Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21093 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 07/08/2019), n.21093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. Russo Rita – Consigliere –

Dott. Mondini Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12409-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/2013 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositaoa il 21/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con sentenza n. 39/30/13 depositata il 21.012013,la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, accolto l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo, affermava l’illegittimità della cartella di pagamento relativa al M.U. dell’anno 2003 per omessi versamenti trimestrali Iva e per parziale pagamento del saldo dell’imposta, sul presupposto che l’ufficio non aveva fornito la prova della prodromica comunicazione di irregolarità, violando in tal modo il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5.

L’Agenzia delle entrate ricorre sulla base di un solo motivo per la cassazione della sentenza

Alcuna attività difensiva è stata posta in essere dal contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.Con un unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere i giudici regionali ritenuto necessaria la prodomica comunicazione di irregolarità, nonostante si versasse in ipotesi di controllo formale volto al recupero delle somme non versate.

In particolare, secondo l’assunto difensivo dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 54 cit., se emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato dal contribuente, l’ente finanziario deve provvedere a comunicare l’esito della liquidazione; mentre, nell’ipotesi in cui si provveda al mero recupero dei tributi autoliquidati, il cui versamento risulti tardivo o omesso, non è necessaria la preventiva comunicazione degli esiti della liquidazione.

3.La censura è fondata.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che in tema di riscossione delle imposte, nel caso di liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, l’emissione di cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, -in materia di tributi diretti- e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3 -in materia di Iva-, non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo quando emergano solo meri errori materiali, non occorrendo pertanto in tali ipotesi l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo. Parimenti, quando dai controlli emerga un risultato diverso rispetto a quello ‘indicato nella dichiarazione ovvero una imposta o una maggiore imposta, si è affermato che l’invio della comunicazione di irregolarità al contribuentesussiste sebbene la sua omissione determina una mera irregolarità, non precludendo, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione (cfr. Cass., Sez. 5, sent. n. 13759/2016; sent. 15311/2014).

L’obbligo invece sussiste quando dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, in tal caso determinandosi la necessità di comunicare la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi (Cass., Sez. 5, sent. n. 17829/2016; Cass., Sez. 6-5, ord. n. 15740 del 2016; Cass., Sez. 6-5, ord. n. 3154 del 2015; Cass., Sez. 5; sent. n. 17396 del 2010).

4.Si individuano dunque due ipotesi nei controlli eseguiti ai sensi dell’art. 36 bis, comma 3 cit. (e dell’art. 54 bis per l’iva), quella collegabile al riscontro di meri errori materiali, primo tra tutti l’aver dichiarato un importo di imposta, cui poi non corrisponda il conseguente versamento, oppure l’erroneo calcolo aritmetico tra reddito percepito, oneri deducibili e detrazioni ai fini della determinazione dell’imposta, in questo caso il controllo automatizzato non richiede interlocuzione con il contribuente e dunque comunicazioni preventive alla emissione della cartella; quella invece, riconducibile a controlli automatizzati che, richiedendo non un mero ricalcolo, ma preventive rettifiche dei medesimi dati: la quale, a sua volta va distinta in due sotto-ipotesi, il cui discrimine è segnato dalla presenza di incertezze su aspetti qualificabili come rilevanti o meno della dichiarazione.

In tali ipotesi la comunicazione è dovuta, ma la sua omissione può costituire una mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento successivamente emessa, qualora le incertezze riguardino aspetti meno rilevanti della dichiarazione; oppure può incidere più radicalmente sulla validità della procedura automatizzata di liquidazione dei tributi e sulla successiva cartella, qualora il diverso risultato del controllo riveli incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Ciò trova conferma nel tenore letterale della norma, che nell’ultima parte del comma 3, prevede che “quando a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto d’imposta rilevi eventuali dati o elementi non consideratì o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”, periodo aggiunto dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1, comma 1, lett. a), (con cui si recepiva la disciplina prevista e prescritta dall’art. 6, comma 5 dello statuto della L. n. 212 del 2000).

La norma implica l’esigenza della instaurazione di un contraddittorio preventivo alla formazione del titolo esecutivo, finalizzato anche a correggere gli esiti dei controlli eseguiti dall’amministrazione, quando a loro volta erronei (Cass. n. 17829 del 2016; Cass. n. 25294/2017; Cass. n. 1711 del 24/01/2018).

E’. incontroverso, nella fattispecie, che il controllo automatizzato riguardasse la correzione di errori formali, concernenti omessi o parziali versamenti, con la conseguenza che, nel caso in esame, l’ufficio non doveva provvedere alla notifica della preventiva comunicazione di irregolarità.

In conclusione il ricorso va accolto, con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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