Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21093 del 19/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 19/10/2016), n.21093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26045-2013 proposto da:

P.D., (OMISSIS), P.G. nato a (OMISSIS),

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TRIONFALE 7032, presso lo studio dell’avvocato DIMITRI GOGGIAMANI,

rappresentati e difesi dall’avvocato FILIPPO LO NIGRO giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SIAI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2046/2012 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 14/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità o manifesta

infondatezza del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G., A. e P.D. proposero appello avverso la sentenza n. 2046/12 emessa dal Tribunale di Palermo, con cui erano stati condannati a restituire alla Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a. le somme che avevano riscosso – nell’ambito di una distinta controversia risarcitoria – in forza di una sentenza di primo grado che era stata riformata in sede di gravame.

Pronunciando sull’impugnazione, la Corte di Appello di Palermo, l’ha dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., con ordinanza comunicata alle parti – a mezzo PEC – in data 29.3.2013.

Con atto notificato il 13.11.2013, i P. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, affidandosi a due motivi illustrati da memoria; l’intimata ha resistito a mezzo di controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è tardivo.

E’ noto che la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione. (cfr., ex multis, Cass. n. 2594/2016).

Tanto premesso e considerato che gli stessi ricorrenti hanno dato che l’ordinanza è stata comunicata il 29.3.2013 e che da tale data decorreva dunque il termine breve per ricorrere per cassazione avverso la sentenza di primo grado (ex art. 348 ter c.p.c., comma 3), il ricorso risulta proposto tardivamente, in quanto notificato soltanto il 13.11.2013.

2. Le spese di lite seguono la soccombenza.

3. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del, ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA