Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21092 del 11/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 05/05/2017, dep.11/09/2017),  n. 21092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8796-2015 proposto da:

S.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO

BERTOLUZZA;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D’APPELLO di BOLOGNA;

– intimato –

avverso il decreto n. 330/2014 Reg. V.G. della CORTE D’APPELLO di

BOLOGNA, depositato il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con decreto depositato in data 18/04/2014 il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romana ha rigettato il ricorso proposto da S.K., ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3 per ottenere l’autorizzazione a permanere sul territorio italiano nell’interesse dei figli minori. Avverso il suddetto decreto S. ha interposto reclamo al cui accoglimento si è opposto il P.G.

Con provvedimento n. 330/2014 la Corte d’Appello di Bologna ha respinto l’appello avverso il decreto impugnato, sulla base delle seguenti ragioni:

– il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 è volto a fronteggiare situazioni non ordinarie in cui l’allontanamento improvviso del familiare costituirebbe un evento traumatico per l’equilibrio psicofisico del minore che necessariamente trascende il normale e comprensibile disagio connesso al rimpatrio del genitore; nel caso di specie non emergono, nè sono state rappresentate dal reclamante, circostanze specifiche e tali da rendere configurabili gravi motivi connessi con lo squilibrio psicofisico dei minori, le cui condizioni e la cui realtà familiare, secondo quanto emerge anche dalla relazione dei servizi sociali, corrispondono alla normalità e non rivelano esigenze particolari e diverse da quelle ordinarie tali da non giustificare il rimpatrio di un genitore;

– oltre a non emergere, dalla relazione dei servizi sociali, l’esistenza di una relazione particolarmente intensa e significativa del padre con i minori, emerge l’ulteriore dato della condotta del padre, condannato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti e denunciato per false attestazioni sulla propria identità personale, la quale non rivela pertanto una particolare attitudine educativa.

Avverso tale pronuncia, S. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Non svolge difese il P.g..

Non è stata depositata memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Con il primo motivo viene lamentata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 29 e 30 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e art. 8 CEDU, consistente nel fatto che la Corte d’Appello, nella pronuncia impugnata, non ha tenuto conto del reale disagio cui potrebbero andare incontro i due figli minori.

Con il secondo motivo viene lamentato l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, consistente nel fatto che la Corte d’Appello ha omesso di valutare, se non in materia superficiale e acritica, il dato derivante dalla relazione dei servizi sociali e la circostanza relativa alla concessione di analoga autorizzazione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31 in favore della madre dei bambini.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto volto genericamente a contestare la corretta applicazione delle norme indicate nella rubrica senza alcun preciso riferimento alle condizioni reali dei minori.

Il secondo motivo deve ritenersi parimenti inammissibile in quanto volto a richiedere un riesame dei fatti già valutati e selezionati nella pronuncia impugnata, mancando d’altra parte deduzioni specifiche riguardanti il grave disagio psichico dei minori e non essendo sufficiente al riguardo la mera indicazione della necessità di entrambe le figure genitoriali e dell’ordinario disagio connesso all’allontanamento paterno (Cass. 25-02-2013, n. 4721).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarazione inammissibile. In mancanza della parte resistente non vi è statuizione in ordine alle spese processuali.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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