Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21096 del 19/10/2016

Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 19/10/2016), n.21096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23560-2013 proposto da:

D.S.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 13, presso lo studio dell’avvocato DANIELE BERARDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO ROSA giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, a mezzo della propria mandataria e

rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, in persona dei

signori P.V. e D.G. quali procuratori

speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA UNITA’ 13, presso

lo studio dell’avvocato LUISA RANUCCI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EUROPCAR INTERRENT LEAS SRL, M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 19113/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 11/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato DANIELE BERARDI per delega orale;

udito l’Avvocato LUISA RANUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.S.F. ha convenuto M.A., la Europcar Leasing s.r.l. e la Assicurazioni Generali s.p.a. (rispettivamente, conducente, proprietaria e assicuratrice del motoveicolo Piaggio Free 50, targato (OMISSIS)) dinanzi al Giudice di pace di Roma, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi, in forza della ritenuta responsabilità esclusiva del M., in (OMISSIS).

2. Con sentenza resa in data 22/3/2010, il Giudice di pace di Roma, in parziale accoglimento della domanda della D.S., ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dall’attrice (attesa la già avvenuta liquidazione in via transattiva delle conseguenze dannose d’indole patrimoniale dalla stessa subite), sul presupposto della colpa concorrente presunta di entrambi i protagonisti del sinistro, ai sensi dell’art. 2054 c.c..

3. Su appello della D.S., con sentenza resa in data 11/10/2012, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione, disattesi tutti gli altri motivi d’appello, ha posto a carico delle parti in solido tra loro, e in misura pari al 50% ciascuno, le spese della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, disponendo la compensazione per un quinto delle spese del giudizio d’appello, con la condanna dell’appellante alla rifusione dei restanti quattro quinti delle spese del giudizio nei confronti delle Assicurazioni Generali S.p.A. (unica costituita).

4. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione Francesca D.S. sulla base di sei motivi d’impugnazione.

5. Ha depositato controricorso la Generali Italia s.p.a., già Assicurazioni Generali s.p.a. a mezzo della propria mandataria e rappresentante Generali Business Solutions s.c.p.a., concludendo per la dichiarazione dell’inammissibilità, ovvero, in via gradata, per il rigetto del ricorso.

6. D.S.F. e la Generali Italia s.p.a. hanno depositato memoria, rilevando, la prima, il difetto di legittimazione della Generali Business Solutions s.c.p.a., e insistendo, entrambi, per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

7. I restanti intimati non hanno svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. Dev’essere preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dall’odierna ricorrente con la memoria da ultimo depositata in limine litis (con riguardo al preteso difetto di legittimazione ad processum della Generali Business Solutions s.c.p.a.), essendosi quest’ultima società dichiaratamente costituita in giudizio in qualità di rappresentante e mandataria della Generali Italia s.p.a. (indicando partitamente gli estremi della procura ricevuta), da ritenersi, pertanto, l’unico soggetto processuale in relazione al quale occorre procedere alla verifica dei requisiti di legittimazione processuale contestati dalla D.S..

9. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 416 c.p.c., per avere il Tribunale di Roma omesso di dettare alcuna motivazione sul gravame illo tempore avanzato dall’appellante in ordine all’erroneità dell’estensione del giudizio reso dal Giudice di pace al punto concernente l’an debeatur: questione da ritenersi del tutto estranea al thema decidendum, secondo la prospettazione della ricorrente, avendo la compagnia assicuratrice resistente espressamente riconosciuto, nel corso del giudizio, la responsabilità esclusiva del proprio assicurato nella causazione del sinistro stradale oggetto di causa.

9.1. Il motivo è infondato.

Osserva il collegio come la mancata contestazione dei fatti allegati dall’attore a fondamento delle prerogative azionate in giudizio vale a esonerare quest’ultimo dall’assolvimento del corrispondente onere probatorio unicamente nei casi in cui il difetto di contestazione sia predicabile in capo alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio.

E’ appena il caso di richiamare, sul punto, il testo dell’art. 115 c.p.c., ai sensi del quale, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonchè i fatti non specificatamente contestati dalla parte “costituita”.

Viceversa, là dove nel processo siano rimaste contumaci talune parti, l’applicazione del ridetto principio di non contestazione (riferito a fatti comuni ai soggetti costituiti e a quelli rimasti contumaci) non può trovare accoglimento, non potendo ascriversi alla scelta processuale del contumace alcuna conseguenza negativa diversa dalla mancata possibilità di esercitare le prerogative assicurate dall’attiva partecipazione al processo e, in particolare, la conseguenza di sollevare per ciò solo l’attore dall’onere di fornire in modo specifico la prova dei fatti su cui lo stesso abbia fondato le proprie pretese.

Peraltro, varrà richiamare in questa sede il consolidato orientamento (risalente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione) secondo cui, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che dev’essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poichè la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18 sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l’azione diretta che nell’ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire a un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall’altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e – come detto – litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Sez. Un., Sentenza n. 10311 del 05/05/2006, Rv. 588600; Sez. 3, Sentenza n. 3567 del 13/02/2013, Rv. 625437).

Nel caso di specie, essendo sin dall’origine mancata la costituzione in giudizio del M. e della Europcar s.r.l. (rispettivamente, conducente e proprietaria del motoveicolo indicato dall’attrice come responsabile del sinistro stradale), l’eventuale non contestazione, da parte della compagnia assicuratrice convenuta (costituitasi in giudizio), dei fatti materiali sui quali l’attrice ha fondato il proprio diritto al risarcimento dei danni, non valeva (come non vale) a sollevare la D.S. dall’onere di fornire la prova dell’effettiva verificazione di tali fatti, non potendo attribuirsi alla non contestazione della compagnia assicuratrice convenuta (così come all’eventuale confessione stessa) alcun rilievo diverso da una mera circostanza di fatto liberamente apprezzabile dal giudice.

io. Con il secondo, motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, per avere il Tribunale di Roma omesso di procedere alla valutazione di circostanze, sia in fatto che in diritto, rilevanti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda processuale e storica sottoposta a giudizio.

In particolare, la ricorrente – dopo aver ribadito l’erroneo mancato rilievo, da parte del giudice d’appello, dell’illegittima sollevazione, per la prima volta in sede di gravame, di eccezioni non avanzate in primo grado dalla compagnia assicuratrice convenuta (con particolare riguardo al tema relativo all’an debeatur) – ha dedotto: t) l’erronea interpretazione, da parte del giudice d’appello, del contenuto del verbale redatto dai vigili urbani intervenuti sul luogo del fatto, con particolare riferimento all’omessa considerazione delle evidenze oggettive costituite dai punti d’impatto tra i veicoli coinvolti dal sinistro; 2) l’erroneità dell’affermazione resa dal Tribunale di Roma, circa l’assenza di testimoni del fatto, nonchè circa l’esistenza di obiettive contraddizioni nelle versioni della dinamica del sinistro fornite dall’attrice; 3) l’erroneità dell’affermazione, caduta nella sentenza impugnata, circa la necessità di una rinnovazione della richiesta di escussione testimoniale, attesa la superfluità di detta escussione a fronte della mancata contestazione dell’an debeatur da parte della compagnia convenuta; 4) la contraddittorietà e illogicità della motivazione dettata dal giudice d’appello in ordine alla presunta dinamica dei fatti, ricostruita in totale contrasto, tanto con gli elementi probatori acquisiti, quanto con le stesse premesse in fatto rassegnate nella sentenza impugnata.

10.1. Il motivo è inammissibile.

Osserva il collegio come, attraverso ciascuna delle censure critiche articolate con il presente motivo d’impugnazione, la ricorrente si sia inammissibilmente spinta a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, precluso a questo giudice di legittimità.

Deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709).

Nella specie, il Tribunale di Roma ha espressamente evidenziato come il verbale redatto dei vigili urbani intervenuti sul luogo del fatto non consentisse l’acquisizione di elementi probatori certi ai fini della ricostruzione nella dinamica del sinistro, sottolineando (al di là dell’eventuale rilevata presenza di soggetti sopravvenuti, di cui non risulta la personale percezione degli eventi così come verificatisi) l’assenza di testimoni del fatto e la contraddittorietà emersa tra le diverse narrazioni della dinamica del sinistro fornite dall’attrice.

Si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di coerenza logico-formale dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente.

11. Con il terzo motivo, la D.S. censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 1226 c.c. e ss., artt. 2043, 2054 e 2056 c.c., per avere il Tribunale di Roma trascurato l’utilizzazione di emergenze processuali decisive, anche ai fini del giudizio di equità, dettando un’apparente motivazione ed omettendo radicalmente l’esame di prove documentali ritualmente acquisite agli atti, con particolare riferimento alla mancata liquidazione, in forma separata rispetto al danno biologico, del danno morale sofferto dall’attrice.

11.1. La censura è infondata.

Osserva il collegio come, nell’affrontare il tema relativo alla quantificazione del danno non patrimoniale concretamente sofferto dall’attrice, il Tribunale di Roma abbia espressamente ribadito la circostanza dell’avvenuta liquidazione del danno morale patito dalla D.S., ribadendo come tale voce di danno fosse stata espressamente riconosciuta attraverso l’aumento, nella misura del 20%, della liquidazione del danno biologico, in tal modo pervenendo alla completa soddisfazione delle pretese sul punto avanzate dall’attrice, sulla base di criteri di liquidazione equitativa dotati di congruità valutativa e di un discorso giustificativo corretto in termini giuridici e del tutto coerente in chiave logico-formale.

12. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il Tribunale di Roma omesso di liquidare il compenso del consulente tecnico di parte in sede di consulenza tecnica d’ufficio, a nulla valendo l’affermazione del giudice d’appello circa la mancata prova dell’effettivo e concreto esborso delle corrispondenti somme ad opera della parte interessata.

12.1. Il motivo è infondato.

Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa corte di legittimità, in tema di condanna alle spese processuali e con riferimento agli esborsi sostenuti dalle parti per consulenze, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle spese relative a una consulenza di parte, in mancanza di prova dell’esborso sopportato dalla parte vittoriosa.

Al riguardo, vale evidenziare come, in mancanza di una prova documentale dell’esborso sostenuto dalla parte vittoriosa (comprensiva della descrizione delle prestazioni effettuate dal consulente) e nell’impossibilità di controllare la congruità della somma esposta nella nota delle spese depositata in atti, non è ipotizzabile una condanna al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento della consulenza di parte, che debbono perciò ritenersi integralmente destituite di prova (Sez. 1, Sentenza n. 2605 del 07/02/2006, Rv. 586818).

13. Con il quinto motivo, la ricorrente si duole della violazione, ad opera della sentenza impugnata, degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla condanna della stessa al pagamento delle spese di lite in appello (nella misura pari ai quattro quinti del totale), in violazione del principio della soccombenza.

13.1. Il motivo è fondato e suscettibile di assorbire l’esame del sesto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 4, per avere il Tribunale di Roma omesso l’indicazione dei parametri adottati ai fini della determinazione dei quattro quinti delle spese legali illegittimamente poste in modo onnicomprensivo a carico della parte appellante.

Secondo l’orientamento fatto proprio da questa corte di legittimità, in caso di accoglimento parziale del gravame (come nel caso di specie), il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell’esito complessivo della lite (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 5820 del 23/03/2016, Rv. 639353; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19122 del 28/09/2015, Rv. 636950).

Nel caso di specie, il Tribunale di Roma, pronunciando sull’appello della D.S., pur avendone parzialmente accolto il contenuto, ha tuttavia parzialmente compensato le spese del giudizio di appello, erroneamente condannando la stessa appellante (parzialmente vincitrice) alla rifusione delle residue spese non compensate, in palese violazione del principio della soccombenza.

Sulla base di tali premesse, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al presente motivo di ricorso, in relazione al quale questa Corte, ritenendo di poter decidere nel merito, riconosce sussistenti giusti motivi, in ragione dell’esito complessivo del giudizio d’appello, per l’integrale compensazione delle spese di quella fase del giudizio di merito, nonchè, in ragione dei medesimi motivi, delle spese di questo giudizio di cassazione.

All’accoglimento del quinto motivo del ricorso (con l’assorbimento del sesto) dev’essere, pertanto, associato il rigetto di tutti gli altri motivi, con la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di appello e di quelle del giudizio di legittimità.

Non vi è luogo all’adozione di alcun provvedimento in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità in relazione ai restanti intimati che non hanno svolto difese in questa sede.

PQM

Accoglie il ricorso limitatamente al quinto motivo; rigetta gli altri. Cassa in relazione e, decidendo nel merito, compensa integralmente le spese del giudizio d’appello e quelle del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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