Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21092 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 07/08/2019), n.21092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5406-2014 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 161, Dresso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI;

– ricorrente –

contro

D.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE

44, presso lo studio dell’avvocato LUCA PARDINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIACOMO CIARDELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2013 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 19/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. D.G.C. impugnava l’estratto di ruolo e le sottese cartelle esattoriali, lamentando l’omessa notifica degli atti impositivi.

La C.T.P. di Lucca, dichiarava il difetto di giurisdizione della Commissione adita limitatamente ai crediti di natura non tributaria, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente con riferimento alla cartella indicata come doc. n. 9), affermandone la nullità, in quanto notificata secondo le modalità della irreperibilità assoluta, anzichè secondo le forme della irreperibilità relativa; asseriva, inoltre, che le cartelle prodotte come nn. 2),3) e 15) risultavano ritualmente notificate secondo il combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 26 e 60 e dell’art. 140 c.p.c., avendo il messo notificatore osservato tutte le formalità prescritte dalle disposizioni citate.

La decisione di primo grado veniva impugnata dal contribuente, il quale reiterava le doglianze formulate in primo grado con riferimento all’omessa notifica delle cartelle e l’intervenuta decadenza dal potere impositivo; contestava altresì la conformità delle copie agli originali e la violazione del disposto dell’art. 140 c.p.c., per essere stato l’avviso di deposito affisso nell’albo comunale anzichè essere stata depositata nella cassetta postale del contribuente temporaneamente assente.

La C.T.R. della Toscana, accertata la temporanea assenza del destinatario (irreperibilità relativa), in quanto non risultava “comprovato il definitivo e sconosciuto trasferimento ad altro indirizzo di, diverso comune”, affermava che la notifica doveva effettuarsi con l’immissione in cassetta dell’avviso di deposito presso il domicilio fiscale e non attraverso l’affissione nell’albo comunale.

Ricorre sulla base di un unico motivo la società concessionaria avverso la sentenza n. 118/25/2013 depositata il 19.11.2013.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Con un unico motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), sostenendone l’incongruità nella parte in cui i giudici territoriali hanno ritenuto che fosse necessario, ai fini della validità della notificazione della cartella, il deposito dell’avviso nella cassetta postale.

3.La censura è destituita di fondamento.

Sul tema, costituisce ius receptum di questa Corte (da ultimo, Cass. 7523/16 e 19152/2016) il principio per cui ‘La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pèrvenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune” (Cass. n. 6788/2017; 25436/15, 22796/15, 23332/15, 24260/14, 1440/13, 14030/11, 4925/07, 20425/07, 7268/02).

Rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare “in parte qua”, con pronuncia di natura “sostitutiva”, l’illegittimità costituzionale del comma 3 (corrispondente all’attualmente vigente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 4), ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto procedimento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversità di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida “ratio” giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall’art. 3 Cost..

E’ altresì incontroverso, nella specie, che gli atti impositivi non siano stati consegnati per temporanea assenza del destinatario, o di altre persone abilitate a riceverlo (cd. irreperibilità relativa).

Non risultando espressamente prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, la non applicabilità dell’art. 140 c.p.c. e non essendo neppure implicitamente prevista una diversa e confliggente disciplina per le ipotesi contemplate nella suddetta disposizione codicistica, deve ritenersi che, in virtù del generale richiamo alla disciplina stabilita dall’art. 137 c.p.c. e ss., nel caso di assenza, incapacità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., la notifica vada effettuata, a norma del citato art. 140 c.p.c., seguendo esattamente la procedura ivi indicata (deposito di copia, affissione di avviso di deposito presso la porta dell’abitazione e invio di raccomandata), mentre solo nella diversa ipotesi in cui il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto, disciplinata nel codice di rito dall’art. 143 c.p.c., poichè tale norma è stata espressamente esclusa da quelle applicabili, occorre fare riferimento alla disciplina dettata dal D.P.R. cit., art. 60, lett. e).

Iri particolare, l’art. 140 c.p.c., stabilisce che qualora sia impossibile eseguire la consegna per irreperibilità, per incapacità o per rifiuto, l’ufficiale giudiziario depositi la copia nella casa del comune, dove la notificazione deve eseguirsi, affigga avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e gliene dia notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Infine, sia che la notificazione avvenga personalmente da parte dell’ufficiale giudiziario sia che avvenga a mezzo posta, ai sensi della L. n. 890 del 1992, art. 14 – il quale si limita infatti ad estendere alla notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente le stesse modalità previste dalla legge per la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari, in considerazione della pari rilevanza degli effetti conseguenti alla piena conoscibilità di entrambe le tipologie di atti – l’art. 140 c.p.c., impone all’ufficiale giudiziario di dare comunicazione al destinatario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità indicate (deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’azienda o dell’ufficio).

Nella specie, il messo notificatore non ha provveduto alla immissione in cassetta del domicilio dell’avviso, limitandosi ad affiggere l’avviso nell’albo comunale e dando comunicazione al destinatario della notifica con raccomandata ex art. 140 c.p.c., con la conseguente infondatezza della censura esposta.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con aggravio di spese.

P.Q. M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal contribuente che liquida in Euro 2.300,00, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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