Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21092 del 16/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21092 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 29624-2011 proposto da:
COSTA ELIO, AMENDOLA ROSA, CAPPELLATO CHIARA, DALLA PRIA MARIA, DANIELI
SILVANO, FAEDO SILVANA, GASDIA ADELE, RONCARI LINA, GHENO ANTONIO,
GONELLA GIUSEPPE, MEZZALIRA LAURA, PICHINI SERENA, TREVISAN BRUNO,
AGNOLIN MARIA ELISA, SCALERTA BRUNA, MARCHIORATO MARINA, GONELLA
PAOLA, DRAGO ROSARIO, ZACCARIA ANNA MARIA, VENTAGLIO FRANCESCA,
CASTELLO CARLA, BECCE EMILIANA, RONCARI BERTILLA, BOSCARDIN MANUELA,
PREZZI ELIANA, ARFE’ ELENA, QUARTESAN PAOLA, MARANGON DANIELA, BISANTI
MARIA ANTONIETTA, FOGLIATO LOREDANA, PETRELLA MARIANO, BELLIN
PIERANTONIO, CRECCA ANTONIETTA, ALTAMURA ANNA, AMATO SETTIMI°,
ANTONIAZZI ANTONELLA, BERTINATO ANNITA, CAPOVIN MARILISA, CAZZOLA
ADRIANA, FAVERO MARTA, FEBBE CRMELO, NUSSIO MARIA, ORSINGHER ANGELO,
PESA VENTO MARIA ANTONIA, GONZO MARTA, CIVIERO SILVANO, VANIN GIUSEPPE,
CAROZZI ANNA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLI PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA
FoLETTO, giusti mandati in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –

1

Data pubblicazione: 16/09/2013

nonché contro
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VICENZA, IPSIA LAMPERTICO DI VICENZA,
ITAS BOSCARDIN DI VICENZA, IPIA SARTORI DI LONIGO (VI), ISTITUTO
COMPRENSIVO 5 DI VICENZA, ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRENDOLA (VI),
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALTISSIMO, ISTITUTO COMPRENSIVO 2 DI TORRI DI
QUARTESOLO (VI), ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVENTA VICENTINO (VI), ITIS
ROSSI DI VICENZA, ISTITUTO COMPRENSIVO 11 DI VICENZA, ISTITUTO

(VI), DIREZIONE DIDATTICA DI CHIAMPO (VI), ISTITUTO COMPRENSIVO DI
LONGARE (VI), ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DI VICENZA, ISTITUTO COMPRENSIVO DI
MONTEBELLO VICENTINO (VI), CONSERVATORIO DI MUSICA PEDROLLO, ISTITUTO
COMPRENSIVO DI ALTAVILLA VINCENTINA (VI), ISTITUTO COMPRENSIVO
PALLADIO DI POJANA, ISTITUTO COMPRENSIVO 8 DI VICENZA, ISTITUTO
COMPRENSIVO 6 DI VICENZA, SCUOLA MEDIA STATALE 7 COMUNI DI ASIAGO (VI),
ITIS FERMI DI BASSANO DEL GRAPPA (VI), ISTITUTO COMPRENSIVO DI LUSIANA,
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI ASIAGO (VI), DIREZIONE DIDATTICA 3°
CIRCOLO DI BASSANO DEL GRAPPA (VI), ISTITUTO PROFESSIONALE REMONDINI DI
BASSANO DEL GRAPPA, SCUOLA MEDIA STATALE VITTORELLI DI BASSANO DEL
GRAPPA (VI), SCUOLA MEDIA STATALE DI ARZIGNANO (VI), DIREZIONE DIDATTICA
DI ROMANO D’EZZELINO (VI), ISTITUTO COMPRENSIVO FRIGO DI COGOLLO DEL
CENGIO (VI), ISTITUTO COMPRENSIVO RONCALLI DI ROSA (VI), DIREZIONE
DIDATTICA DI CASSOLA, DIREZIONE DIDATTICA 1 DI BASSANO DEL GRAPPA (VI),
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE TESSITORE DI SCHIO (VI), LICEO CLASSICO G. ZANELLA DI SCHIO (VI),
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VILLAVERLA (VI), ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI BARVARANO VICENTINO (VI), ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI
CASTELGOMBERTO (VI), SCUOLA MEDIA STATALE DI THIENE (VI), ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XIII DI TORRI DI QUARTESOLO (VI), ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE G. GALILEO DI ISOLA VINCENTINA (VI);

intimati

avverso la sentenza n. 791/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del 30.11.2010, depositata
il 12/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Paolo Fiorilli che si riporta agli scritti.
2

COMPRENSIVO DI PIOVENE ROCCHETTE (VI), ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCHIO

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE che si riporta alla
relazione scritta.
In fatto e in diritto
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato la seguente relazione
ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.: ” La Corte di appello di Venezia, in
riforma della decisione di primo grado respingeva le domande degli odierni ricorrenti intese al
riconoscimento ai fini giuridici ed economici , dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati nel profilo

del profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi , ai sensi dell’art. 34 , CCNL del
Comparto Scuola in data 26.5.1999.
Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso gli originari ricorrenti deducendo, ai sensi
dell’art. 360, comrna 1, n. 3 , cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione dell’art. 66, comma 6 del
CCNL Comparto Scuola 4.8. 1995 in relazione all’art. 4 dpr n. 399 del 1988 — dell’art. 1362 c.c. e la
violazione del principio di parità di trattamento . Il Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca ha
depositato controricorso . Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che” In tema di personale del comparto scuola, la specifica
norma di cui all’art. 8 del CCNL 9 marzo 2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del
personale del comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dal 1 ° settembre 2000 al
personale ATA inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi”
in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo
che operi, per il predetto personale, la regola generale più favorevole in tema di computo dell’intera
anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica superiore, senza che sia configurabile
alcun contrasto con le norme imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo
della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento.” (Cass.24431 del 2010 n. 24912
-24913-24914 del 2010 ) nonché numerose altre conformi in pari data; in precedenza v.,
sostanzialmente nel medesimo ordine di idee. Cass. 1 n 4885 del 2010

).

Poiché il ricorso non contiene argomenti che inducano a discostarsi da tale orientamento, il Collegio,
riunito in camera di consiglio, dovrà valutare se esso sia manifestamente infondato”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome
coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione camerale. .Conseguentemente il ricorso
va respinto ed i ricorrenti condannati in solido alle spese del presente giudizio, liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.

3

professionale di Responsabile Amministrativo, anteriormente al 1° settembre 2000, data di attribuzione

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione alla parte costituita delle spese
del giudizio che liquida in € 10.000,00 per compensi professionali oltre le spese prenotate a debito.

Roma, camera di consiglio del 7 giugno 2013

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
-Ira-575TAL4 RICO
dc-7- z

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

16 SET. 2013

P

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