Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21096 del 11/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.11/09/2017), n. 21096
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21874-2016 proposto da:
V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO,
13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
SARA ASSICURAZIONI S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del suo legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO,
28, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI, che la
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
GAETANO ALESSI;
– controricorrente –
e contro
HDI ASICURAZIONI S.P.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del suo
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ARDITI
DI CASTELVETERE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
S.A., N.M., C.M.,
C.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 20953/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 20/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con sentenza resa in data 20/10/2015, il Tribunale di Roma, giudicando in sede di rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado originariamente emessa a seguito della citazione proposta da V.A. nei confronti della Sara Assicurazioni s.p.a., della HDI Assicurazioni s.p.a., di S.A., N.M., C.M. e C.A., per il risarcimento dei danni subiti dall’attrice a seguito di un sinistro stradale;
che a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come, sulla base degli elementi probatori acquisiti, era emerso che una delle autovetture protagoniste del sinistro, la cui proprietà era stata attribuita ad S.A., era viceversa da ascriversi a N.F., il quale non era mai stato chiamato a partecipare al giudizio, con la conseguente nullità della sentenza di primo grado, per difetto di integrità del contraddittorio, e la necessaria remissione della causa dinanzi al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c.;
che, avverso la sentenza del giudice del rinvio, V.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
che la Sara Assicurazioni s.p.a. e la HDI Assicurazioni s.p.a. resistono con controricorso;
che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria;
considerato che con il motivo d’impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 392,394,101 e 112 c.p.c., nonchè dell’art. 24 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice del rinvio erroneamente rilevato il difetto di integrazione del contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado, non potendo ammettersi il rilievo di tale difetto in sede di rinvio, là dove lo stesso non fosse stato dedotto preventivamente in sede di legittimità, nè rilevato dalla stessa Corte di cassazione con la pronuncia del giudizio rescindente;
che il motivo è manifestamente fondato;
che, al riguardo, osserva il collegio come, nel rilevare in sede di rinvio il difetto di integrazione del contraddittorio verificatosi nel corso dell’originario giudizio di primo grado, il Tribunale di Roma si è posto in evidente contrasto con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio, ritenendo di doverne assicurare continuità), ai sensi del quale nel giudizio di rinvio dalla Corte dì cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un’esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 cod. proc. civ.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che, nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità, possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 5061 del 05/03/2007, Rv. 595492 – 01);
che, sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 4 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017