Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21100 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24745-2015 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA 4 (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA

VIA EUSTACHIO MANFREDI 15, presso lo studio dell’avvocato CARLO

BALDASSARI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.B.G., B.G., elettivamente domiciliati

in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO

NICOLA SASSANI, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO CATTANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 460/2015 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Il Consorzio di Bonifica 4 (OMISSIS) propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 460 del 16 marzo 2015, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma della prima decisione (che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo), ha ritenuto illegittime le cartelle di pagamento per suo conto notificate dall’agente della riscossione a B.G.P. e B.B.G.; ciò in recupero di contributi consortili anno 2009 relativi a taluni terreni di proprietà di questi ultimi e ricompresi nel perimetro di contribuenza.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – in base al consolidato orientamento della corte di cassazione, in caso di mancata contestazione della inclusione dei terreni nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, era onere del contribuente fornire la prova della insussistenza di beneficio fondiario specifico derivante dalle opere di bonifica di manutenzione del Consorzio; – nel caso di specie, i contribuenti avevano in effetti fornito tale prova, come doveva desumersi: da una CTU disposta sul punto dal tribunale di Pistoia; da altre sentenze dei giudici tributari per i contributi 2000 e 2003; da un ulteriore relazione tecnica di aggiornamento della citata CTU.

Resistono con controricorso i contribuenti.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Consorzio lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del R.D. n. 523 del 1904, art. 7, art. 8, u.c. e art. 18, nonchè della L.R. Toscana n. 34 del 1994, artt. 15, 16, 59 bis e ter.

Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto provato da parte dei contribuenti il difetto di beneficio specifico, nonostante che dalle risultanze in atti (e come anche comprovato da una pregressa sentenza della CTP Pistoia per altre annualità, oltre che da una relazione tecnica allegata al ricorso per cassazione) fosse emerso che: – il Consorzio aveva realizzato le opere di ‘eserciziò e ‘manutenzionè di sua competenza (sul Rio Fossone e sul Rio Bechini, confluenti nel Torrente Nievole e classificate quali opere idrauliche di terza categoria ex RD cit.); – la circostanza che l’esecuzione di tali opere (comunque costituenti realizzazione di difese idrauliche recanti intrinseco vantaggio ai fondi) non avesse prodotto i risultati attesi non dipendeva dal Consorzio, ma dalle carenze nella realizzazione di strutture e nella loro manutenzione, la cui competenza gravava su enti diversi (Comune, Provincia e Società Autostrade).

p. 2.2 II motivo è infondato.

Non vi è infatti stata violazione della regola sull’onere probatorio, dal momento che la CTR ha applicato correttamente l’orientamento consolidato di legittimità (fin da Cass. SSUU n. 26009/08 e 11722/10) ponendo a carico dei contribuenti l’onere della prova di carenza del beneficio; ciò sul presupposto che i contribuenti non avessero impugnato nè il perimetro di contribuenza nè il piano di classifica.

Fermo quanto sopra, si è poi trattato di argomentata valutazione probatoria da parte del giudice di merito, qui insindacabile.

Va d’altra parte considerato che tale regola non avrebbe subito sovvertimenti quand’anche si fosse trattato – secondo la distinzione recepita anche dalla legislazione regionale qui applicabile ratione temporis, poi superata dalla L.R. Toscana n. 79 del 2012 – di opere di difesa idraulica invece che di opere di bonifica e manutenzione; dal momento che anche per le opere di difesa idraulica, c.d. di terza categoria, (ancorchè presuntivamente comportanti un beneficio intrinseco ‘generalè) si richiedeva il requisito di un vantaggio specificamente riconoscibile (dunque non ‘genericò) in capo al fondo preso in considerazione, non essendo sufficiente la sola inclusione di quest’ultimo nel perimetro di contribuenza (Cass.n. 24066/14).

E tale prova (negativa) è stata qui fornita, come appurato dalla CTR.

Nè la conclusione alla quale è pervenuta la sentenza impugnata potrebbe disattendersi in ragione della asserita imputabilità ad ‘altri entì della mancata esecuzione delle opere strutturali necessarie alla bonifica e manutenzione. Da un lato, questo problema di ‘imputazionè soggettiva esterna non poteva riguardare i consorziati, in ordine ai quali il presupposto di debenza trovava limite e fondamento esclusivo nel su richiamato requisito di ‘utilitas’; dall’altro, il fatto oggettivo e dichiarato di questa mancata esecuzione confermava esso stesso le carenze riscontrate dal giudice di merito.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso il Consorzio lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – ‘omesso esamè circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalle seguenti circostanze: – i contributi erano stati richiesti per opere di ‘eserciziò e ‘manutenzionè, non di vera e propria ‘bonificà, con la conseguenza che il vantaggio doveva ritenersi intrinseco alle opere stesse (difesa idraulica); – come affermato dal CTU, le opere del Consorzio arrecavano in effetti beneficio ai fondi, non essendo ad esso imputabili le mancanze dovute ad altri enti.

p. 3.2 II motivo è infondato.

Infatti, non vi è stato ‘omesso esamè ma ragionata valutazione probatoria di tutti i fatti decisivi di causa, segnatamente quello costituito dalla mancata derivazione dall’attività del Consorzio di apprezzabile beneficio fondiario. Il fatto che non vi sia stato ‘omesso esamè da parte del giudice di merito risulta dalle stesse fonti probatorie che il Consorzio assume essere state erroneamente valutate.

Inoltre la CTR dà espressamente conto della tesi del Consorzio (comunque non comportante, come detto, una diversa soluzione della lite) secondo cui saremmo in presenza non di semplici opere di bonifica, ma di opere qualificabili per legge come di difesa idraulica del territorio.

Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;

v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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