, V. GRAMSCI 22, presso lo
studio dell’avvocato GIANLUIGI IANNETTI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FABIO FERRANTE giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 931/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 13/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/09/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI;
udito l’Avvocato GIANLUIGI IANNETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Livia s.r.l. convenne in giudizio la SACE BT s.p.a. (già Assicuratrice Edile) per sentirla condannare al pagamento di somme a fronte di due polizze fideiussorie rilasciate a garanzia del contratto di appalto stipulato dall’attrice con la Angelo Cega s.p.a., assumendo che l’appaltatrice era rimasta inadempiente in relazione alla realizzazione di una parte delle opere di urbanizzazione.
La convenuta resistette alla domanda, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva (in quanto la pretesa azionata concerneva opere per le quali era stata rilasciata fideiussione da parte di altra compagnia) e sostenendo, comunque, che le polizze erano divenute inefficaci perchè svincolate all’esito della redazione del certificato finale di collaudo.
Il Tribunale di Milano rigettò la domanda, ritenendo il difetto di legittimazione passiva della convenuta.
La Corte di Appello, pur riconoscendo la legittimazione della resistente, ha rigettato il gravame proposto dalla Livia s.r.l., sul rilievo che il collaudo di tutte le opere era avvenuto negli anni 2006 e 2007 e che pertanto le polizze – azionate nel giugno 2009 – erano da tempo svincolate e prive di efficacia.
Ricorre per cassazione la Livia s.r.l., affidandosi a tre motivi; resiste l’intimata a mezzo di controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte ha affermato che il collaudo effettuato fra il novembre 2006 e il giugno 2007 concerneva tutte le opere appaltate (ossia tanto le opere residenziali che quelle urbanistiche), sottolineando che tale conclusione era confermata dall’identità fra le somme contabilizzate nel relativo certificato e quelle previste dal contratto di appalto e dal successivo ampliamento (comprendente anche le opere di urbanizzazione): su tale premessa, ha ritenuto che le polizze fossero ormai svincolate all’epoca (giugno 2009) in cui erano state azionate.
2. Con i primi due motivi, la ricorrente censura la sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5 (vecchio testo, applicabile ratione temporis).
Col primo (“omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso” costituito dalla “individuazione del momento in cui deve considerarsi Intervenuto il collaudo delle opere”), assume che “il certificato finale dell’8/6/07 non concerneva la parte urbanistica, oggetto di successivo e distinto collaudo”; col secondo (“insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo”)) contesta l’affermazione che il certificato di collaudo del 30.11.2006 attestasse che alla società Cega era stato riconosciuto l’intero corrispettivo pattuito per le opere appaltate (residenziali ed urbanistiche) ed evidenzia che la conclusione della Corte è “frutto dell’erronea interpretazione del documento n. 5”, in quanto non si era tenuto che una parte degli importi corrisposti era garantita proprio dalle polizze successivamente azionate dalla ricorrente.
2.1. I motivi sono inammissibili: premesso che la Corte ha motivato in misura sufficiente a dar conto degli elementi ritenuti rilevanti e delle ragioni del proprio convincimento, le censure svolte dalla ricorrente sono volte a sollecitare una diversa valutazione degli elementi documentali e con essa – un diverso accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 5537/1997 e Cass. n. 13342/1999).
3. Il terzo motivo (che deduce la “falsa applicazione della L. 17 agosto 1942, art. 28, n. 1150” e censura la Corte per non aver considerato che “la convenzione urbanistica si conclude solo con la realizzazione delle opere di urbanizzazione” e che, essendo avvenuto il collaudo di queste nel 2010, non si era verificata alcuna decadenza della committente dalla possibilità di attivare la fideiussione) è inammissibile; e ciò sia perchè introduce una questione nuova (che non risulta trattata dalla sentenza e rispetto alla quale la ricorrente non ha ottemperato all’onere di dedurre come e quando l’abbia eventualmente proposta nei gradi di merito), sia perchè presuppone un accertamento in fatto diverso da quello compiuto dalla Corte, che è tuttavia precluso a fronte dell’inammissibilità dei primi due motivi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 7.400,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016