Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21094 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 19/10/2016), n.21094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10106-2013 proposto da:

T.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 70, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

MASSATANI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA SPA, impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime

della Strada, a mezzo della Società consortile per azioni GENERALI

BUSINESS SOLUTIONS soggetta alla direzione ed al coordinamento di

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, congiuntamente rappresentata

dall’amministratore delegato Sig. N.G. e dal direttore

generale e legale rappresentante Sig. M.M., nella

qualità di procuratrice delle società mandati del Gruppo Generali

tra cui INA ASSITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile;

– controricorrente –

e contro

CONSAP;

– intimata-

avverso la sentenza n. 704/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato MAURIZIO MASSATANI;

udito l’Avvocato LORENZA IANNELLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.A. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 4 agosto 2005, con cui era stato dichiarato che il sinistro stradale di cui si discute nella presente causa “era qualificabile alla stregua di un reato nonchè cagionato da veicolo non identificato”, l’Assitalia Le Assicurazioni d’Italia Spa, quale impresa designata dal F.G.V.S., era stata condannata al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 296.495,82, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni da lei riportati nel detto incidente, avvenuto in (OMISSIS), a causa della condotta negligente ed imprudente del conducente di un camion non identificato, ed era stata, altresì, condannata alle spese di lite.

Resisteva al gravame INA Assitalia S.p.a (già Assitalia Le Assicurazioni d’Italia S.p.a.), nella qualità di impresa designata in nome e per conto del F.G.V.S., la quale proponeva appello incidentale.

La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata in data 24 febbraio 2012, rigettava l’appello principale, accoglieva l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dalla T. e condannava l’appellante principale alle spese del doppio grado del giudizio di merito.

Avverso la sentenza della Corte di merito la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria e basato su quattro motivi.

Ha resistito con controricorso INA Assitalia S.p.a., quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., a mezzo della sua procuratrice Generali Business Solutions S.c.p.a..

La CONSAP non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del controricorso, per difetto di rituale procura, sollevato dalla ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c..

1.1. L’eccezione è fondata.

Giusta la testuale previsione dell’art. 370 c.p.c., comma 2, “al controricorso per cassazione si applicano le norme degli artt. 365 e 366 c.p.c., in quanto è possibile”.

L’art. 365 c.p.c. prescrive che “il ricorso per cassazione è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale”.

Ciò importa, in particolare, che il controricorso, al pari del ricorso per cassazione, deve essere sottoscritto da avvocato iscritto nell’apposito albo (degli abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 33) munito di “procura speciale”. Detta procura deve, quindi, essere conferita con specifico riferimento alla fase processuale da instaurare innanzi alla corte di cassazione e, quindi, successivamente alla pronunzia impugnata.

Nella specie il controricorso per cassazione per INA Assitalia S.p.a., quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., a mezzo della sua procuratrice Generali Business Solutions S.c.p.a., è stato sottoscritto dall’avv. Valentino Fedeli in forza di procura generale alle liti per notaio dott. Ma.Ca. di (OMISSIS), rep. (OMISSIS) racc. (OMISSIS), che risulta conferita in data 29 gennaio 2010, anteriormente alla pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta in data 24 febbraio 2012.

Ne consegue che va dichiarata l’inammissibilità del predetto controricorso, per mancanza del requisito di specialità della procura (Cass. 31/05/2005, n. 11583; Cass. 11/01/2006, n. 264; Cass. 31/01/2006, n. 2125; Cass. 20/11/2009, n. 24548).

2. Con il primo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 196, n. 990, art. 19, lett. a), artt. 2697 e 2727 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c.. Errata applicazione del prindpio di diritto sancito dalla sentenza n. 1860 emessa dalla Cassazione civile, sez 3., in data 8/03/1990 e della successiva giurisprudenza della Corte in materia.

3. Con il secondo motivo si deduce “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa valutazione di una prova decisiva per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti in quanto la Corte territoriale non ha valutato che il certificato di pronto soccorso redatto presso l’ospedale di (OMISSIS), dopo che la T. fu sottoposta ad una prima visita, in atti all’allegato n. 4 dei documenti depositati con l’atto di citazione, reca per un curioso scherzo del destino esattamente lo stesso orario (9.50) in cui i verbalizzanti nel loro rapporto dichiarano di essere giunti sul luogo del sinistro, di talchè la motivazione elaborata dai giudici di seconde cure circa l’inattendibilità del teste, per essersi lo stesso allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi, così come l’ulteriore aspetto di quella motivazione che sul luogo del sinistro i carabinieri avessero rinvenuto la T. ed avessero conversato con la medesima, rilevando uno stato di shock, incompatibile con la deposizione del teste escusso risulta smentita documentalmente dall’orario apposto sul certificato che attesta inequivocabilmente come al momento dell’arrivo dei Carabinieri, la T. fosse stata già da tempo ricoverata in ospedale. Evidente contraddittorietà della motivazione adottata dai giudici di seconde cure posto che la testimonianza resa dal D. era pienamente attendibile (anche) perchè corroborata da diversi riscontri obiettivi”.

4. Con il terzo motivo ci si duole di “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e art. 40 c.p. e artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Errata applicazione delle norme codicistiche che presiedono all’applicazione del nesso di causalità”.

4 I primi tre motivi – che, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente – non possono essere accolti.

Va anzitutto evidenziato che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Corte di merito non ha rigettato la domanda della T. sul rilievo che “la normativa sulla r.c. auto obbligatoria” richieda che dopo il sinistro sia presentata denuncia alle competenti autorità di polizia e che le indagini compiute abbiano avuto esito negativo, “non potendo, altrimenti, ritenersi realizzato il presupposto di fatto (danno alla persona causato dalla circolazione di veicolo non identificato) del coinvolgimento del Fondo di garanzia”, “traendo da questa circostanza neutra, un motivo per ritenere non fornita la prova dell’accadimento”.

Sul punto, infatti, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che il danneggiato che propone richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia deve provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo (o natante) che sia rimasto sconosciuto, precisando che a tal fine il danneggiato può dimostrare che, dopo la denuncia alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall’autorità giudiziaria per l’identificazione del veicolo o natante investitore hanno avuto esito negativo ovvero può fornire detta prova anche diversamente, pure senza svolgere indagini articolate e complesse, ponendo in rilievo che, in ogni caso, la mancata identificazione del conducente del veicolo non sia imputabile a negligenza del l’infortunato, così facendo corretta applicazione dei principi affermati più volte da questa Corte (v. ex plurimis Cass. 13/07/2011, n. 15367, pure richiamata nella sentenza impugnata; Cass. 18/06/2012, n. 9939; Cass. 13/01/2015, n. 274; Cass. 18/09/2015, n. 18308). La Corte di merito ha invece motivatamente ritenuto inattendibile il teste D.S. e contraddittoria la sua deposizione e, sulla base della operata valutazione delle risultanze istruttorie, non provata la ricostruzione dei fatti operata dalla T.. Nel resto le censure proposte con i mezzi all’esame tendono ad una rivalutazione del merito della causa non consentita in questa sede, evidenziandosi, peraltro, che risultano privi di decisività gli elementi probatori che si assume siano stati trascurati dalla Corte di merito e che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 7/01/2009, n. 42; Cass. 23/05/2014, n. 11511).

5. Con il quarto motivo – rubricato come segue “Violazione e… falsa applicazione de(ll)… art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1223, 1226, 2056, 2059 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. relativamente alla violazione del principio del diritto all’integrale risarcimento del danno, secondo tutte le componenti così come allegate e provate nel corso del giudizio.

In particolare.

Violazione delle norme di legge che regolano il risarcimento della componente cd esistenziale nell’ambito della unitaria categoria del danno non patrimoniale per omessa motivazione in ordine al suo mancato riconoscimento nonostante tale componente fosse stata allegata e provata nel corso del giudizio.

Violazione delle norme di legge che regolano il risarcimento del danno da perdita di chance.

Mancato riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 50%” (così testualmente) – la ricorrente, auspicando che sia ritenuto sussistente l’an debeatur, ha ribadito quanto già sostenuto nei motivi di appello in relazione al quantum debeatur.

5.1. L’esame del quarto motivo resta assorbito dal rigetto dei primi tre motivi di ricorso.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato.

7. Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità nei rapporti tra la ricorrente e INA Assitalia S.p.a., quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., a mezzo della sua procuratrice Generali Business Solutions S.c.p.a., stante – come sopra evidenziato – l’inammissibilità del controricorso da quest’ultima proposto nè vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti della CONSAP, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Su rema di Cassazione, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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