Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2110 del 29/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 2110 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso 26133-2013 proposto da:
ZAMBON GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
V.FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA REGGIO D’ACI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIANLUCA TESSIER;
– ricorrente contro

SIMONETTI UGO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PRISCIANO 28, presso lo studio dell’avvocato DANILO
SERRANI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SILVIA MAINARDI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/01/2018

l

avverso l’ordinanza n. 2545/2012 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 27/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2017 dal Consigliere LORENZO ORILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per

motivi del ricorso;
udito l’Avvocato REGGIO D’ACI Andrea, difensore del
ricorrente che si riporta agli atti depositati e chiede
l’accoglimento del ricorso;
udito

l’Avvocato

SERRANI

Danilo,

difensore

del

resistente si riporta agli atti depositati e chiede il
rigetto del ricorso.

l’accoglimento del settimo motivo, rigetto dei restanti

RITENUTO IN FATTO
1 In totale riforma della decisione del locale Tribunale, la Corte
d’Appello di Venezia, con sentenza 7.11.2012 ha “dichiarato nullo e di
nessun effetto” il decreto ingiuntivo n. 48/2005 dell’importo di C.
9.726,66 ottenuto dall’architetto Giuseppe Zambon nei confronti
dell’avv. Ugo Simonetti per il pagamento del compenso professionale

ristrutturazione-ricostruzione di un rustico residenziale e attiguo
capannone siti in Peseggia, nel comune di Scorzè.
La Corte territoriale – a sostegno dell’accoglimento dell’appello
proposto dal Simonetti contro la decisione sfavorevole di primo grado
(che lo aveva invece, in parziale accoglimento dell’opposizione,
condannato al pagamento della minor somma di C. 7.305,51) – ha
rilevato una assoluta carenza di elementi istruttori a sostegno della
pretesa dell’architetto, che non aveva neppure provato l’esistenza di una
giusta causa di recesso.
La Corte d’Appello ha ritenuto inoltre irrilevanti le prove
testimoniali articolate dall’appellato a sostegno della pretesa economica,
concludendo per la mancanza di prova dell’opera svolta dal
professionista e del risultato utile per il cliente, sicché nessun compenso
era a lui dovuto.
2 Con successiva ordinanza del 3.5.2013 la Corte d’Appello ha
disposto la correzione della sentenza nella parte in cui non prevedeva la
condanna dell’appellato soccombente alla restituzione delle somme
incassate in esecuzione della sentenza favorevole di primo grado e ha
condannato l’architetto a pagare anche le spese del procedimento di
correzione.
3 Contro la decisione della Corte d’Appello ricorre per cassazione

l’architetto Zambon con sette motivi, a cui resiste con controricorso
l’avv. Simonetti.
Il ricorrente ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art.
378 cpc.

relativo alla redazione di un progetto di massima in variante per la

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Col primo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1
n. 4 cpc, violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 167 e 345
cpc. Richiamando il contenuto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il
ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello di avere travalicato i limiti
delle originarie domande finendo per negare i fatti pacifici tra le parti e

professionale (redazione di un progetto di massima) meritevole di
compenso, arrivando così ad azzerare di ufficio il compenso dovuto
all’architetto, benché fosse in discussione solo l’entità della pretesa con
specifico riferimento alla differenza riscontrata tra le due note spese
presentate tra il maggio e l’agosto 2004.
1.2 Col secondo motivo si denunzia illegittimità della sentenza ai
sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc. Dolendosi della mancata
considerazione, da parte della Corte d’Appello, della utilità del progetto
di massima per il committente, il ricorrente evidenzia i seguenti fatti non
esaminati: a) la necessità di valutare l’utilità non in modo autonomo ma
in modo comparativo, cioè in relazione al progetto già redatto da altro
professionista su cui si inseriva quello in variante; b) il riferimento della
incompatibilità urbanistica evidenziata dal CTU non già all’intero
progetto, ma solo ad una specifica previsione di recupero; c) l’incarico
consistente in un progetto di massima, quindi inidoneo alla
presentazione presso gli uffici comunali; d) l’utilità del progetto di
massima – da nessuno contestata ed anzi riconosciuta dallo stesso CTU era rimasta nella sola disponibilità del Simonetti, che avrebbe potuto
farlo sviluppare con le necessarie modifiche e i fisiologici aggiustamenti,
il che non è mai avvenuto.
1.3 Col terzo motivo lo Zambon denunzia illegittimità della
sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 cpc per violazione dell’art.
112 cpc rilevando che la Corte d’Appello, per giustificare l’azzeramento
del compenso, ha richiamato per la prima volta l’art. 2237 comma 2 cc
benché lo stesso Simonetti, nell’atto introduttivo del giudizio di primo

riconosciuti dallo stesso CTU, ossia lo svolgimento di un’utile attività

grado, avesse parlato di un deterioramento dei rapporti sino alla rottura
degli stessi senza proporre una domanda di accertamento di recesso
unilaterale dell’architetto. Facendo riferimento all’art. 2237 cc nella
liquidazione del compenso la Corte d’Appello, a dire del ricorrente,
avrebbe quindi violato il precetto dell’art. 112 cpc mancando la
corrispondente domanda di parte.

sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc: l’omesso esame riguarderebbe le
effettive modalità di scioglimento del rapporto contrattuale tra
l’architetto e il cliente e la decisività sta nel fatto che da esso dipendeva
l’applicabilità o meno dell’art. 2237 comma 2 cc su cui la Corte d’Appello
ha voluto fondare la sentenza gravata. Osserva in particolare il
ricorrente che si è dato per pacifico il suo recesso unilaterale
omettendosi di spiegare perché lo scioglimento del rapporto avrebbe
dovuto attribuirsi ad una decisione unilaterale del solo Zambon quando
invece lo stesso Simonetti aveva riconosciuto la natura consensuale
dello scioglimento parlando di deterioramento e rottura definitiva del
rapporto, ed egli stesso aveva quanto meno confermato la circostanza.
1.5 Col quinto motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360
comma 1 n. 3 cpc, violazione, erronea e falsa applicazione degli artt.
2237 comma 2 cc e della legge n. 143/1949: secondo lo Zambon,
premesso che nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione
l’art. 2227 cc o quanto meno l’art. 2233 cc., anche volendosi
prescindere da tale assorbente circostanza, la sentenza rimane
comunque erronea nella parte in cui ha azzerato il compenso
richiamando l’art. 2237 comma 2 cc perché tale norma comunque
prevede un compenso

“da determinarsi”.

Nel caso di specie,

l’applicazione dell’art. 2237 comma 2 cc non poteva portare
all’azzeramento del compenso poiché l’opera svolta, come riconosciuto
dalla stessa Corte d’Appello, dalle parti e dal CTU era costituita da un
progetto di massima (e non esecutivo), sicché la prova dell’utilità era
impossibile ex ante in quanto legata allo sviluppo, con i necessari

1.4 Col quarto motivo si denunzia illegittimità della sentenza ai

aggiustamenti, del progetto esecutivo, operazione della cui esecuzione il
Simonetti si era ben guardato dal darne conto. Richiama i passaggi della
relazione del CTU sulla redazione di un progetto di massima.
1.6 Col sesto motivo il ricorrente denunzia l’illegittimità della
sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc, osservando che sulla
prova per testi da lui articolata (e che il giudice di primo grado non

espresso per la prima volta un immotivato giudizio di irrilevanza peraltro
attraverso un verbo di natura dubitativa (“paiono”), benché la prova
tendesse a dimostrare proprio ciò che poi è stato ritenuto non provato e
cioè l’avvenuta redazione del progetto di massima. Ritiene in tal modo
omesso l’esame di un fatto decisivo, posto che la sentenza contesta
proprio una asserita carenza di prova in merito all’opera svolta
dall’architetto.
1.7 Col settimo motivo, infine, l’architetto – dolendosi della
condanna al pagamento delle spese del procedimento di correzione di
errore materiale – denunzia l’illegittimità del provvedimento ex art. 111
Cost. nonché la violazione degli artt. 91, 112, 287, 737 e 742 bis cpc
nonché degli artt. 24 e 96 Cost. Premesse alcune considerazioni
sull’ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., rileva il
ricorrente che, come affermato dalla giurisprudenza, non è consentita la
condanna alle spese del procedimento di correzione e pertanto invoca la
cassazione anche in relazione a detta statuizione.
2 Ritiene il Collegio che per ragioni di priorità logica debbano
essere esaminati insieme al primo, anche il terzo e il quinto motivo di
ricorso, che pongono il problema dell’ultrapetizione e della non
contestazione. Dette censure, che ben si prestano ad esame unitario,
sono fondate.
In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto
dell’opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione
sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore
mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto con

aveva ammesso sol perché già raggiunta), la Corte d’Appello ha

riguardo sia alla ripartizione dell’onere della prova che ai poteri ed alle
preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti
(v. Sez. 1, Sentenza n. 21101 del 19/10/2015 Rv. 637413; Sez. 3,
Sentenza n. 4800 del 01/03/2007 Rv. 596382).
E’ stato altresì affermato che l’atto di citazione in opposizione a
decreto ingiuntivo deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli artt.

normale atto di citazione, previsti dal terzo comma n. 4 dell’art. 163
cod. proc. civ., giacché sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad
una comparsa di risposta, di modo che deve presentare – salva
l’eventualità che contenga una domanda riconvenzionale o una chiamata
in causa – i requisiti di cui all’art. 167 cod. proc. civ. (v. Sez. 3,
Sentenza n. 22528 del 20/10/2006 Rv. 594013).
Venendo al caso di specie, rileva il Collegio che con l’atto di
opposizione a decreto ingiuntivo (il cui esame diretto è consentito in
questa sede essendo dedotti errores in procedendo) il cliente affermava
testualmente (v. pagg. 2 e ss) di avere affidato “all’architetto l’incarico
di realizzare una variante ad un progetto già predisposto in passato da
altro professionista e relativo a lavori di ristrutturazione di un rustico ed
attiguo capannone siti in Peseggia di Scorzè”. Ha altresì dedotto che “i
lavori, tuttavia, non ebbero mai inizio perché i rapporti tra l’avvocato
Simonetti e l’architetto Zambon si deteriorarono, sino a rompersi
definitivamente, a causa del comportamento di questi che, in numerose
occasioni con riferimento ad un altro incarico relativo invece ad un
immobile di Venezia, eccedette i limiti del mandato ricevuto assumendo
iniziative e prendendosi libertà non solo non gradite al suo committente,
ma che anzi gli cagionarono notevoli danni”.
L’opponente sottolineava poi, attraverso una analitica esposizione
di voci, la differenza tra una prima parcella del 7.5.2004 per C. 8.666,84
oltre accessori e una seconda, vistata dall’Ordine degli Architetti, per un
importo pari a C. 9.921,19, quindi maggiorato rispetto a quello indicato
nella precedente e ritenuto ingiustificato tant’è che si chiedeva la

163 e 163-bis cod. proc. civ., ma non quelli concernenti il contenuto del

nomina di un consulente tecnico

“per stabilirne la congruità con

riferimento al calcolo della prestazione professionale”. Riteneva quindi
l’opponente che “le censure qui illustrate, in conclusione, non potranno
non incidere sulla valutazione della congruità dei compensi richiesti” e
concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare che l’importo “così come
richiesto dall’architetto Zambon non è dovuto per le motivazioni di cui in

giusto compenso dovuto all’architetto Zambon per l’attività
professionale svolta” e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto,
venisse liquidato

“a carico dell’opponente la minor somma

eventualmente dovuta”.
Sulla scorta di tali deduzioni difensive, la Corte d’Appello, prima di
concludere per l’assenza di un diritto del professionista al compenso per
mancanza di elementi istruttori avrebbe dovuto innanzitutto analizzare
la linea difensiva assunta dal cliente con l’atto di opposizione,
verificando cioè:
a) se l’affermato deterioramento dei rapporti tra le parti e la
successiva rottura degli stessi per il contegno, sgradito al cliente, che il
professionista avrebbe assunto nell’espletamento di altro incarico, fosse
logicamente compatibile con la tesi del recesso ingiustificato
dell’architetto o se rappresentasse invece la causa di uno scioglimento
consensuale del rapporto di cui oggi si discute;
b) se il cliente avesse inteso contestare solo il quantum debeatur
(con conseguente riconoscimento del conferimento di un incarico e del
diritto ad un compenso, seppur in misura inferiore a quella richiesta) o,
se talune espressioni pure adoperate in ricorso, come ad esempio,
quella a pag. 3 (“infine, si ricorda che di ogni attività indicata in parcella
l’architetto Zambon dovrà fornire prova rigorosa”)

fossero da

interpretare come una netta contestazione in ordine al conferimento o
allo svolgimento dell’incarico con conseguente negazione in radice del
diritto a qualsiasi compenso e conseguente applicazione della regola
dell’onere probatorio anche sull’an debeatur;

7

narrativa” e che in via subordinata e nel merito venisse determinato “il

c) se le risultanze della consulenza tecnica di ufficio offrissero utili
elementi a sostegno dell’una o dell’altra soluzione.
Di tali fondamentali verifiche la sentenza impugnata non reca
traccia ed anzi la Corte di merito ha proceduto di ufficio all’accertamento
della insussistenza di una giusta causa di recesso del professionista (art.
2237 comma 2 cc) benché nessuna domanda risultasse formalmente

La sentenza impugnata deve perciò essere cassata per un nuovo
esame da parte del giudice di rinvio che rimedierà alle suindicate lacune
tenendo presenti il principio della domanda e quello di non
contestazione (comunque insito nel sistema processuale, anche prima
della formale introduzione nel codice di rito a seguito della modifica
dell’art. 115 c.p.c.: v. al riguardo Sez. 3, Sentenza n. 19896 del
06/10/2015 Rv. 637316; Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010 Rv.
615161; Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004 Rv. 573112).
Qualora poi pervenga alla conclusione di una contestazione limitata solo
al quantum della pretesa, il giudice di rinvio, provvederà quindi alla
liquidazione del compenso.
Le esposte considerazioni rendono logicamente superfluo l’esame
dei restanti motivi.
Il giudice di rinvio, che si individua in altra sezione della Corte
d’Appello di Venezia, provvederà anche sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo, terzo e quinto motivo di ricorso e dichiara
assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra
sezione della Corte d’Appello di Venezia.
Roma, 5.12. 2017.
Il gons. est.

Il Presidente

«P ,-,,z)
V9 r 1/1(/

proposta in tal senso.

arie Giudiziario
la NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA