Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2110 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 11/01/2017, dep.27/01/2017),  n. 2110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16198-2012 proposto da:

COMUNE MEDESANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

37, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO FURITANO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CECILIA FURITANO,

MARCO ZANASI;

– ricorrenti –

contro

S.C., S.M.C., G.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato

ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dagli avvocati BENEDETTO

GRAZIOSI, CARLO MASI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6/2012 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 16/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

1. G.R., S.C. e S.M.C. impugnavano gli avvisi di accertamento Ici per gli anni dal 2004 al 2008 emessi dal comune di Medesano. Sostenevano i ricorrenti di essere comproprietari in parti uguali di un terreno che era ricompreso nel piano regolatore generale, fino all’anno 2003, fra i terreni agricoli. Nell’anno 2004 il nuovo piano strutturale comunale, adottato in ottemperanza alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 aveva ricompreso il terreno nell’ambito destinato a nuovi insediamenti residenziali ma non era stato adottato, con riguardo ad esso, il piano operativo comunale di talchè il fondo non poteva essere considerato suscettibile di utilizzazione edificatoria e l’Ici andava calcolata sul valore agricolo. La commissione tributaria provinciale di Parma accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, sul rilievo che l’area di che trattasi non era utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico del Comune di Medesano in quanto la L.R. Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20 prevedeva, all’art. 28, che il piano strutturale comunale, inteso quale strumento di pianificazione urbanistica generale da adottarsi dai comuni per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo, non attribuiva la potestà edificatoria alle aree nè conferiva alle stesse una potenzialità edificatoria subordinata all’approvazione della piano operativo comunale. Solo il piano operativo comunale regolava la reale possibilità di trasformazione del territorio ed era assimilabile ai piani attuativi previsti dalla normativa statale. Ne derivava che il procedimento da cui scaturiva il maggior valore non poteva essere riferito al piano strutturale comunale, che non aveva efficacia in tal senso, ma al piano operativo comunale.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Medesano affidato a tre motivi illustrati con memoria. Si sono costituite in giudizio le contribuenti con controricorso pure illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L.R. dell’Emilia-Romagna 6 luglio 2009, n. 6, art. 29 alla L.R. dell’Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20, art. 28, alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, e art. 3, comma 1, all’art. 11 disp. Gen.. Sostiene il ricorrente che la CTR ha errato nel ritenere applicabile la L.R. n. 20 del 2000, art. 28 nella versione risultante dalle modifiche apportate dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6, entrata in vigore nel luglio del 2009, in quanto trattasi di norma non applicabile alla fattispecie perchè non retroattiva e non avente natura di interpretazione autentica.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5, al D.L. n. 223 del 2006, art. 36 convertito dalla L. n. 248 del 2006, alla L.R. dell’Emilia-Romagna n. 6 del 2009, art. 29, alla L.R. dell’Emilia-Romagna n. 20 del 2000, art. 28. Sostiene il ricorrente che, quand’anche si ritenesse applicabile la L.R. n. 20 del 2000, art. 28 nella sua nuova formulazione, in ogni caso la decisione della CTR sarebbe errata poichè il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 recita che per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi e la definizione di aree fabbricabili deve essere poi integrata con l’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 223 del 2006, art. 36 a norma del quale un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Ne deriva che, essendo i terreni di che trattasi inseriti nel piano strutturale comunale, per ciò solo erano da considerarsi fabbricabili, ancorchè in relazione ad essi non fosse stato adottato il piano operativo comunale.

5. Con il terzo motivo deduce omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR motivato in ordine alla ritenuta applicazione retroattiva della L.R. n. 6 del 2009, art. 29 che ha modificato la L.R. n. 20 del 2000, art. 28.

6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

7. Osserva la Corte che va esaminato il secondo motivo di ricorso poichè, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014). Il motivo è fondato. Invero l’affermazione di edificabilità del terreno ai fini della determinazione del suo valore venale non può – una volta riconosciuta tale edificabilità da uno strumento urbanistico generale – ritenersi inficiata dalla (eventuale) mancanza di un piano particolareggiato o attuativo, atteso l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità incentrato sul D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 convertito dalla L. n. 248 del 2006 (richiamato anche nella sentenza impugnata) secondo il quale “in tema di Ici, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi” (Cass. n. 21156/2016; Cass. n. 11182/2014; Cass. n. 15792/2012 ed altre). Si tratta di orientamento che recepisce quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25506/06, la quale ha osservato che: “L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f). L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio”. Nel caso di specie è dunque dirimente osservare come il terreno dovesse considerarsi edificabile, e dunque sottoponibile a stima secondo il valore venale di mercato D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5 quand’anche in assenza di adozione di uno strumento particolareggiato attuativo, per il solo fatto che l’edificabilità di esso era prevista dal piano strutturale comunale. Ed a nulla rileva il fatto che la potestà edificatoria potesse conseguire unicamente dall’inclusione del terreno nel successivo piano operativo comunale, trattandosi di strumento urbanistico che incide sul mero ius edificandi laddove la natura edificabile del terreno consegue all’approvazione dello strumento generale di pianificazione.

8. Il ricorso va, dunque, accolto, ritenuti assorbiti il primo ed il terzo motivo, e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso del Comune di Medesano, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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