Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21094 del 16/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 21094 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 27042-2007 proposto da:
ZANASI

GIOVANNI

ZNSGNN44A19C287Z,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo
studio

dell’avvocato

rappresenta

e

CAVASOLA

difende

PIETRO,

unitamente

che

lo

all’avvocato

GUIDOTTI OTTAVIO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1374

contro

SEVERI ALESSANDRA SVRLSN42D55F257P,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo
studio dell’avvocato D’ACUNTI CARLO MARIO, che la

1

Data pubblicazione: 16/09/2013

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSTI
GIORGIO giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 903/2006 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 24/08/2006, R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato PIETRO CAVASOLA;
udito l’Avvocato STEFANO D’ACUNTI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto;

2

1492/2003;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24/8/2006 la Corte d’Appello di Bologna
respingeva il gravame interposto dal sig. Giovanni Zanasi in
relazione alla pronunzia Trib. Modena n. 423/03 di rigetto
della domanda monitoriamente azionata nei confronti del sig.

compiuto espletamento del mandato professionale da quest’ultimo
ricevuto per la vendita di quote della società Orologio s.r.l.
o del terreno ad essa relativo.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello
lo Zanasi propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4
motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la sig. Alessandra Severi, erede
del defunto Federico Severi, che ha presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 0 motivo il ricorrente denunzia

<>, in
riferimento all’art. 360, 1 ° co. nn. 3 e 4, c.p.c.
Pone al riguardo il seguente quesito di diritto:
<>.
Con il 2 ° ed il 3 ° motivo denunzia <> motivazione su punti decisivi della
controversia, in riferimento all’art. 360, 1 ° co. n. 5, c.p.c.

3

Federico Severi di pagamento del corrispettivo dovutogli per il

Pone a conclusione del ( solo ) 2 ° motivo il seguente
momento di sintesi ( denominato “quesito di diritto” ):
<< Se il Giudice di merito abbia errato nel non aver considerato una questione o una circostanza che, se valutata, avrebbe comportato una diversa decisione o comunque un esame Con il 4 ° motivo denunzia «error in indicando», in riferimento all'art. 360, l ° co. nn. 3 e 4, c.p.c. Pone al riguardo il seguente quesito di diritto: <>.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono inammissibili, in applicazione degli artt. 366,
1 ° co. n. 4, 366-bis e 375, 1 ° co. n. 5, c.p.c.
Il l ° ed il 4 ° motivo recano quesiti di diritto formulati
in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato
da questa Corte, non contemplando la riassuntiva ma puntuale
indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i
giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle
diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto
a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e
generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di
decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola

4

ulteriore rispetto a quello cui si era arrestato>>.

lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un.,
14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass.,
7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla
sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione
(cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un.,

nonché di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del
relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258), senza richiedere, per ottenere risposta,
una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (
cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064 ), risolvendosi in buona
sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della
fondatezza della propria tesi difensiva.
Tanto più che nel caso essi risultano formulati in
violazione dell’art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c. in quanto il
ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di
merito E es., all'”atto scritto in data 6.11.1987 ( doc. n. 8
di prime cure )>>, al <>, al <>, alla <>,
al mandato professionale scritto>>, al <>,
all’<>,
ai <>, al <>, alla domanda della <>,

all’avere «la sig.ra Elena Casali

(detta

madre)>> pagato «la sua quota di un terzo quale erede
legittimaria del figlio, il dottori Federico S.>>, alle
<>, alle <>, agli <<"unici" originali dei verbale 29 ottobre 1993 )>>>>, alle <>, al
<>, al <>, al <>,
all’<>, al <>, alla «prima “contestazione” ( del 12 aprile 1989:
produzione avversaria )>>, alla deposizione della teste Nadia
Pirondi, al <>, alle repliche di
controparte, alla <>, alle <> e alle <>, all’<>, alle <>, alla formulata
<>
limitandosi a meramente richiamarli, senza invero
debitamente -per la parte d’interesse in questa sederiprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza
fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa
individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento
del processo inerente alla documentazione, come pervenuta

6

2/

documenti “conclusivi” … ( doc. g e riconoscimento avversario a

presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile
l’esame ( v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 ), con
precisazione ( anche ) dell’esatta collocazione nel fascicolo
d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o
prodotto in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass.,

25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157
), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo
il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069;
Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass.,
12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726;
Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua non pone invero questa Corte nella
condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in
ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da
condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso
( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444;
Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo
essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra
le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la
pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, laddove il
3 ° motivo non la reca affatto, il 2 ° motivo non reca invero la
prescritta “chiara indicazione” -secondo lo schema e nei

7

23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass.,

termini delineati da questa Corte- delle relative “ragioni”,
non risultando riassuntivamente indicato il fatto controverso,
gli elementi la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a
diversa decisione, gli argomenti logici per i quali tale
diversa valutazione sarebbe stata necessaria, inammissibilmente

medesima, con interpretazione che si risolverebbe
nell’abrogazione tacita della norma in questione ( cfr. Cass.
Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n.
7258 ),

a fortiori

non consentita in presenza di formulazione

come detto nella specie altresì violativa dell’art. 366, 1 0 co.
n. 6, c.p.c.
La norma di cui all’art. 366

bis c.p.c. è d’altro canto

insuscettibile di essere interpretata nel senso che ( così come
il quesito di diritto ) il momento di sintesi possa, e

a

fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del

motivo, giacché una siffatta interpretazione si risolverebbe
nell’abrogazione tacita della norma in questione ( v. Cass.
Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n.
7258 ).
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena
di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli,
nella specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40
del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in vigore
del medesimo.

8

rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica della

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,

per onorari, oltre ad accessori come per legge.

Roma, 18/6/2013

che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA