Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21095 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 13/10/2011), n.21095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19424/2006 proposto da:

RISTOCAR SRL in persona del proprio legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 29, presso

lo studio dell’avvocato BELLICINI LAURA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato PERNI Oliviero, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 87/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 09/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PERNI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 87 del 9.5.2005 la CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto da Ristocar s.r.l., confermando la sentenza dalla CTP di Milano n. 81/26/2004 che aveva respinto, previa riunione delle cause, le opposizioni avverso due provvedimenti di irrogazione di sanzioni notificati alla società ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, conv. in L. n. 73 del 2002, per illeciti consistenti in impiego irregolare di lavoratori dipendenti, dichiarando inammissibile la opposizione proposta nella causa RG 3920/2004 per difetto di procura rilasciata all’incaricato della difesa tecnica, ed infondato il ricorso proposto nella causa RG 3997/2004.

La CTR dopo aver indicato i motivi di appello della società (1- invalidità dell’atto di accertamento, 2- applicazione del cumulo anzichè del concorso formale delle sanzioni; 3- sproporzione della entità delle sanzioni; 4- ulteriori eccezioni di cui alla memoria integrativa depositata il 25.3.2005) riteneva non provate le motivazioni addotte dall’appellante, in quanto contraddette dalle risultanze del PVC della Guardia di Finanza, in ordine alle irregolarità riscontrate nella posizione del dipendente P. R., ed in quanto smentite dalle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dal dipendente D.M. (il quale aveva sostenuto di essere stato chiamato a lavorare in sostituzione di altro dipendente assente per malattia) ed inoltre non supportate da idonea documentazione -concernente quest’ultimo dipendente- in quanto incompleta, impropria e comunque “intestata ad altra ditta LUCA s.r.l.”, non risultando neppure provata la regolarità del rapporto di lavoro tra la LUCA s.r.l. ed il D.M..

Quanto alle altre eccezioni la CTR le rigettava “non trovando riscontro in alcuna norma giuridica riferita al caso in esame”.

Ha proposto ricorso per cassazione la società deducendo un unico motivo di censura in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ha resistito con controricorso la Agenzia delle Entrate.

La società ricorrente ha depositato plurime memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deduce la ricorrente, con espresso riferimento al vizio di legittimità di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che i Giudici territoriali sarebbero incorsi in errore “in judicando” non avendo tenuto conto che il D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, conv. con modificazioni nella L. 23 aprile 2002, n. 73, era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Cost.

12.4.2005 n. 144, prevedendo la norma un meccanismo sanzionatorio tale da non consentire al datore di lavoro di fornire la prova della data di effettivo inizio del rapporto di lavoro irregolare ove diversa da quella stabilita ex lege al primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata la violazione.

La sentenza della CTR doveva quindi essere censurata essendo fondata la decisione su un sistema di commisurazione della sanzione basato sul predetto meccanismo dichiarato illegittimo dal Giudice delle Leggi, non avendo tenuto altresì tenuto conto che, quanto al dipendente P., era stata esibita “nel corso del controllo” eseguito dalla Guardia di Finanza il 18.6.2006 la lettera di assunzione in data 10.6.2003, mentre, quanto al dipendente D. M., i Giudici di merito non avevano considerato che il dipendente era stato regolarmente assunto dalla LUCA s.r.l. ed il giorno della verifica aveva sostituito altro dipendete della Ristorcar s.r.l..

Premesso che la sentenza della Commissione tributaria della regione Lombardia si è limitata, quanto alla gravata pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado (causa RG n. 3920/2004), a confermare la decisione appellata, rileva il Collegio che il ricorso per cassazione deve dichiarasi inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza.

Dalla lettura del ricorso emerge che la società ricorrente, nello svolgimento dell’unico motivo dedotto, da un lato, intende censurare la asserita mancata applicazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, nella portata precettiva risultante dalla pronuncia additiva (interpretativa di accoglimento) del Giudice delle Leggi intervenuta nelle more del giudizio tributario (sentenza della Corte Cost.

depositata il 12.4.2005 e pubblicata in GU il 20.4.2005; udienza di discussione della causa tributaria in data 6.5.2005, sentenza della CTR depositata in data 9.5.2005); dall’altro intende contestare la ricognizione e valutazione delle risultanze probatorie compiuta dai Giudici di appello disattendendo la predetta norma.

Rileva in proposito il Collegio che la pronuncia di illegittimità costituzionale ha investito la norma sanzionatomi (D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis: “Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste, l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione”) esclusivamente nella parte in cui “non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione”.

Ne consegue che la censura, formulata sotto il duplice prospettato vizio, per rispondere al requisito specificità previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), avrebbe dovuto:

– individuare esattamente il capo di pronuncia oggetto di critica, nonchè “la esposizione delle ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione” (Corte Cass. 5^ sez. 3.8.2007 n. 17125);

fornire “la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basa la decisione od il capo di essa censurato, ovvero la specificazione di illogicità o ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte e quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi” (Corte Cass. 3^ sez. 5.3.2007 n. 5066; id sez. lav.

23.5.2007 n. 12052).

Nella specie tale onere di specificità del motivo di ricorso non risulta assolto dalla ricorrente che si è limitata ad affermare la dedotta violazione di legge, senza esattamente individuare l’errore nella applicazione della norma in cui sarebbero incorsi i Giudici di merito, tenuto conto altresì che la motivazione della sentenza impugnata è interamente incentrata sulla valutazione dei fatti risultanti dal materiale probatorio, esaurendosi dunque in un tipico giudizio sul fatto (non censurabile sotto il profilo della violazione di norma di diritto sostanziale), avendo esaminato la Commissione tributaria – mostrando di conformarsi al dictum del Giudice delle Leggi – anche le prove documentali offerte dalla società, ritenendole inidonee a fornire la prova contraria della durata del rapporto di lavoro irregolare, con la conseguente applicazione del criterio presuntivo di determinazione della sanzione previsto dalla norma di legge (cfr. sent. Corte Cost. n. 144/2005).

Pertanto, in relazione all’indicato vizio di violazione o falsa applicazione della norma di legge indicata, il motivo va incontro a pronuncia di inammissibilità atteso che, come ripetutamente affermato da questa Corte “per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell’art. 366 cod. proc. civ., non è necessario che l’esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, nè occorre una narrativa analitica o particolareggiata, ma è sufficiente ed, insieme, indispensabile che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l’esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice “a qua”, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente” (Corte Cass. 1^ sez. 4.6.1999 n. 5492; id. 3^ sez. 17.10.2001 n. 12681; id. 1^ sez. 20,8.2004 n. 16360; id. 1^ sez. 30.5.2007 n. 12688).

Quanto al prospettato vizio di motivazione della sentenza di appello, la ricorrente, da un lato, si limita a richiedere una nuova valutazione delle prove (insistendo a sostenere la regolarità del rapporto di lavoro tra LUCA s.r.l. ed il dipendente D.M.) palesemente inammissibile essendo riservata in via esclusiva al giudice del merito la scelta tra le varie fonti di prova di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, nonchè la verifica della loro attendibilità e concludenza (Corte Cass. 3^ sez. 28.6.2006 n. 14972;

sez. lav. n. 12052/2007); dall’altro ha omesso del tutto di soddisfare al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in quanto non ha specificato le modalità di acquisizione processuale nel giudizio di merito della prova documentale costituita dalla “lettera di assunzione” dell’altro dipendente P. (della quale non vi è menzione nella sentenza della CTR), il cui tenore non è stato riportato nel ricorso al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare (Corte Cass. 6^ sez. L. ord. 30.7.2010 n. 17915; id. 3^ sez. 31.5.2006 n. 12984), e che non risulta neppure indicato in calce al ricorso tra i documenti sui quali si fonda la impugnazione, omissione alla quale è ricondotta la sanzione di improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), nel testo previgente alle modifiche introdotte con la L. n. 69 del 2009.

E’ appena il caso di rilevare che le evidenziate lacune del ricorso non possono essere emendate ex post con le plurime memorie difensive depositate dalla ricorrente ai sensi dell’art. 378 c.p.c., che hanno la sola funzione di illustrare i motivi del ricorso, e non sono pertanto idonee a far venire meno una causa di inammissibilità dei motivi stessi, sostituendosi, “quoad effectum”, ad essi (Corte Cass. 3^ sez. 7.4.2005 n. 7260; id. 3^ sez. 29.3.2006 n. 7237. Massima consolidata: Corte Cass. SU 19.5.1997 n. 4445 “nel giudizio di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 cod. proc. civ., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure nè venire sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d’ufficio, e neppure può venir specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari de ricorso”).

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo

P.Q.M.

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 per onorari oltre le spese prenotale a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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