Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21093 del 11/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.11/09/2017),  n. 21093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21109-2016 proposto da:

AVV. F.V., ARCH. F.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 12, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO CASSIANO, rappresentati e difesi dagli

avvocati PAOLO MARIO SILVIO FIORIO e VALENTINO FIORIO;

– ricorrenti –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO’

TARTAGLIA 3, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO LARGAJOLLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PRETEROTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 428/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con sentenza resa in data 21/3/2016, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da F.C. e F.V. avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta in quella sede dagli appellanti per la condanna di B.A. al pagamento di quanto asseritamente dovuto a seguito del recesso esercitato anticipatamente dal convenuto in relazione a un preteso contratto di locazione concluso tra le parti;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come gli appellanti avessero inammissibilmente proposto in sede d’appello una domanda del tutto nuova, rispetto a quella originariamente avanzata in primo grado, avendo prospettato, in sede di gravame, la condanna della controparte al risarcimento dei danni per inadempimento del contratto preliminare di locazione stipulato con il B.;

che, avverso la sentenza d’appello, F.C. e F.V. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che B.A. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria;

considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 345 c.p.c., nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto “nuova”, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la domanda avanzata in sede d’appello dagli originari attori, laddove gli stessi avevano sostanzialmente riproposto, in appello, il medesimo petitum e la medesima causa petendi indicati a fondamento della rivendicazione originariamente avanzata in primo grado;

che, sotto altro profilo, in ogni caso, i ricorrenti evidenziano come erroneamente la corte territoriale abbia escluso l’eventuale ricorso di una mera emendatio libelli in sede d’appello, come tale pienamente ammissibile;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 348-bis e 156 c.p.c., nonchè per omesso esame dei motivi d’appello (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per avere la corte territoriale accennato, nel corpo della motivazione, alla correttezza della sentenza di primo grado, dettando una motivazione nel merito del tutto sfornita di adeguata giustificazione logica;

che il primo motivo è manifestamente infondato (quando non inammissibile) e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo motivo;

che, infatti, la corte territoriale ha del tutto correttamente evidenziato come i presupposti di fatto posti da F.C. e F.V. a fondamento della domanda dagli stessi originariamente proposta in primo grado, divergessero sostanzialmente e in modo giuridicamente determinante (sul piano processuale) da quelli viceversa indicati a sostegno della domanda di condanna proposta in grado d’appello;

che, infatti, gli originari ricorrenti ebbero a indicare, a fondamento della domanda di condanna proposta in primo grado, il mancato pagamento, da parte del B., delle somme dallo stesso dovute in virtù dell’anticipato recesso dal contratto di locazione che gli stessi ricorrenti hanno asserito avere concluso con carattere di definitività e sulla base delle regole contrattuali determinate con tale accordo;

che, in sede d’appello, gli stessi originari ricorrenti hanno viceversa indicato, a sostegno della domanda di condanna riproposta (sia pure per una somma di importo corrispondente a quella invocata in primo grado), l’avvenuto inadempimento, da parte del B., degli obblighi derivanti dal contratto preliminare di locazione: presupposto sufficiente a giustificare la condanna dello stesso al risarcimento dei danni secondo l’importo precisato;

che, nel ritenere l’irriducibile diversità dei fatti costitutivi delle domande proposte nei due gradi di merito (nei termini di un’inammissibile mutatio libelli), la corte territoriale risulta essersi correttamente allineata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte, ai sensi del quale si ha domanda nuova – inammissibile in appello – per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Sez. U, Sentenza n. 15408 del 15/10/2003, Rv. 567461 – 01; Sez. L, Sentenza n. 15101 del 10/09/2012, Rv. 623968 – 01; Sez. L, Sentenza n. 15506 del 23/07/2015, Rv. 636234 – 01);

che la manifesta infondatezza della doglianza relativa alla dichiarata inammissibilità dell’appello vale a destituire di alcuna rilevanza la decisione sul secondo motivo d’impugnazione avanzato dai ricorrenti;

che alla manifesta infondatezza del ricorso segue il relativo rigetto e la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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