Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21094 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 07/08/2019), n.21094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7917-2016 proposto da:

AGRICOLA SAN FELICE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

BORGOGNONA 47, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BRANCADORO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO VINCENZI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO

PALERMO, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO FINETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1595/2015 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha chiesto

in via principale trattazione in pubblica udienza, in via

subordinata accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La società Agricola San Felice impugnava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) del 20.09.2010, a titolo di ICI, per l’annualità di imposta 2006, sostenendo che i fabbricati (abitativi e produttivi), da quest’ultima posseduti, in quanto strumentali all’esercizio dell’attività agricola (vitivinicola) da essa svolta, per i quali il Comune di Castelnuovo Berardenga intimava il pagamento dell’imposta comunale, dovevano considerarsi esenti dall’imposta.

La CTP di Siena accoglieva il ricorso con sentenza appellata dall’ente comunale.

La C.T.R. della Toscana accoglieva il gravame sul rilievo che l’esenzione dall’imposta comunale non poteva prescindere dalla classificazione catastale degli immobili, annotati in catasto in categoria diversa dalla D/10, prevista per gli immobili rurali.

Ricorre sulla base di quattro motivi la società contribuente avverso la sentenza n. 1595/30/2015 depositata il 29.09.2015.

L’amministrazione comunale resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Il PG. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, nonchè del D.L. n. 557 del 1993, art. 9 e del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere i giudici regionali escluso la natura rurale dei fabbricati e disapplicato la normativa disciplinante la materia.

In particolare, argomenta la ricorrente che la Circolare dell’Agenzia del territorio ha chiarito il significato dell’art. 9 cit., precisando che “sono rurali le abitazioni, non censite in categoria A/1 e A/8 nè aventi le caratteristiche di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969, ancorchè censite in altre categorie del gruppo “A”; circolare che, unitamente all’art. 3 bis della legge finanziaria 2008, consentirebbe di distinguere i fabbricati all’interno dell’azienda agricola tra quelli ad uso abitativo e quelli strumentali all’esercizio dell’attività agricola, con la conseguenza che, in presenza dei requisiti prescritti dall’art. 9 cit., l’annotazione nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita non assumerebbe alcuna rilevanza ai fini fiscali, dovendosi ritenere che la L. n. 14 del 2009,art. 23, comma 1 bis, nel considerare rurali i fabbricati, anche se iscritti o iscrivibili in catasto, li esclude dal novero dei fabbricati in quanto in possesso dei requisiti della ruralità di cui all’art. 9 cit.. Detta norma, ad avviso della ricorrente, avrebbe efficacia retroattiva, in quanto disposizione di mera interpretazione autentica.

3. Con la seconda censura si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il decidente omesso di esaminare la domanda del contribuente volta all’applicazione del D.L. n. 70 del 2011, art. 7,comma 2 bis, domanda presentata in data 28.09.2011, in virtù della quale il contribuente poteva assumere in via provvisoria per ulteriori dodici mesi e comunque fino alla pronuncia dell’Agenzia del territorio l’attribuzione catastale richiesta; assumendo che, ai fini del riconoscimento della ruralità, il contribuente doveva possedere in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente i requisiti di cui all’art. 9 cit., attribuendo così alla domanda di variazione efficacia retroattiva.

4. Con il terzo mezzo si lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 5), “l’omesso esame di fatto controverso decisivo, posto a base della domanda amministrativa con effetti retroattivi, di variazione catastale con conseguente retrodatazione degli effetti al 2006”, reiterando la denuncia di omesso esame della domanda di variazione.

5. Con il quarto motivo si lamenta l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5), rappresentato dal fatto che uno dei fabbricati ad uso strumentale era cènsito in cat. D/10 con conseguente applicabilità dell’esenzione Ici, deducendo che la classificazione in detta categoria era contestata e discussa, come evincibile dal ricorso; sostenendo altresì che detto fabbricato, inizialmente classificato nella cat. D/1, era stato successivamente riclassificato in cat. D/10 in quanto nel rigo “RR”della dichiarazione Docfa compariva la dicitura “equiparata alla categoria D/10”.

Asserisce che, presumibilmente per un probabile errore di indirizzo, l’Ufficio aveva provveduto alla cancellazione della dicitura “parificato alla categoria D/10”; deduce altresì che, con dichiarazione Docfa del 2009, presentata per un ampliamento del cespite, veniva “confermata” la cat. D/10.

6.In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’amministrazione comunale, per non avere l’ente ricorrente attinto tutte le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata; in particolare, lamenta l’intimata resistente che la ricorrente non ha censurato la parte della motivazione in cui il decidente ha affermato che “… l’esenzione non può prescindere dalla denuncia/ comunicazione iniziale”, il che determinerebbe l’inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di interesse (ex pluribus: Cass..n. 264/2014;n. 12486/2015).

L’eccezione è priva di pregio, in quanto la trascritta affermazione sembra integrare piuttosto una enunciazione incidentale: tale rilievo risulta svolto ad abundantiam e tale da non influire sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendi è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame a causa dell’errato classamento dei fabbricati. L’autorità del giudicato è circoscritta alle affermazioni dirette a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicchè ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un obiter dictum, come tale non vincolante (Cass. n. 3793 /2019; 30354 /2017).

7. La prima censura è destituita di fondamento.

Ricorre in proposito l’orientamento di legittimità – già stabilito dalla sentenza SSUU n. 18565/09 in tema di Ici dei fabbricati rurali secondo cui: – per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicchè l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a); – per converso, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non diralità), è onere del contribuente, che invochi l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest’ultimo assoggettato; – allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’Ici.

A tale orientamento hanno fatto seguito numerose pronunce di legittimità (Cass. nn. 16737/15 e Cass. 24892/16; 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14; più recentemente confermate da Cass. 20/04/2016 n. 7930; Cass.n. 10283/2019 e Cass. n. 8539/2019) secondo cui: ” qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento, fermo restando, invece, che se il fabbricato non risulti iscritto in catasto e il contribuente agisca per ottenere il rimborso dell’imposta, l’accertamento della ruralità può essere immediatamente compiuto dal giudice, ma incombe al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti D.L. n. 557 del 1993, ex art. 9″.

Va altresì osservato come le SSUU nella sentenza cit. si siano fatte carico anche dei profili di jus superveniens riconducibili all’emanazione sia del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, conv.in L. n. 133 del 1994, come introdotto dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis conv. in L. n. 222 del 2007; sia del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv.in L. n. 14 del 2009. Con la conseguenza che nemmeno in base a questa normativa – salva l’ipotesi di mancato accatastamento – è dato al giudice tributario di accertare in concreto, incidentalmente, il carattere rurale del fabbricato di cui si sostenga l’esenzione da Ici.

La stessa conclusione va, infine, riaffermata (così Cass. 7930/16 cit. ed innumerevoli altre) pur alla luce dell’ulteriore jus superveniens (D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011; D.L. n. 201 del 2011 conv.in L. n. 214 el 2011; D.L. n. 102 del 2013 conv.in L. n. 124 del 2013) che ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda autocertificata di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente. Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme(Cass. n. 12780/2018).

Nel prendere in esame, in particolare, quest’ultima disposizione (successiva e presupponente quella introdotta dall’art. 42 bis cit.), le SSUU hanno tratto argomento per affermare come la disciplina sopravvenuta, lungi da smentire la necessaria rilevanza, ai fini Ici, della classificazione catastale, l’abbia ulteriormente confortata e resa imprescindibile; al punto che l’obiettivo di sottrarre il fabbricato strumentale all’imposizione di un tributo che trova il suo presupposto proprio nella natura di fabbricato accatastato o accatastabile del cespite (D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2) è stato perseguito dal legislatore (D.L. n. 207 del 2008 cit., ex art. 23) mediante, non già l’esenzione dalla classificazione in categoria catastale di ruralità, bensì attraverso l’espunzione di tali unità immobiliari, così accatastate, dalla nozione legislativa medesima di ‘fabbricatò (cfr. ex pluribus: Cass. n. 5769/2018; n. 7799/2019, in motiv.).

6. Alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali, la società ricorrente avrebbe dovuto impugnare la variazione di classificazione, anche se ritenuta il risultato di un mero errore materiale dell’Agenzia del territorio, la quale, nel disporre una variazione toponomastica dell’immobile, avrebbe eliminato la dicitura ” categoria equiparata alla D/10″; mentre la dicitura RR (vale a dire: richiesta ruralità) risulta del tutto irrilevante rispetto alla necessità che, ai fini dell’esenzioni ICI, l’immobile sia accatastato nella categoria attribuita ai cespiti rurali (D/10).

9.La seconda censura è infondata, assorbita la terza.

Occorre premettere che nella più recente giurisprudenza di questa Corte prevale l’affermazione per cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perchè erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (così, Cass. n. 28663/13; conformi, nn. 3990/99, 8561/06, 2313/10, 8622/12; v. anche n. 23989/14, che afferma il medesimo principio con riferimento al caso di motivazione solo apparente; contra, nn. 23328/11, 4804/07, 6784/03, 2440/88, 6699/82 e 4505/81). Di qui la possibilità d’integrare la motivazione della sentenza impugnata, ove lacunosa, nei termini che seguono (SSUU n. 2731/2017).

10. Si è già detto come il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che, all’art. 7, comma 2 bis, abbia previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il 30 settembre 2011) di presentare all’allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell’immobile, sulla base di un’autocertificazione attestante che l’immobile “possedeva i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9 -(convertito in L. n. 133 del 1994, e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159) -, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”; 2) dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha quindi previsto, all’art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero “gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo”; 3) il D.M. n. Economia e Finanze 26 luglio 2012, che ha stabilito, all’art. 1, che “Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione”. Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, all’art. 2, comma 5 ter, ha stabilito che, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le “domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7,comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

Secondo il dettato normativo, su menzionato, di cui al D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 ter, convertito in L. n. 124 del 2013, le domande di variazione catastale, ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, producono effetto “a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”(Cass. nn. 16280/2017; 26617/2017; 11588/2017).

Ebbene, come già affermato da questa Corte, per il riconoscimento della classificazione retroattiva, nei limiti del quinquennio anteriore alla domanda di variazione con relativa autocertificazione della sussistenza dei requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis e successive modifiche, occorre che il procedimento si concluda con la relativa annotazione di cui all’art. 1 del decreto ministeriale cit. (Cass. n. 7799/2019; n 32787/2018; Cass. n. 26617 /2017).

Questa Corte ha difatti affermato che non è sufficiente, al fine di determinare nei limiti del quinquennio anteriore la variazione catastale nelle categorie A/6 o D/10, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, come convertito dalla L. n. 106 del 2011, e delle norme di seguito succedetesi, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, dovendo all’uopo ricordarsi come la Corte costituzionale, con ord. 13 maggio 2015, n. 115, abbia evidenziato come la ricostruzione del quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al D.M. 26 luglio 2012, porti ad escludere l’automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione. La giurisprudenza di questa Corte si è pronunciata, dunque, nel senso della indispensabilità dell’annotazione ai fini della regolarità del procedimento regolato dalla citata normativa; laddove l’isolata pronuncia – Cass. n. 12780/2018 – lungi dall’escludere la rilevanza dell’annotazione in atti, non ha affatto attribuito l’effetto del riconoscimento retroattivo della ruralità alla sola istanza autocertificata, menzionata al solo fine di indicare sinteticamente la procedura di cui al D.L. cit., art. 7., ma non certamente per escludere rilevanza alla successiva annotazione catastale dei cespiti.

Del resto, la lettera della normativa citata è chiara nel ricondurre gli effetti retroattivi del riconoscimento della ruralità alla domanda di variazione seguita dall’annotazione dei dati catastali.

Nel caso di specie, risulta che la cooperativa agricola abbia usufruito dell’opportunità di legge, presentando in data 30 settembre 2011 la relativa domanda, corredata di autocertificazione (v Cass. n. 32787 del 19/12/2018; Cass. n. 26617 del 4/10/2017).

Nulla ha dedotto la contribuente in relazione all’eventuale successivo inserimento negli atti catastali della dichiarazione di sussistenza dei mquisiti di ruralità, per il riconoscimento del classamento di ruralità, benchè lo jus superveniens recato dal corpo di disposizioni sopra riportato assegni valore retroattivo alla variazioni annotate negli atti catastali a seguito della domanda di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, per il periodo fino al quinto anno antecedente la presentazione della domanda stessa.

Pertanto, non può ritenersi sufficiente a determinare, nei limiti del quinquennio anteriore, la variazione catastale nelle categorie A/6 o D/10 la mera autocertificazione secondo le modalità di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, come convertito dalla L. n. 106 del 2011, e delle norme di seguito succedetesi, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, neppure allegata dalla società ricorrente.

11.L’ultima censura è del pari infondata.

Questa classificazione neppure poteva derivare dalla “parificazione” alla categoria D/10 transitoriamente applicata in forza della Circolare Min Fin. – Ag. Territorio 9 aprile 1998 n. 96 (concernente il DM Fin. 28/98: “Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale”), dovendo evidenziarsi che tale circolare – fonte normativa interna all’amministrazione finanziaria, – non attribuisce classamento rurale D/10 a fabbricati diversamente censiti, ma si limita a disciplinare in via transitoria e di prima applicazione le domande di assegnazione alla categoria catastale D/10, di nuova istituzione; si prevede infatti in essa che “nelle more della pubblicazione del relativo decreto, per eventuali casi di dichiarata urgenza, gli uffici sono autorizzati ad accettare, ed acquisire agli atti, denunce conformi al suddetto indirizzo. In questa fattispecie in via transitoria e fino all’adeguamento delle procedure informatiche suddette, sui documenti di aggiornamento prodotti con Docfa devono essere riportati (…) i seguenti dati: (…) la dicitura ‘categoria parificata alla D101 (…). Successivamente, con procedura automatica, le unità acquisite nella banca dati con le suddette modalità saranno recuperate e collocate nella corretta categoria”; si aggiunge inoltre che “per le denunce di variazione delle costruzioni censite nella categoria speciale D/10 ovvero in altra categoria ordinaria, vengono osservate le normali procedure vigenti per il catasto edilizio urbano. La valutazione della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni è compito precipuo degli uffici preposti all’accertamento delle imposte sugli immobili”;

Ferma restando la previsione della possibilità di un’istanza di classificazione dei fabbricati D/1 nella nuova categoria D/10, previa annotazione della richiesta parificazione, trova comunque conferma la necessità di verificare, da parte dell’amministrazione finanziaria, l’effettiva sussistenza dei presupposti per riconoscimento, ai fini fiscali, della categoria parificata richiesta (così Cass. n. 24892/2016), il che nel caso di specie, non risulta essere stato effettuato per annualità 2006, alla quale la stessa società contribuente ancora attribuisce il regime provvisorio di ‘parificazionè sino alla successiva annotazione a seguito di Docfa (v. Cass. n. 10654/2019; n. 12780/2018).

Ebbene, nella specie, i cespiti di proprietà della ricorrente – censiti al fl.82 e 83 particelle 33 e 10 – risultano iscritti, da quanto dedotto dalla contribuente, nella categoria D/10 solo a far data dalla presentazione della Docfa dell’anno 2009, mentre l’eventuale erronea cancellazione da parte dell’Agenzia della dicitura ” immobile in cat. D/1 equiparato alla cat. D/10″ avrebbe dovuto essere corretta dalla contribuente, attraverso l’impugnazione della variazione catastale che – sebbene non sia stata il risultato di un accertamento dell’ufficio, ma presumibilmente l’effetto di una erronea pretermissione conseguente ad una variazione toponomastica – aveva comportato l’accatastamento del cespite in categoria diversa dalla D/10 o in categoria ad essa equiparabile.

Va qui affermato il prevalente orientamento di legittimità in tema di Ici dei fabbricati rurali secondo cui: – per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicchè l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 2, comma 1, lett. a); – per converso, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest’ultimo assoggettato; – allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’Ici.

Il ricorso va, dunque, respinto.

Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della contribuente e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Comune di Castelnuovo Berardenga che liquida in Euro 5000,00, oltre al rimborso forfettario ed agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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