Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21093 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 13/10/2011), n.21093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INTEREUROPEA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., in

liquidazione coatta amministrativa, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Regina Margherita n. 262/264, presso l’avv. TAVERNA Salvatore, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Gen.le dello Stato, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 36/05/05, depositatali 12 aprile 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’Avvocato dello Stato Barbara Tidore per i controricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Intereuropea Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi riuniti proposti dalla società contro ingiunzioni di pagamento ad essa notificate nel 1985 a titolo di imposta sulle assicurazioni e contro il diniego di definizione agevolata della lite del D.L. n. 429 del 1982, ex art. 31.

Il giudice a quo ha ritenuto che i ricorsi fossero tardivi, nonostante l’eccepita proroga dei termini conseguente al mancato funzionamento degli Uffici finanziari di Roma accertato con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi del D.L. n. 498 del 1961 (convertito nella L. n. 770 del 1961), come modificato dalla L. n. 576 del 1975, in quanto ciò non aveva costituito un impedimento assoluto per la proposizione del ricorso, potendo questo essere presentato, ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 17, direttamente alla commissione tributaria ovvero spedito per posta. Ha poi aggiunto, nel merito, in ordine alla eccepita estinzione dell’obbligazione tributaria, che non risultava dagli atti quanto asserito dalla contribuente, e, quanto al diniego di condono, che quest’ultimo non era applicabile in relazione a crediti certi e definitivi e in fase di riscossione.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso.

3. La ricorrente ha depositato memoria.

4. Motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso per tardività, essendo stato consegnato per la notifica il 22 giugno 2006 a fronte della notifica del ricorso avvenuta in data 2 maggio 2006.

2. E’ fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la dichiarazione di tardività dei ricorsi.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, la proroga dei termini, per il caso di mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari, prevista dal D.L. 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito (con modificazioni) in L. 28 luglio 1961, n. 770, nel testo integrato dalla L. 2 dicembre 1975, n. 576, art. 18 (applicabile nella specie ratione temporis), si riferisce a tutti i termini (sostanziali e processuali, a favore sia dell’Ufficio che del contribuente) e si estende ope legis ai termini che vengono a scadere dalla data di cessazione del suddetto irregolare o mancato funzionamento fino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale contemplato dall’art. 3 del citato D.L. del 1961 (Cass. nn. 5517 del 1993, 767 del 1998, 11456 del 2005, 26856 del 2009).

3. Vanno, invece, dichiarati inammissibili sia i secondo motivo, in quanto fa riferimento alla disciplina della proroga dei termini per mancato funzionamento degli uffici giudiziari prevista dal D.Lgs. n. 437 del 1948, nella specie inconferente, sia il terzo ed il quarto motivo, attinenti al merito della controversia (anche in ordine all’applicabilità del condono di cui al D.L. n. 429 del 1982), in applicazione del principio secondo il quale, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare tale parte della pronuncia, da ritenere svolta ad abundantiam (Cass., Sez. un., n. 3840 del 2007 e succ. conff.).

4. In conclusione, va accolto il primo motivo, inammissibili gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio enunciato al par. 2, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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