Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21099 del 19/10/2016

Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 19/10/2016), n.21099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27867-2011 proposto da:

V.R., (OMISSIS), F.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 7, presso lo studio

dell’avvocato LUCIA ZACCAGNINI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MASSIMO PASINO, (ANGELO PASINO cancellato a

domanda da Albo Cassaz. successivamente all’iscrizione del ricorso)

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT SPA (già BIBOP CARIRE SPA), a mezzo della propria

procuratrice UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II N 11, presso lo studio

dell’avvocato ANGELO SCARPA, rappresentata e difesa dall’avvocato

ALBERTO KOSTORIS giusta procura speciale notarile;

CASSA RISPARMIO FRIULI VENEZIA GIULIA SPA, in persona del procuratore

speciale avv. U.A., elettivamente domiciliata in ROMA, L.GO

DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato DARIO

MARTELLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALFREDO ANTONINI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 432/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 09/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato LUCIA ZACCAGNINI;

udito l’Avvocato DARIO MARTELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’estinzione per Unicredit

rigetto per la Cassa di Risparmio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Friulcassa s.p.a. convenne in giudizio i coniugi V.R. e F.V.V. – entrambi fideiussori della banca in relazione alla posizione debitoria della Tecnoimpianti Trieste s.r.l., di cui erano gli unici soci – per sentir dichiarare l’inefficacia (ex art. 2901 c.c.) dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale da essi compiuto, in quanto pregiudizievole per le ragioni creditorie dell’attrice.

Nel giudizio si costituirono i convenuti, resistendo alla domanda, e propose intervento volontario la BIPOP – CARIRE s.p.a., in adesione alle richieste dell’attrice.

Il Tribunale di Trieste dichiarò l’inefficacia dell’atto nei confronti dei due istituti bancari. La Corte di Appello ha rigettato il gravame dei V., che hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; ad esso hanno resistito sia la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia s.p.a. (già Friulcassa) che la Unicredit s.p.a. (già BIPOP CARIRE).

I ricorrenti hanno successivamente depositato “atto di rinuncia al ricorso” notificato alla Unicredit, con cui hanno dichiarato “di rinunciare, nei (soli) confronti di Unicredit Banca s.p.a…. e spese compensate, con tale (sola) parte, al proposto ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente dichiararsi l’inammissibilità del controricorso della Unicredit s.p.a. per difetto di idonea procura alle liti.

Il difensore (avv. Alberto Kostoris) ha infatti dichiarato di agire (cfr. pag. 2 del controricorso) in rappresentanza e difesa della Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (quale procuratrice della Unicredit s.p.a.) in virtù di una procura generale alle liti rilasciata con atto notarile del 26.7.2010, anteriore alla pronuncia della sentenza di appello (che è stata depositata il 9.8.2011).

Ciò premesso, debbono trovare applicazione i consolidati orientamenti di legittimità secondo cui il requisito della specialità della procura (previsto dall’art. 365 c.p.c. per il ricorso ed esteso al controricorso dall’art. 370 c.p.c., comma 2) “implica l’esigenza che questa riguardi, ex professo, il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata”, con la conseguenza “che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare” (Cass. n. 2125/2006) e ciò anche nel caso in cui il difensore agisca in forza di procura generale alle liti anteriore alla sentenza (cfr. Cass. n. 7084/2006, Cass. 7926/2004 e Cass. n. 11765/2002).

2. La dichiarazione di rinuncia al ricorso notificata alla Unicredit comporta l’estinzione del giudizio in relazione a tale intimata (senza che rilevi l’accettazione sottoscritta dal difensore di questa e senza che debba provvedersi in punto di spese di lite, in considerazione della inammissibilità della costituzione dell’anzidetta intimata).

3. Il ricorso va dunque esaminato in relazione alla posizione ricorrenti/Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia.

4. Col primo motivo (che deduce la violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e del R.D. n. 499 del 1929, art. 19, comma 3, lett. a)), i ricorrenti si dolgono che la Corte non abbia affermato la “assenza di interesse degli attori in revocazione alla domanda di inopponibilità nei soli loro confronti dell’annotazione tavolare del fondo patrimoniale” e non abbia pronunciato la “soccombenza degli attori in ordine a tale loro domanda”.

4.1. Pronunciando sulla questione (dedotta col terzo motivo di gravame), la Corte di Appello ha rilevato che il Tribunale si era limitato ad accertare l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti dell’attrice e a disporne la revoca, senza pronunciarsi sulla richiesta della Friulcassa di dichiarare anche l’inopponibilità – nei suoi confronti – dell’annotazione tavolare dell’atto revocato; ciò premesso, ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile in quanto concernente una domanda su cui il primo giudice non si era pronunciato.

4.2. Il motivo dedotto in questa sede è parimenti inammissibile, in quanto non censura specificamente la ratio sottesa alla dichiarazione di inammissibilità compiuta dalla Corte e non spiega perchè, essendo corretto il rilievo che il primo giudice non si era pronunciato sulla domanda di inopponibilità dell’annotazione tavolare, il giudice di appello avrebbe dovuto comunque pronunciarsi su una domanda non esaminata in primo grado, in difetto di censura da parte di chi tale domanda aveva proposto.

5. Col secondo motivo (violazione degli artt. 168 e 169 c.c. in relazione al R.D. n. 499 del 1929, artt. 8 e 20 nonchè dell’art. 102 c.p.c.), i ricorrenti censurano la Corte per aver ritenuto (come il primo giudice) che il contraddittorio non dovesse essere integrato nei confronti dei figli minori dei V.: assumono infatti che, applicandosi il regime tavolare, l’annotazione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale aveva determinato l’attribuzione ai minori di un diritto reale (usufrutto), con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio nei loro confronti.

5.1. La censura è infondata in quanto basata sull’erroneo assunto della nascita di un diritto reale, che è del tutto estranea all’istituito del fondo patrimoniale (a prescindere dal fatto che i beni che lo costituiscono siano assoggettati o meno al regime tavolare): come ha correttamente evidenziato la Corte di merito, la costituzione del fondo patrimoniale determina solo un vincolo di destinazione sui beni in esso confluiti (affinchè i loro frutti siano destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia), ma non incide sulla titolarità degli stessi nè implica la nascita di una posizione di diritto reale in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, i quali – pertanto – hanno un interesse apprezzabile a norma dell’art. 105 c.p.c., ma non sono parti necessarie del giudizio promosso dal creditore che agisce in sede revocatoria per sentir dichiarare l’inefficacia della costituzione del fondo (cfr. Cass. n. 6665/2001 e Cass. n. 10641/2014).

6. L’ultimo motivo (“omessa o insufficiente motivazione circa un duplice fatto controverso e decisivo per il giudizio”) censura la sentenza per non avere adeguatamente motivato sulle contestazioni svolte dai V. in punto di sussistenza di un concreto pregiudizio per i creditori e di “dolosa preordinazione del fondo patrimoniale”.

6.1. La censura (formulata in relazione al vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis) è infondata: la Corte ha adeguatamente motivato (ancorchè mediante il richiamo di passaggi della sentenza di primo grado) in punto di sussistenza dell’eventus damni, mentre non era tenuta a motivare in punto di consilium fraudis, dal momento che era richiesto soltanto l’accertamento della scientia damni (che è stata ritenuta implicita nella stessa natura dell’operazione compiuta).

7. Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti della Unicredit s.p.a.; rigetta, per il resto, il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia s.p.a., liquidandole in Euro 8.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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