Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21099 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26629-2014 proposto da:

TRE G. DI F.G. E C. SAS, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ISIDORI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO BEGLIUOMINI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO BONIFICA 4 (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato CARLO BALDASSARI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 565/2014 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 20/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. La Tre G sas di F.G. & c. propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 565/24/14 del 20 marzo 2014, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana – confermando tre decisioni di primo grado fatte oggetto di altrettanti appelli poi riuniti – ha ritenuto legittime le cartelle di pagamento notificatile dal Consorzio di Bonifica 4 (OMISSIS) per contributi 2006/2010.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – non poteva ritenersi che la società avesse contestato l’inclusione del proprio fondo nel perimetro di contribuenza, nè il piano di classifica: e ciò nè per quanto riguardava la forma e la procedura di adozione di tali provvedimenti, nè per quanto concerneva il loro contenuto, in ordine al quale l’eventuale contestazione andava mossa avanti al giudice amministrativo; – in ogni caso, il Consorzio appellato aveva fornito la prova di tutti i presupposti della contribuzione e, tra questi, del beneficio fondiario specificamente riconducibile all’area di insistenza della proprietà della società.

Resiste con controricorso il Consorzio.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso la società lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della regola di riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c..

Posto che, per costante orientamento di legittimità, nel caso di contestazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, era onere del Consorzio fornire la prova dello specifico beneficio arrecato al fondo dalle opere di bonifica e dagli interventi di manutenzione, aveva errato la Commissione Tributaria Regionale, nel caso concreto, a porre tale prova a carico di essa ricorrente, pur a fronte di sua puntuale contestazione incidentale (per illegittima ripartizione degli oneri in base ai dati del catasto fondiario ed indipendentemente dalle concrete caratteristiche geomorfologiche dei fondi) dei provvedimenti questione.

p. 2.2 II motivo, e con esso il ricorso, è inammissibile.

Va infatti considerato che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale si basa su una duplice ragione decisoria: – con la prima, essa ha affermato che, non avendo la società impugnato il piano di classifica nè il perimetro di contribuenza, gravava su quest’ultima l’onere di provare la carenza di utilità fondiaria derivante dall’attività consortile (e ciò sulla base di un orientamento giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato); – con la seconda, essa ha stabilito che, ad ogni modo, il Consorzio aveva fornito “nel caso concreto ed in punto di fatto”, univoci sostegni probatori alla pretesa, “producendo il piano di classifica, il piano di riparto della contribuente, il prospetto contabile, la relazione tecnica dell’architetto M.C.”; da quest’ultimo elaborato, in particolare, si poteva trarre un’ampia analisi all’esito della quale emergeva come “gli inconvenienti idraulici, in mancanza dell’opera di regolare manutenzione e controllo svolta dal Consorzio aumenterebbero, sia in termini di frequenza che di gravità dei danni, in tutta l’area e, quindi, anche per la proprietà della sas Tre G”.

Ora, il ricorso per cassazione inficia soltanto la prima di queste due autonome ed autosufficienti ragioni decisorie, affermando che erroneamente la Commissione Tributaria Regionale avrebbe escluso l’avvenuta impugnazione da parte della società – sebbene in via incidentale – dei provvedimenti fondanti la pretesa (perimetro di contribuenza e piano di classifica), con conseguente erronea ripartizione (proprio sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale, impropriamente applicato) dell’onere della prova.

E tuttavia, l’ipotetico accoglimento di questa doglianza non sarebbe in grado di privare di fondamento la decisione impugnata, dal momento che quest’ultima si basa anche, come detto, sull’ulteriore ragione decisoria (rimasta indenne da qualsivoglia censura) secondo la quale, pur addossando l’onere probatorio contrario a carico del Consorzio, quest’ultimo aveva comunque fornito la dimostrazione di specifica utilità fondiaria.

Va fatta qui applicazione del pacifico indirizzo secondo cui: “Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione” (Cass.n. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; così Cass.n. 4293/16 ed innumerevoli altre); e secondo cui, inoltre: “Quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes decidendi” ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite “rationes”, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta” (Cass. nn. 12372/06; 18170/06; SU 7931/13 ed innumerevoli altre).

PQM

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;

v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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