Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21096 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 07/08/2019), n.21096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28082-2016 proposto da:

SAN FRANCESCO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLO’

TARTAGLIA 11, presso lo studio dell’avvocato LUCA MARCOCCIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO FOLCHITTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VITERBO, elettivamente domiciliato in ROMA 2019 VIA OSLAVIA

30, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIETRO PORRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1388/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositava il 16/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 1388/20/2016, depositata il 16 marzo 2016 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accolto l’appello proposto dal Comune di Viterbo avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Viterbo, affermava la legittimità degli atti impositivi (ingiunzioni fiscali), sul presupposto che i prodromici avvisi di accertamento – asseritamente notificati a soggetto diverso dalla società contribuente ovvero al legale rappresentante presso un indirizzo non corrispondente a quello anagrafico – erano stati regolarmente notificati presso la sede dell’ente, anche se con l’indicazione di soggetti che, all’epoca delle operazioni notificatorie degli atti impositivi, non erano i legali rappresentanti della società. La società San Francesco s.r.l. ricorre sulla base di un solo motivo per la cassazione della sentenza citata, illustrato con memorie depositate ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Il Comune di Viterbo resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Preliminarmente deve essere divisata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito della sentenza impugnata. E’ pacifico in fatto che la sentenza impugnata non è stata notificata, sicchè il ricorso per cassazione poteva essere proposto nel c.d. “termine lungo” di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, e art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009.

La sentenza della CTR del Lazio risulta depositata in data 16 marzo 2016 ed il ricorso per cassazione notificato in data 9 dicembre 2016 mediante consegna all’ufficiale giudiziario che formalizzava la notifica all’amministrazione comunale in data 12 dicembre 2016.

Il ricorso originario è stato introdotto nell’anno 2011; la riduzione a sei mesi del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., dunque, è nella specie, applicabile, essendo il giudizio di primo grado iniziato successivamente al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della modifica apportata al testo della predetta disposizione dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46,comma 17, (Cass. civ. n. 19959/2017; n. 18586/2018).

Va pertanto data continuità al principio secondo cui, in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della legge cit., ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Sez. n. 6007/2012; Cass. n. 19943/2014).

Va peraltro notato che, ai sensi del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, con effetto dal primo gennaio 2015, il periodo di sospensione feriale è stato fissato dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, così riducendosi il medesimo di giorni 15, immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015.

Al ricorso in esame deve sicuramente considerarsi applicabile il nuovo “termine ” complessivo, come ridotto dalla novella de qua, poichè il termine per impugnare scadeva oltre la prima sospensione feriale successiva all’entrata in vigore della novella stessa, essendo la sentenza stata depositata il 16 marzo 2016 (Cass. 21674 /2017; n. 11758/2017)

Ai fini della sua tempestività il ricorso in oggetto doveva dunque essere notificato entro il 16 ottobre 2016, mentre le operazioni notificatorie relative all’odierno ricorso per cassazione sono state svolte nel mese di dicembre, quindi tardivamente.

Irrilevante risulta inoltre – ai fini della valutazione in ordine alla tempestività del ricorso per cassazione – la dedotta omessa comunicazione dell’udienza di trattazione, assunta come vizio della sentenza.

L’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, presuppone che la parte dimostri “l’ignoranza del processo”, ” la quale non si ravvisa in capo alla parte, costituita in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione del ricorso nè è necessario, per ravvisare quella conoscenza, che gli sia stata anche comunicata la data dell’udienza di discussione (come previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 19, comma 4, ed ora dal D.Lgs. 31 dicembre 1996, n. 546, art. 22), benchè questa omissione comporti la nullità della sentenza del giudice, la quale si converte in motivo di impugnazione esperibile nei termini di legge, la cui inosservanza determina il passaggio in giudicato della sentenza stessa (Cass. n. 23323/2013; 9330 /2017).

Lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio.

E’ pertanto fondata l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall’ente controricorrente.

Lè spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità sostenute dal Comune di Viterbo che liquida in Euro 4.000,00, oltre al rimborso forfettario ed agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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