Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21095 del 16/09/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 21095 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 27132-2007 proposto da:
FILANGIERI DI MARIO PANDOLFI & C. S.A.S.05259050630,
in persona del socio accomandatario Avv. MARIO
PANDOLFI, elettivamente domiciliata ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MONTEMURRO
2013

ROBERTO giusta delega in atti;
– ricorrente –

1376

contro

SAVARESE LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA AJACCIO 14, presso lo studio dell’avvocato

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Data pubblicazione: 16/09/2013

COLAVINCENZO

ANTONIO,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato MAIONE AGOSTINO giusta delega in atti;
VUOTTO COSTANZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DI

PORTA PINCIANA 4,

presso

lo

studio

dell’avvocato DE MATTEIS FERDINANDO MARIA, che lo
e

difende

unitamente

all’avvocato

SANTAGATA DE CASTRO CARLO giusta delega in atti;
FALCO MARIA MICHELA, IACCARINO RITA, elettivamente
domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dagli avvocati SCOTTI GALLETTA MARCO, SCOTTI GALLETTA
ANTONIO in 80121 NAPOLI, VIA CARDUCCI 18, giusta
delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1805/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/06/2007 R.G.N.
1266/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

2

rappresenta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mario Pandolfi ,nella qualità di socio accomandatario della s.a.s. Filangieri, conveniva
in giudizio davanti al Tribunale di Napoli Falco Michela Maria e Iaccarino Alberto, nella
qualità di acquirenti, e Vuotto Costanzo, quale alienante ,di un immobile sito in Capri,
per sentirli condannare al pagamento della provvigione dovuta per l’attività di
mediazione svolta .

fatto visitare l’alloggio a laccarino Claudio, coniuge della Falco e padre di Alberto, i
quali avevano successivamente acquistato quell’immobile senza corrispondergli nulla a
titolo di provvigione.
Si costituivano la Falco e lo Iaccarino deducendo di avere acquistato l’immobile con la
mediazione di tale Savarese Luigi, al quale avevano corrisposto il previsto
compenso,che chiedevano di chiamare in causa.
Si costituiva Savarese Luigi eccependo la propria carenza di legittimazione passiva
per essere stata la mediazione corrisposta alla s.a.s. Europeninsula .
Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda .
La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 4-6-2007, ha confermato la
decisione di primo grado.
La Corte ha ritenuto che, pur non essendo necessario ai fini del diritto del mediatore
al pagamento della provvigione che questi abbia partecipato a tutte le fasi della
trattativa e sino all’accordo definitivo, è tuttavia indispensabile che la messa in
relazione delle parti, ad opera del mediatore, costituisca l’antecedente
necessario per pervenire alla conclusione dell’affare.
Ha ritenuto che nella fattispecie in esame

la conclusione della vendita è stata

indipendente dall’intervento della società Pandolfi,

la cui attività si è

esclusivamente limitata a far visionare l’immobile, mentre alcuna relazione o
messa in contatto tra le parti risulta essere stata favorita, né alcuna trattativa
avviata.
Ha rilevato la Corte che dagli atti risulta, altresì, che l’affare fu concluso con
l’intervento di altro mediatore, al quale la provvigione fu regolarmente
corrisposta.
Propone ricorso la società Filangieri di Mario Pandolfi con due motivi.
Resistono Vuotto Costanzo, Falco Michela Maria in proprio e nella qualità di erede del
figlio Alberto, nonché laccarino Rita, erede di Alberto, e Savarese Luigi.

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Deduceva di avere ricevuto dal proprietario dell’immobile mandato a vendere e di aver

Falco Michela Maria e Iaccarino Rita presentano memoria.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt.1754 e 1755c.c. e vizio di
motivazione ex art.360 n.3 e5 c.p.c in ordine alla non ritenuta conclusione dell’affare.
Viene formulato il seguente quesito di diritto:
Dica la Corte se il diritto del mediatore al compenso, per quanto desumibile dagli

(da esaminarsi compitamente da parte del Giudice del merito), quale avente
comunque incidenza causale in ordine alla conclusione dell’affare e se, pertanto,
rilevante in tal senso sia qualsiasi “intervento” che, prescindendo dalla base di
stipula del contratto, come anche dall’eventuale successivo intervento di altro
successo intermediario,consista nel mettere comunque ed effettivamente in
relazione concreta le parti tra di loro che, a seguito di tale “contatto”, giungano
poi alla definizione dell’accordo”.
2.11 motivo è inammissibile per astrattezza del quesito di diritto e per assenza del
momento di sintesi.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che secondo l’art. 366 bis c.p.c. introdotto
dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006,applicabile alla presente fattispecie poiché
la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4-6-2007, l’illustrazione di ciascun motivo
deve contenere, a pena di inammissibilità,un quesito di diritto e la chiara indicazione
del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione
la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008). Pertanto,
la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “deve contenere un momento
\i di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si

\I presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione
del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”
3. Nella specie, il motivo non contiene la formulazione di un quesito logico-giuridico,
la cui soluzione consenta di accogliere o respingere il ricorso.
Il quesito in considerazione è del tutto inidoneo a soddisfare i requisiti previsti dall’art.
366 bis cod. proc. civ., per la cui osservanza avrebbe dovuto compendiare: a) la
riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la
sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa
regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di
4

artt. 1754 e 1755 c.c., sorga sulla base dell’attività dallo stesso svolta in concreto

specie (Cass 19769/08). Il tutto doveva essere esposto in termini tali da costituire
una sintesi logico-giuridica della questione, finalizzata a porre il giudice della
legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di
diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo
enunciando una “regula iuris”, (Cass 2658/08
4. .La censura

di vizio di motivazione previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 è

inammissibile in quanto manca la formulazione del prescritto momento di sintesi ex

contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
5.Con il secondo motivo si denunzia contraddittorietà della motivazione ex art.340 n.
5 c.p.c in ordine all’esclusione della rilevanza causale dell’intervento del Pandolfi
quale mediatore ai fini della conclusione dell’affare.
Pertanto si chiede che la Suprema Corte :che accerti l’evidente contraddittorietà
della motivazione nel punto in cui la Corte Territoriale fonda l’esclusione del
diritto alla provvigione del Pandolfi dapprima sulla ritenuta limitata attività
avente ad oggetto la mera visione dell’immobile e in seguito asserisce che
detta esclusione deve invece fondarsi sull’intervento di altro mediatore.
6.11 motivo è inammissibile per inidoneità della formulazione del momento di sintesi.
La Corte di appello ha dato atto che la società Filangieri ha fatto visionare
l’immobile agli attuali resistenti,ma ha specificato i motivi che l’hanno indotta a
ritenere che l’attività della immobiliare non aveva avuto alcuna efficacia causale
nella conclusione dell’affare, vale a dire la circostanza che non risulta che la società
avesse messo in contatto fra di loro le parti né che , di conseguenza, avesse iniziato
una trattativa e che risultava,invece, che tali attività erano state poste in essere da
un altro mediatore a cui fu regolarmente corrisposta la provvigione.
7.11 momento di sintesi si limita a denunciare il fatto controverso senza individuare i
punti di contraddittorietà e illogicità della motivazione e senza circoscrivere con
chiarezza il contenuto ed i limiti della censura in modo da porre questa Corte in
condizione di valutare l’ammissibilità della censura.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali liquidate in euro 2.200,00 ,di cui euro 200,00 per spese,in
favore di Savarese Luigi e Vuotto Costanzo ed euro 2.800,00 , di cui euro 200,00

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art.366 bis c.p.c. che individui chiaramente il fatto controverso ed i punti di

per spese,n favore di Falco Michela Michela Maria e Rita Iaccarino,oltre perivtutti
accessori come per legge.

Roma 18-6-2013

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