Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21098 del 19/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 19/10/2016), n.21098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6781-2014 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, V.GIUSEPPE FERRARI 4,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTA MORETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LORENZO ANNUNZIATA giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, T.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 900/2013 del TRIBUNALE di VARESE, depositata

il 27/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.L. ha convenuto T.A. e la Group Ama Assicurazioni s.p.a. dinanzi al Giudice di pace di Gavirate invocando la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni dalla stessa sofferti a seguito del sinistro stradale verificatosi, in data (OMISSIS), a causa della condotta di guida colposa del T..

2. Con sentenza in data 30/12/2011, il Giudice di pace di Gavirate, in parziale accoglimento della domanda dell’attrice, ritenuto il concorso di colpa di quest’ultima nella causazione del sinistro (nella misura pari a un terzo), ha condannato i convenuti a risarcire il danno sofferto dalla P. nella proporzione corrispondente.

3. Sull’appello principale della P. e su quello incidentale delle controparti, il Tribunale di Varese, con sentenza in data 27/7/2013, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accertato la corresponsabilità paritaria, ex art. 2054 c.c., di entrambi i protagonisti del sinistro, limitando conseguentemente l’entità del risarcimento dovuto alla P. e condannando quest’ultima al rimborso, in favore della Group Ama Assicurazioni s.p.a., delle somme versate in eccesso rispetto al dovuto, con la compensazione delle spese di lite del giudizio d’appello.

4. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione P.L., sulla base di cinque motivi d’impugnazione.

5. Nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, nonchè omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, nella parte in cui il giudice d’appello ha escluso il ruolo (quantomeno) preponderante della condotta di guida del T. nella causazione del sinistro oggetto di lite, avendo quest’ultimo, nell’uscire dal parcheggio situato sul lato destro della strada percorsa dalla ricorrente, del tutto trascurato di concedere la dovuta precedenza spettante a quest’ultima, tagliandone la strada senza alcuna possibilità per la stessa di evitare la collisione.

In particolare, secondo la ricorrente, il giudice d’appello avrebbe del tutto disatteso il contenuto della sentenza emessa dal Giudice di pace di Gavirate in data 28/10/2008, con la quale, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla P., era stata annullata la sanzione amministrativa alla stessa inflitta per la pretesa violazione del dovere di regolare la velocità in relazione alla situazione contingente in occasione del medesimo sinistro stradale: decisione che aveva propriamente escluso l’acquisizione di alcuna prova certa circa l’avvenuta sottrazione della P. alla disciplina cautelare regolante la relativa condotta.

Sotto altro profilo, secondo la ricorrente, la decisione d’appello avrebbe inopinatamente concluso per l’attribuzione del fatto in via paritaria a entrambi protagonisti del sinistro, sulla base della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., del tutto trascurando le risultanze dell’istruttoria condotta nel corso del giudizio, inclini a rendere indiscutibile la (quantomeno) preponderante responsabilità del T. nella causazione del sinistro oggetto di lite, e pervenendo a una valutazione della condotta di guida della P. del tutto incoerente rispetto all’insieme delle evidenze probatorie complessivamente acquisite al giudizio.

7. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli arti. 2054, 1227 e 2697 c.c. e dell’art. 145 c.d.s., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, nella parte in cui il tribunale, sovvertendo il giudizio di primo grado, avrebbe trascurato di considerare come causa preponderante del sinistro la condotta di guida del T., essendosi quest’ultimo sottratto al rispetto dell’obbligo di precedenza sullo stesso gravante, erroneamente pervenendo all’applicazione dell’art. 2054 c.c. sull’erroneo presupposto della mancata acquisizione di elementi idonei a ritenere superata la presunzione di corresponsabilità paritaria dei protagonisti del sinistro.

8. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione dell’art. 195 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza o del procedimento, nonchè dell’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, nella parte in cui il tribunale, nel determinare l’entità del risarcimento del danno, avrebbe acriticamente fatto proprie le risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio inesistente e/o nulla, oltre che priva di motivazione.

9. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, capo 3^, tab B allegata al D.M. 8 aprile 2004 n. 127, e degli artt. 91, 92 e 115 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, avendo il tribunale erroneamente escluso il rimborso delle spese per l’attività stragiudiziale compiuta dal difensore della ricorrente.

lo. Con il quinto e ultimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, con particolare riguardo all’omessa liquidazione del rimborso delle spese della consulenza di parte sostenute dalla P. nel corso del giudizio sull’erroneo presupposto del mancato esborso, da parte della stessa, dei corrispondenti oneri.

11. I primi due motivi d’impugnazione, ponendo questioni tra loro intimamente connesse, possono essere congiuntamente trattati, attenendo entrambi – sia pure da prospettive diverse – al tema relativo alla corretta applicazione, in fatto e in diritto, della presunzione di pari responsabilità dei protagonisti del sinistro ai sensi dell’art. 2054 c.c..

Al riguardo, rileva preliminarmente il collegio l’opportunità di riaffermare il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale alla presunzione del paritario grado di colpa dei protagonisti di un sinistro stradale (ex art. 2054 c.c.) debba essere ascritto un carattere sussidiario, operando la stessa tutte le volte in cui il giudice ritenga impossibile accertare in concreto, tanto le cause, quanto il grado delle colpe incidenti nella produzione dell’evento dannoso (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 10304 del 05/05/2009, Rv. 607909).

In breve, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di incidenti stradali, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il discorso giustificativo posto a base della decisione dal giudice sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza al punto di vista logico – giuridico.

In caso di scontro di veicoli, infatti, il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla dinamica e all’eziologia dell’incidente e alla condotta dei conducenti dei veicoli scontratisi, ai fini dell’accertamento e della graduazione delle rispettive colpe e della conseguente responsabilità, involgendo apprezzamenti di elementi di fatto, è incensurabile in sede di legittimità sempre che sia sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e da errori di diritto.

La ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, con la valutazione delle condotte dei singoli conducenti, l’accertamento delle relative responsabilità, la valutazione delle risultanze e la determinazione della velocità di un veicolo – in altri termini – sono rimesse al giudice di merito e, integrando apprezzamenti di fatto, sono sottratte, pertanto, se sorrette – come nel caso di specie – da corretta ed adeguata motivazione, a sindacato in sede di legittimità.

Nel caso di specie, dopo aver richiamato ed esaminato compiutamente il contenuto dei rilievi planimetrici eseguiti dai carabinieri sul luogo del sinistro, il giudice d’appello ha evidenziato l’impossibilità di stabilire con certezza i termini e le modalità concrete delle condotte di guida di entrambi i protagonisti del sinistro, con la conseguente impossibilità di vincere la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, attraverso la prova positiva della scrupolosa osservanza delle norme della circolazione vigente da parte di entrambi i veicoli coinvolti.

Tale valutazione appare dettata, dal giudice d’appello, in termini pienamente lineari, sul piano della coerenza logico-formale dell’argomentazione, dovendo rilevarsi la completa estensione dell’apprezzamento del giudice del merito all’intera evidenza probatoria complessivamente acquisita, e la corretta applicazione, da parte dello stesso, della presunzione stabilita dall’art. 2054 c.c., attesa la riscontrata impossibilità di pervenire alla delineazione di un certo disegno circa l’entità e il grado della colpa rimproverabile, e il concreto contributo causale fornito, da ciascuno dei protagonisti del sinistro.

Osserva il collegio come, attraverso le censure critiche qui esaminate, la ricorrente si sia inammissibilmente spinta a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite.

Deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709).

12. Il terzo motivo di ricorso, relativo agli asseriti vizi della consulenza tecnica d’ufficio, è infondato.

Osserva preliminarmente il collegio come il tribunale abbia ritualmente escluso il rilievo della pretesa violazione della regola stabilita per l’invio alle parti della relazione e per la risposta alle eventuali osservazioni delle parti da parte del c.t.u., correttamente sottolineando come la parte interessata avesse comunque avuto la possibilità di svolgere, già in primo grado, i propri rilievi critici alla metodologia e alle conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio: si tratta – come appare evidente – della coerente e piana applicazione del principio di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, ai sensi del quale la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Nel merito delle critiche avanzate dall’odierna ricorrente nei confronti della valutazione tecnica fatta propria dal giudice d’appello, è appena il caso di richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale il giudice di merito, quando aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015, Rv. 634182).

Nella specie, il tribunale ha spiegato di ritenere condivisibili le valutazioni tecniche espresse dal consulente dell’ufficio, evidenziando come la lesione subita dalla P. fosse quella riconducibile al comune colpo di frusta, correttamente e pienamente valorizzata dall’ausiliario, che ne ha identificato l’incidenza senza adozione di alcuna percentuale di quantificazione dell’invalidità incoerente rispetto ai principi comunemente accettati dalla comunità scientifica per questo tipo di lesioni.

Si tratta di una motivazione corretta sul piano giuridico e dotata di adeguata coerenza sul piano logico-formale dell’argomentazione, immune, dunque, da vizi d’indole logica o giuridica, come tale pienamente idonea a sottrarsi alle censure in fatto in questa sede inammissibilmente argomentate dalla ricorrente.

13. Parimenti priva di fondamento deve ritenersi la censura avanzata dalla ricorrente con riguardo al mancato rimborso delle spese pretesamente sostenute per l’attività stragiudiziale del proprio difensore, avendo il tribunale correttamente evidenziato l’assenza di alcuna adeguata prova corrispondente, idonea a giustificare la liquidazione di tale ulteriore voce di spesa: argomentazione non adeguatamente contraddetta dalla P., attraverso la generica ed equivoca circostanza del preteso carattere incontestato della pretesa, avendo il giudice d’appello correttamente sottolineato la necessità di una prova specifica da parte dell’istante, idonea ad attestare in modo inequivoco il carattere autonomo e non meramente prodromico di detta attività stragiudiziale rispetto all’inizio della causa.

14. Il quinto motivo è infondato.

Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa corte di legittimità, in tema di condanna alle spese processuali e con riferimento agli esborsi sostenuti dalle parti per consulenze, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle spese relative a una consulenza di parte, in mancanza di prova dell’esborso sopportato dalla parte vittoriosa.

Al riguardo, vale evidenziare come, in mancanza di una prova documentale dell’esborso sostenuto dalla parte vittoriosa (comprensiva della descrizione delle prestazioni effettuate dal consulente) e nell’impossibilità di controllare la congruità della somma esposta nella nota delle spese depositata in atti, non è ipotizzabile una condanna al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento della consulenza di parte, che debbono perciò ritenersi integralmente destituite di prova (Sez. 1, Sentenza n. 2605 del 07/oz/2006, Rv. 586818).

15. Le argomentazioni che precedono, nel confermare la correttezza sul piano giuridico e la coerenza in termini logico-formali della motivazione dettata la corte territoriale, impongono la pronuncia dell’integrale rigetto del ricorso.

16. Non vi è luogo all’adozione di provvedimenti in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità non avendo gli intimati svolto alcuna difesa in questa sede.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA