Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21092 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 19/10/2016), n.21092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5739-2014 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CASSA RURALE LAVIS VALLE DI CEMBRA BCC, in persona del Presidente e

legale rappresentante ERMANNO VILLOTTI, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA

TROVATO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 199/2013 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 12/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato FEDERICA MANZI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. F.M. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Trento che ha confermato la sentenza di primo grado, la quale rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla Cassa Rurale Lavis – Valle di Cembra B.C.C. nei suoi confronti (e nei confronti di A.L.), quale fideiussore della Immobilfaver SNC di P.V. e T.S..

2. La Corte ritenne che fosse mancata una specifica contestazione del credito bancario e che, trattandosi di inadempimento, la Banca non fosse onerata della prova dell’entità del credito, ma solo dell’esistenza del titolo e dell’inadempimento. Inoltre, rilevò che dopo il rilascio delle fideiussioni non vi erano stati nuovi finanziamenti e che l’esposizione debitoria era consistentemente diminuita.

3. Il ricorso per cassazione è affidato a 3 motivi di ricorso; resiste con controricorso la Cassa Rurale Lavis – Valle di Cembra B.C.C.; entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 50, degli artt. 633 e 635 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. laddove i giudici hanno ritenuto il decreto ingiuntivo correttamente emesso sulla base di un saldaconto certificato del funzionario della banca, invece che richiedere l’estratto conto certificato conforme alle scritture contabili, come richiesto dall’art. 50 TUB. In ogni caso, il saldaconto non poteva, secondo la ricorrente, costituire prova sufficiente nel successivo giudizio di cognizione, censurandosi l’affermazione della Corte d’appello laddove asserisce che le opponenti non avevano contestato il credito della banca. Da ultimo, contesta la sentenza laddove afferma che il saldaconto, quale indizio, può assolvere l’onere della prova dell’ammontare del credito in forza della clausola di conto corrente mediante la quale il cliente riconosce che i libri e le altre scritture contabili della banca fanno piena prova ove non contestate nei termini.

2. Il motivo è fondato, nei termini che seguono; quanto alla validità ed efficacia probatoria del saldaconto, si deve richiamare Sez. 1, Sentenza n. 14234 del 25/09/2003, Rv. 567140, secondo cui: “In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l’estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un’attestazione di verità e liquidità del credito), dall’ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall’istituto, l’estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontentabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente”.

3. Il saldaconto, dunque, non è di per sè elemento sufficiente a fornire la prova del credito della banca, nel corso del giudizio di cognizione; di ciò si è resa conto anche la Corte d’appello, la quale ha invocato la norma contrattuale che impone un termine di decadenza per l’impugnazione degli estratti conto periodici. Sotto tale profilo, però, se è vero che per giurisprudenza consolidata di questa Corte “Qualora sia stata prestata una fideiussione a garanzia di una apertura di credito bancaria in conto corrente ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, sia decaduto, ai sensi dell’art. 1832 c.c., dal diritto di impugnarli, le risultanze degli estratti conto sono vincolanti anche per il fideiussore, il quale non può pertanto contestare l’ammontare del credito della banca” (Sez. 3, Sentenza n. 11200 del 17/07/2003, Rv. 565212; conf. Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 29/10/1998, Rv. 520220), si deve comunque tener conto del fatto che “La mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano” (Sez. 1, Sentenza n. 1978 del 11/03/1996, Rv. 496268; conf. Sez. 1, Sentenza n. 1668 del 26/02/1999, Rv. 523667). La decadenza semestrale, prevista dall’art. 1832 c.c., comma 2 per le contestazioni del conto da parte del cliente, riguarda, infatti, unicamente le impugnazioni per i motivi indicati nel comma stesso (errori di scritturazione o di calcolo), tal che, a maggior ragione, deve ritenersi inaccettabile la tesi della decadenza dalla possibilità di contestare tutte le altre poste del conto per la mancata loro impugnazione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’estratto conto; e ciò perchè la maggiore brevità del termine impedirebbe al correntista il diritto di promuovere anche quelle altre azioni che, per la loro più elevata complessità, richiedono un maggior tempo di ponderazione (cfr. Cass. 14 febbraio 1984 n. 1112; Cass., 7 settembre 1984 n. 4788).

4. Considerato che non risulta fondata l’affermazione in fatto – da parte della sentenza impugnata – della mancanza di contestazione del credito, atteso che l’atto di citazione in opposizione, riportato alla pagina 13 del ricorso, sollevava la questione della incompletezza della prova, che non consentiva al fideiussore di controllare la corretta applicazione degli interessi e l’eventuale violazione della legislazione sull’anatocismo, ne consegue che la contestazione del fideiussore relativa agli interessi applicati al rapporto si traduce in una contestazione della validità e dell’efficacia dell’addebito, e non della mera appostazione contabile e come tale è ammissibile anche a seguito di mancata tempestiva contestazione degli estratti conto da parte del correntista.

5. In conclusione, la mancata produzione degli estratti conto da parte della banca non ha consentito al fideiussore di effettuare alcun controllo sulla regolarità degli addebiti e conseguentemente di svolgere specifiche contestazioni; la suddetta mancanza non può, per le ragioni esposte, essere superata con riferimento all’onere di contestazione “contabile” da parte del correntista, di modo che la prova del credito, raggiunta attraverso la produzione del solo saldaconto, non è sufficiente.

6. Infine, è infondata in diritto l’affermazione della Corte d’appello laddove asserisce che, trattandosi di rapporto contrattuale, alla Banca incombeva esclusivamente l’onere di indicare il titolo e l’inadempimento della controparte. Ciò vale, infatti, nei contratti in cui la prestazione sia determinata, mentre laddove essa sia mutevole nel tempo e sia pertanto soggetta ad accertamento, deve essere il creditore – a maggior ragione in caso di contestazione – a fornire la prova della sua entità. Nel caso di specie, la semplice indicazione del titolo (cioè del rapporto fideiussorio) non è sufficiente ad individuare l’entità della prestazione dovuta dal fideiussore. E, d’altronde, la ricorrente non ha mai contestato di non avere pagato, limitandosi a censurare la mancata prova del quantum.

7. Con un secondo motivo di ricorso la F. denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1956 c.c. e dei principi generali in tema di fideiussione, laddove la Corte afferma che dopo il rilascio delle ultime fideiussioni non ci sono state nuove concessioni di finanziamenti; sostiene la ricorrente che in caso di contratto di apertura di credito in conto corrente ogni nuova utilizzazione delle somme costituisca “concessione di nuovo credito” rilevante ai sensi dell’art. 1956 c.c..

8. Anche questo motivo è fondato, per quanto di ragione. Occorre premettere che la stipula del contratto di fido in conto corrente mette a disposizione dell’affidato una provvista, ma non lo rende perciò stesso debitore della banca se la medesima non viene utilizzata. La possibile utilizzazione si attua mediante ordine di pagamento (tramite assegno, bonifico…) che è sì fondato sul presupposto di antecedente convenzione (l’apertura di credito), ma che è esso stesso fonte diretta del debito. Non è corretto, dunque, affermare che nel contratto di apertura di credito l’insorgenza del credito risale al momento della stipula del contratto; al contrario, ai sensi dell’art. 1956 c.c. la concessione di credito si identifica con il singolo utilizzo dell’affidamento. Pertanto, è dal pagamento che deriva l’obbligo accessorio del garante e non dal semplice accordo del fido, che costituisce solo un’autorizzazione preventiva ad operazioni concrete di finanziamento che il debitore sceglierà autonomamente come e quando effettuare. Dunque, le operazioni di credito che fanno sorgere il debito del correntista e coinvolgono, pertanto, la posizione garantiste del terzo fideiussore, sono sempre da individuarsi – agli effetti della disposizione contenuta nell’art. 1956 c.c., comma 1 – nei singoli utilizzi. E’, pertanto, a tale momento e non alla data di stipula del contratto di apertura di credito (quando il credito è meramente potenziale) che si deve aver riguardo nel valutare il comportamento della banca ai fini della eventuale liberazione del fideiussore; cosicchè, se la banca continua a prestare denaro (consentendo al correntista di utilizzare la linea di credito) nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, il fideiussore è liberato. Diversamente, una volta stipulata un’apertura di credito in conto corrente, il fideiussore rimarrebbe privo di alcuna tutela, con sostanziale inoperatività dell’art. 1956 c.c., pur a fronte di un massiccio utilizzo delle linee di credito e di una probabile impossibilità di successivo soddisfacimento nei confronti del debitore. E la norma dell’art. 1956 c.c., per la sua logica, riguarda anche le ipotesi nelle quali il limite di fido non è stato superato; infatti, evidentemente, nessun obbligo verrebbe in capo al garante per un credito che la banca vantasse nei suoi confronti a seguito di pagamento fatto mediante uno sconfinamento non rientrante nella esposizione che aveva espressamente delimitato. La ratio della norma – che sarebbe totalmente frustrata se si interpretasse l’art. 1956 nel senso stigmatizzato dalla ricorrente – risiede nella necessità di evitare un’attuazione del rapporto che, basata sulla consapevolezza della esistenza di un ulteriore patrimonio a disposizione dell’eventuale azione esecutiva della banca, le faccia omettere le cautele che normalmente terrebbe ove siffatto rafforzamento della sua posizione mancasse. In argomento si rimanda alla motivazione di Sez. 1, Sentenza n. 5872 del 1999, che ha aderito alle argomentazioni della sentenza oggetto di ricorso in quella sede (Corte di appello di Milano, sentenza n. 227/97 depositata il 24/01/97).

9. La Corte d’appello di Trento, in sede di rinvio, dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 1956 c.c., costituisce concessione di credito ogni utilizzo del fido”.

10. Resta impregiudicata, ovviamente, ogni valutazione circa la sussistenza degli altri presupposti per la liberazione del fideiussore e circa l’adempimento del relativo onere probatorio ad opera delle parti (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 11269 del 15/06/2004, Rv. 573643; Sez. 1, Sentenza n. 8040 del 22/05/2003, Rv. 563424; Sez. 1, Sentenza n. 3761 del 21/02/2006, Rv. 586980; Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006, Rv. 586911; Sez. 1, Sentenza n. 21730 del 22/10/2010, Rv. 614488).

11. Con un terzo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. e dei principi generali in tema di prova; la ricorrente si lamenta del fatto che le prove da lei dedotte in ordine alla consapevolezza da parte della Banca del peggioramento delle condizioni economiche del debitore garantito non siano state ammesse sull’erroneo presupposto che mancassero erogazioni di credito posteriori alla concessione della garanzia. Questo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del precedente.

12. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, limitatamente ai motivi 1 e 2, assorbito il terzo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione ai motivi 1 e 2, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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