Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21094 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 22/07/2021), n.21094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27948-2020 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SERGIO MENNA;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERAMO PREFETTURA DI TERAMO;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 52/2020 del GIUDICE DI PACE di TERAMO,

depositata il 21/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, Rilevato che:

con ordinanza (definita “decreto”) del 21/9/2020 il Giudice di pace di Teramo ha respinto l’opposizione proposta da S.S., cittadino albanese, avverso il decreto di espulsione emesso il 13/7/2020 dal Prefetto di Teramo, a spese compensate;

a tal fine il Giudice ha posto in rilievo l’inesistenza di un rapporto locatizio e di un regolare rapporto di lavoro, un pregresso percorso delittuoso, anche per reati concernenti sostanze stupefacenti, che ha portato il cittadino straniero in carcere e all’affidamento in prova ai servizi sociali, il disinteresse per la vita familiare, i comportamenti pregiudizievoli per i figli e ha altresì rilevato che il Tribunale per i minorenni aveva decretato lo stato di adottabilità per i figli, la decadenza del ricorrente dalla responsabilità genitoriale e la revoca dell’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale incompatibile con le esigenze dei minori;

avverso il predetto provvedimento, con atto notificato il 21/10/2020 al Prefetto di Teramo presso l’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione S.S., svolgendo quattro motivi;

con il primo motivo di ricorso proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 18, l’omessa pronuncia sull’istanza cautelare di sospensione del decreto e il superamento del termine decadenziale di venti giorni per la decisione;

con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2909 c.c., e al principio del ne bis in idem;

con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia difetto di motivazione per errore di fatto su di un punto decisivo della controversia, oggetto di discussione, perché, diversamente da quanto affermato dal Giudice, (a) il rapporto di locazione era stato dimostrato attraverso la produzione di un regolare contratto di locazione abitativa per un immobile sito in (OMISSIS) del (OMISSIS) (doc. 3 del fascicolo del ricorrente),(b) il rapporto di lavoro era stato documentato attraverso la produzione della busta paga del giugno 2020 alle dipendenze di D.D.P. “La pecora e il luppolo” e del C/2 storico del Centro per l’impiego della Regione Abruzzo (doc. 12 e 4 del fascicolo del ricorrente), (c) quanto alla domanda di permesso di soggiorno era stata documentata la pendenza del procedimento dinanzi alla Sezione specializzata di L’Aquila (doc. 14 del fascicolo del ricorrente), (d) quanto ai rapporti familiari era stata documentata la pendenza dinanzi alla Corte di appello di L’Aquila del giudizio di appello, ora invece sottoposto alla Corte di cassazione con ricorso del 10/10/2020;

secondo il ricorrente, il Giudice di pace aveva del tutto ignorato le prove documentali fornite su ciascun punto controverso a sostegno dell’opposizione e a corredo della necessaria valutazione comparativa fra la presunta e antica pericolosità e gli interessi familiari, personali e sociali del ricorrente;

con il quarto motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e lamenta che il Giudice abbia ritenuto definitivo un provvedimento giurisdizionale (il decreto del Tribunale per i minorenni di L’Aquila) che invece era in fase di impugnazione;

il Prefetto di Teramo non si è costituito in giudizio;

e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RITENUTO

che:

il ricorso è stato diretto nei confronti del Prefetto di Teramo ed è stato notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma, benché l’Avvocatura dello Stato non si fosse costituita per l’Amministrazione nel giucli7io di merito;

secondo la giurisprudenza del tutto prevalente di questa Corte, nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento, ed è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio (Sez. 1, n. 9078 del 07/07/2000, Rv.53895501; Sez. 1, n. 5537 del 13/04/2001, Rv. 545917 – 01; Sez. U, n. 15141 del 28/11/2001, Rv. 550716 – 01; Sez. 1, n. 10991 del 10/06/2004, Rv. 573508 – 01; Sez. 1, n. 1395 del 27/01/2004, Rv. 569699 – 01; Sez. 1, n. 28869 del 29/12/2005, Rv. 585689 – 01; Sez. 1, n. 14293 del 21/06/2006, Rv. 592741-01; Sez. 1, n. 825 del 19/01/2010, Rv. 611929-01; Sez. 6 – 1, n. 16178 del 30/07/2015, Rv. 636358 – 01);

non diverge da questo orientamento la decisione di rinotificazione sanante ex art. 291 c.p.c., disposta dalla Sez. 1 con ordinanza interlocutoria n. 12665 del 13/05/2019 (Rv. 653771 – 01), emessa in un caso in cui il ricorso era stato rivolto contro il Prefetto ma notificato a costui presso l’Avvocatura generale dello Stato e pertanto in una ipotesi nella quale non si erano registrati vizi intrinseci del ricorso quanto alla editio actionis e vocatio in ius, ma solo della sua notificazione;

due pronunce di segno diverso (Sez. 2, n. 24582 del 04/11/2020, Rv. 659666 – 01; Sez. 1, n. 27692 del 30/10/2018 – Rv. 651449 – 01) non paiono in grado di infrangere l’orientamento più antico, non solo molto più numeroso ma anche avallato da una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 15141 del 28/11/2001), resa con riferimento alla pressoché identica precedente formulazione normativa in tema di giudizio di opposizione all’espulsione prefettizia, il che corrobora il predetto indirizzo con la particolare efficacia di cui all’art. 374 c.p.c., comma 3;

infatti la formulazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13 bis, comma 2, primo periodo, (abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 19, lett. c), secondo il quale “L’autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati”, è stato riprodotto, pressoché pedissequamente, nel c.d. “decreto riti” art. 18, comma 6, (D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150), secondo il quale “L’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati”;

il predetto orientamento è stato inoltre riaffermato anche dopo le due pronunce divergenti da varie pronunce, come l’ordinanza della Sez. Lav. n. 29968 del 31/12/2020 e le ordinanze della Sez. 1 n. 9810, n. 9814 e n. 9815 del 14/4/2021, che hanno ribadito l’esclusiva legittimazione prefettizia, salvo porsi il diverso problema della corretta notificazione dell’impugnazione a tale organo periferico dell’Amministrazione statale, nella stessa logica della citata ordinanza n. 12665 del 13/05/2019;

e’ pertanto necessario disporre la rinnovazione della notifica al Prefetto di Teramo, correttamente individuato come legittimato, ma non attinto da valida notificazione;

ritenuto pertanto che debba essere assegnato termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza alla parte ricorrente per procedere alla rinotificazione del ricorso al Prefetto di Teramo presso la sua sede e che il ricorso per questa ragione debba essere rinviato a nuovo ruolo.

PQM

La Corte:

assegna termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza alla parte ricorrente per procedere alla rinotificazione del ricorso al Prefetto di Teramo presso la sua sede e rinvia il ricorso a nuovo ruolo.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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