Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2110 del 25/01/2022
Cassazione civile sez. VI, 25/01/2022, (ud. 17/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2110
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6135-2019 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GINO FUNAIOLI
54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CONTARDI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 5601/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso l’intimazione di pagamento (cui erano sottese due cartelle di pagamento notificate in data (OMISSIS) e (OMISSIS)) per omesso versamento di tasse automobilistiche relative agli anni 2007 e 2008;
la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente affermando che qualora la cartella di pagamento non sia opposta, questa diventa definitiva e il credito in essa preteso si prescrive in dieci anni.
Avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria chiedendo un rinvio dell’udienza al fine di provvedere al deposito dell’avviso di ricevimento e in subordine insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre l’Agenzia delle entrate – Riscossione non si costituiva; con ordinanza interlocutoria n. 26428 depositata in cancelleria il 29 settembre 2021 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa del deposito del duplicato della cartolina di ricevimento, che veniva prodotto dal ricorrente, il quale, in prossimità della nuova udienza, depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il motivo d’impugnazione, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, convertito in L. n. 60 del 1986, così come modificato dal D.L. n. 2 del 1986, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, in quanto la prescrizione per le tasse automobilistiche si compie in tre anni e non si è verificata la cd. “conversione” di tale termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, non essendosi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Il motivo è fondato.
Infatti, secondo questa Corte:
in tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, conv., con modif., in L. n. 53 del 1983, decorre dall’anno in cui doveva essere effettuato il pagamento (Cass. n. 23261 del 2020);
il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. SU n. 23397 del 2016; Cass. n. 14346 del 2021).
La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che qualora la cartella di pagamento non sia opposta, questa diventa definitiva e il credito in essa preteso si prescrive in dieci anni e ritenendo conseguentemente che non fosse maturata la prescrizione per la tassa automobilistica relativa al 2007 e 2008 le cui cartelle di pagamento sono state rispettivamente notificate in data (OMISSIS) e (OMISSIS) – ha erroneamente ritenuto che si fosse verificata la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve triennale in quello ordinario decennale, pur non essendosi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo ma semplicemente di cartelle di pagamento non impugnate e quindi non oggetto di sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022