Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21098 del 11/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.11/09/2017), n. 21098
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23413-2016 proposto da:
ROMA CAPITALE, – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, negli
Ufficio dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANDREA MAGNANELLI;
– ricorrente –
contro
BORELLI S.R.L., – C.F. (OMISSIS), in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA
SS. APOSTOLI 81, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FERMANELLI,
che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente
all’avvocato GIANCARLO DI MATTIA;
– controricorrente –
e contro
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 1,
presso lo studio dell’avvocato GIANNA VALERI, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5159/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 18/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
paretecipata del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con sentenza resa in data 18/9/2015, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da Roma Capitale (già Comune di Roma) nei confronti della Borelli s.r.l., diretta alla condanna di quest’ultima a tenere indenne l’amministrazione capitolina dalle conseguenze derivanti dall’accoglimento della domanda principale proposta da P.M. per la condanna di Roma Capitale al risarcimento dei danni sofferti dal P. a seguito di una caduta rovinosa causata dal manto stradale dissestato di una via di proprietà comunale percorsa dal danneggiato a bordo del proprio ciclomotore;
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, rilevata la formazione del giudicato (per mancata impugnazione della sentenza di primo grado) sulla condanna di Roma Capitale in favore del P., ha ritenuto fondato l’appello proposto dalla Borelli s.r.l. sul punto concernente la ricostruzione delle effettive modalità di verificazione del fatto dannoso, rilevando l’insussistenza di alcun nesso di causalità tra le condizioni della strada e il sinistro occorso al danneggiato;
che, avverso la sentenza d’appello, Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione;
che la Borelli s.r.l. e P.M. resistono con controricorso;
che con istanza in data 27/10/2016, il difensore di Roma Capitale ha avanzato domanda di rimessione in termini per la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti del P., in ragione dell’intervenuta inidoneità, a seguito della sentenza d’appello, del domicilio del relativo difensore;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., P.M. ha presentato memoria;
considerata, preliminarmente, l’irrilevanza, ai fini del presente giudizio, della questione concernente la tardività della notificazione del ricorso nei confronti di P.M.;
che, infatti, avendo la ricorrente provveduto alla tempestiva notificazione del ricorso nei confronti della Borelli s.r.l., l’integrazione del contraddittorio nei confronti del P. (già correttamente individuato dalla ricorrente come litisconsorte necessario) avrebbe costituito in ogni caso materia di un onere processuale attivabile d’ufficio ex art. 331 c.p.c. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 14124 del 11/06/2010, Rv. 613660 – 01);
che, nel merito del ricorso, con la doglianza proposta, Roma Capitale censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto coperta da giudicato la condanna della stessa amministrazione al risarcimento dei danni in favore del P., pur a seguito dell’impugnazione proposta dalla garante Borelli s.r.l. sul punto concernente le modalità di verificazione del sinistro;
che il ricorso è manifestamente fondato;
che, al riguardo, nel ritenere coperta dal giudicato la pronuncia della condanna dell’amministrazione garantita al risarcimento dei danni nei confronti del danneggiato, pur in presenza della tempestiva impugnazione del garante sul punto relativo alle modalità di verificazione del fatto dannoso, la corte territoriale si è posta in irriducibile contrasto con il principio sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, ai sensi del quale, in caso di chiamata in causa in garanzia, l’impugnazione – esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta – giova anche al soggetto garantito, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell’applicazione degli artt. 32,108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l’efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell’accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l’oggetto del giudizio, evenienza, quest’ultima, ipotizzabile allorchè egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l’attribuzione della relativa prestazione (Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, Rv. 638109 – 01);
che, pertanto, in applicazione di tale principio di diritto, la corte territoriale, lungi dal ritenere coperta da giudicato la condanna pronunciata in primo grado ai danni del Comune di Roma, avrebbe dovuto estendere anche nei relativi confronti gli effetti dell’impugnazione proposta dalla Borelli s.r.l. senza necessità di una alcuna impugnazione incidentale dell’amministrazione comunale;
che, sulla base delle considerazioni sin qui indicate, in accoglimento del ricorso, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata;
che, non essendo necessario il compimento di ulteriori accertamenti di fatto, ritiene il Collegio di poter procedere alla decisione della causa nel merito;
che l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di alcun nesso di causalità tra le condizioni della strada di proprietà comunale e il sinistro occorso al danneggiato impone, in riforma della sentenza di primo grado, di ritenere infondata la domanda di condanna proposta dal P. nei confronti del Comune di Roma, con il conseguente rigetto della stessa e l’assorbimento della domanda di manleva proposta da Roma Capitale nei confronti della Borelli s.r.l.;
che la complessità dell’accertamento in fatto (dal quale sono scaturite due diverse decisioni di merito) e le ragioni dell’accoglimento del ricorso per cassazione (legato ad un error in procedendo del giudice a quo reso manifesto da una decisione dalle Sezioni Unite di questa Corte assunta solo a seguito della pronuncia d’appello), valgono a giustificare l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di tutti i gradi del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’appello proposto dalla Borelli s.r.l., rigetta la domanda proposta da P.M. nei confronti di Roma Capitale e dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di manleva proposta da Roma Capitale nei confronti della Borelli s.r.l..
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017