Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21097 del 11/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.11/09/2017),  n. 21097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22886-2016 proposto da:

L.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

GIUSEPPINA MAURO, ANNUNZIATO TENUTA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE REGGIO CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 272/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 31/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con sentenza resa in data 31/7/2015, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da L.N. per la condanna della Asl n. (OMISSIS) di Reggio Calabria al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’intervento chirurgico di isterectomia totale eseguito presso il presidio ospedaliero “(OMISSIS)” di (OMISSIS), in data (OMISSIS);

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l’insussistenza di alcun nesso di causalità, nè di alcuna rimproverabilità a titolo di colpa, del comportamento dei sanitari intervenuti in occasione dell’operazione chirurgica subita dalla L. nel gennaio del ‘98, con il conseguente accertamento dell’infondatezza della domanda risarcitoria dalla stessa originariamente proposta;

che, avverso la sentenza d’appello, L.N. propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione;

che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (che ha inglobato la Asl n. (OMISSIS) di Reggio Calabria) non ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., L.N. ha presentato memoria;

considerato che, con i primi due motivi, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale affermato l’insussistenza della responsabilità dell’amministrazione sanitaria convenuta sulla base di una motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, oltre che contraddittoria e illogica, siccome fondata su assunti di fatto e scientifici non veritieri, vieppiù contrastanti con le risultanze della cartella clinica acquisita al giudizio;

che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale accertato la pretesa irresponsabilità dell’amministrazione sanitaria convenuta sulla base di un metodo errato di verifica del nesso di causalità tra l’intervento chirurgico oggetto di giudizio e le conseguenze lesive sofferte dalla paziente; e tanto, sulla base di criteri (diffusamente esposti ed esaminati nel corpo del ricorso) in nessun modo contestati o adeguatamente confutati dai consulenti tecnici d’ufficio nominati nel corso del giudizio, nonchè sulla base dell’omesso esame di documenti istruttori e di circostanze di fatto pacificamente acquisite al giudizio;

che, con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale escluso la responsabilità dell’amministrazione sanitaria convenuta sulla base di una motivazione apparente e/o perplessa, puramente teorica e sganciata dalla realtà dei fatti emersi e documentati nel corso del giudizio;

che, con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 1218 del 1967 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale mal governato il complesso degli elementi istruttori complessivamente acquisiti ai fini del giudizio, pervenendo all’esclusione della responsabilità dell’amministrazione sanitaria convenuta sulla base di una motivazione priva di validità scientifica in contrasto con i fatti complessivamente accertati nel corso del giudizio;

che il primo, il secondo, il terzo, il quinto e il sesto motivo congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono inammissibili sotto tutti i profili dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

che, sotto il profilo della violazione di legge rilevante ai fini dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, osserva il collegio come, nel riproporre una diversa considerazione dei fatti così come ricostruiti e interpretati dalla corte territoriale, l’odierna ricorrente abbia trascurato di procedere alla necessaria deduzione dell’errata ricognizione, ad opera del giudice a quo, delle fattispecie normative astratte dalla stessa richiamate, nonchè a un’adeguata specificazione dell’eventuale erronea sussunzione di fatti incontroversi nello spettro di applicazione delle norme invocate, avendo la L. propriamente rivendicato una diversa lettura e configurazione dei fatti controversi rispetto a quanto operato, nella sentenza impugnata, sulla base di una coerente e lineare interpretazione dei fatti di causa;

che tale operazione risulta pertanto espressiva di un’impostazione critica del tutto estranea al paradigma della violazione o della falsa applicazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 o della violazione delle norme procedimentali rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 4, in questa sede, pertanto, inammissibilmente richiamate dalla ricorrente;

che, con riguardo alle denunce relative al preteso omesso esame dei fatti controversi richiamati nei descritti motivi di censura, occorre rilevare come la ricorrente abbia trascurato di articolare in modo specifico, tanto le occorrenze concrete delle omissioni denunciate, quanto (e soprattutto) i profili di decisività dei fatti dedotti, non emergendo, in modo incontroverso e inequivocabile, il disegno del differente esito della risoluzione della controversia che sarebbe emerso con certezza là dove la corte territoriale avesse tenuto conto in modo specifico e analitico dei pretesi fatti omessi richiamati;

che, da questo punto di vista, si tratta, dunque, della mera invocazione, da parte della ricorrente (non già dell’omesso esame, ad opera del giudice d’appello, di fatti decisivi già controversi tra le parti, bensì) di una rilettura nel merito degli elementi istruttori e dei fatti emersi nel corso del processo, riproposti in una diversa prospettiva interpretativa, essendosi la L. limitata a criticare (inammissibilmente) le valutazioni di fatto espresse dalla corte territoriale in ordine alla ricostruzione dei profili riferiti, tanto alla diligenza dell’operato dei sanitari coinvolti nell’intervento chirurgico oggetto di lite, quanto al preteso nesso di causalità tra detto intervento e le conseguenze lesive denunciate dalla stessa ricorrente;

che, con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale illegittimamente invertito l’ordine della prova in relazione ai presupposti della responsabilità dell’amministrazione sanitaria convenuta;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, infatti, la corte territoriale, nell’accertare positivamente, sul piano tecnico-scientifico (sulla scia del coerente accertamento operato dal primo giudice), l’insussistenza di alcun nesso di causalità tra l’intervento chirurgico dedotto in giudizio e le conseguenze lesive denunciate dalla ricorrente, nonchè l’inconfigurabilità di alcun profilo di concreta rimproverabilità colposa del comportamento dei sanitari coinvolti in tale intervento, non ha in alcun modo addossato illegittimamente, a carico dell’originaria attrice, alcuno specifico onere probatorio in contrasto con le norme di legge richiamate, pervenendo al positivo accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione in forza del complesso degli elementi di prova obiettivamente acquisiti al giudizio;

che, sulla base delle considerazioni sin qui indicate, rilevata la complessiva manifesta infondatezza del ricorso, dev’esserne pronunciato il rigetto;

che non vi è luogo all’adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazione sanitaria resistente svolto alcuna difesa in questa sede.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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