Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21091 del 19/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 19/10/2016), n.21091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23134-2013 proposto da:

WAFFELMAN M.G. E C SAS, (OMISSIS), in persona del sig.

M.G. legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ULPIANO 26, presso lo studio dell’avvocato

CESARE MANCINI, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO FIUMANO’

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

STABILIMENTO GRAFICO N. SRL, in persona del liquidatore Sig.ra

N.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PATRIZIO ROSI giusta procura in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 496/2013 del TRIBUNALE di PISTOIA, depositata

il 22/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato FEDERICO CORSINI per delega;

udito l’Avvocato GIANNI SAVERIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con doppia sentenza di merito conforme, Waffelman di M.G. & C. s.a.s. è stata condannata al pagamento della somma di Euro 1.536,00, oltre interessi e spese, in favore della Stabilimento Grafico N. Srl a titolo di corrispettivo per la realizzazione di alcune locandine, che la committente riteneva diverse da quanto pattuito.

2. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione la Waffelman di M.G. & C. s.a.s. articolando sei motivi; resiste con controricorso la Stabilimento Grafico N. Srl.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la Waffelman deduce violazione e falsa applicazione dei principi di diritto inerenti l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..

2. Con un secondo motivo di ricorso deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’inadempimento posto in essere dalla Stabilimento Grafico N. Srl.

3. Con un terzo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla quantificazione del prezzo.

4. Con un quarto motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla gravità dell’inadempimento; il giudice farebbe preliminarmente riferimento alla necessità di valutare l’importanza dell’inadempimento con criterio sia oggettivo che soggettivo, mentre invece poi motiverebbe solo sotto il primo profilo, dimenticando del tutto l’interesse del creditore al conseguimento di una esatta prestazione.

5. Con un quinto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 1522 c.c..

6. Con un sesto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e contemporanea contraddittorietà della motivazione sul mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’appellante.

7. I motivi 2, 3 e 4 sono inammissibili. Con riferimento alla dedotta contraddittorietà od insufficienza della motivazione, si deve premettere che il ricorso per cassazione è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”. Poichè la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, (vale a dire dopo l’11 settembre 2012), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b), suddetto D.L. (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893). Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015, Rv. 636030). Già nella previgente formulazione, comunque, il riferimento al “fatto controverso e decisivo per il giudizio implicava che la motivazione della “quaestio facti” fosse affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 17037 del 20/08/2015, Rv. 636317). Nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti. (Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015, Rv. 637497).

8. Nel caso di specie, la motivazione della torte si presenta assolutamente logica, razionale e priva di elementi di contraddittorietà, nè può sostenersi che vi sia una totale omissione della stessa, ragion per cui è del tutto destituita di fondamento l’eccezione di omissione di motivazione, tanto più se si considera che il fatto storico, rilevante in causa, è stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza possa non aver dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. L, Sentenza n. 14324 del 09/07/2015, Rv. 636037; conf. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2498 del 10/02/2015, Rv. 634531).

9. E’ bene ricordare che, soprattutto dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’omessa pronunzia si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632914).

Quand’anche, pertanto, il tribunale avesse omesso di motivare l’importanza dell’inadempimento sotto il profilo soggettivo, saremmo di fronte a un caso di motivazione insufficiente, non censurabile per cassazione nella vigenza dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

10. Con riferimento al motivo numero 1, esso, pur rubricato quale violazione di legge, contiene in realtà censure di merito ed è comunque privo della necessaria specificità con riferimento alla violazione lamentata, limitandosi a citazioni giurisprudenziali e considerazioni generali in ordine alla buona fede, senza considerare che ciò che si pone in discussione è la ritenuta valutazione di fatto sottostante all’applicazione della norma giuridica, e non l’interpretazione ed applicazione della norma stessa. Di modo che il motivo di ricorso si palesa inammissibile, oltre che per la sua genericità e mancanza di specificità, anche per quanto precedentemente affermato in ordine alla deducibilità del vizio di motivazione.

11. Con riferimento al quinto motivo di ricorso, va richiamato quanto appena affermato; per quanto riguarda l’art. 1460 c.c., la ricorrente richiama il dovere del giudicante di dare adeguato rilievo alla specificità del caso concreto, così introducendo una censura di merito sulla motivazione, con tutte le conseguenze già evidenziate in ordine alla sua inammissibilità. Per quanto riguarda la dedotta violazione dell’art. 1522 c.c., in materia di vendita a campione, se ne invoca l’applicabilità al caso di specie e così, ancora una volta, si compie una valutazione di merito sul fatto e sull’interpretazione della volontà contrattuale, senza nemmeno approfondire in modo analitico i motivi della applicabilità “in via analogica” di tale disposizione alla fattispecie oggetto di giudizio. Senza contare, poi, che l’invocazione della “vendita su campione” non solo non è pertinente al contratto in questione, ma risulta pure questione nuova, come tale inammissibile.

12. Con riferimento all’ultimo motivo di ricorso, si richiama quanto esposto in precedenza in relazione alla censura sulla motivazione; quanto alla dedotta violazione dell’art. 1460 c.c., la parte sostiene che il regime probatorio dell’eccezione di inesatto adempimento addossi il relativo onere alla parte che chiede l’adempimento della controprestazione. Nel caso di specie viene lamentato che il tribunale abbia fondato la propria decisione sul mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della attuale ricorrente. Il motivo è infondato nei suoi presupposti fattuali; ed invero il tribunale non ha ritenuto infondato l’appello per mancato adempimento dell’onere della prova circa l’inesatto adempimento, ma ha invero ritenuto provata in positivo la mancanza di gravità dell’inadempimento eccepito dalla Waffelman di M.G. & C. s.a.s., limitandosi ad aggiungere che in un quadro probatorio sufficiente ad escludere la gravità dell’inadempimento, l’appellante non aveva indicato ulteriori e specifici elementi idonei a contrastare tale valutazione.

13. L’affermazione contenuta alla pag. 4, ultimo capoverso, della sentenza (“..il profilo della gravità dellinadempimento sia da configurare quale elemento costitutivo dell’eccezione spiegata dalla società appellante, sulla quale gravava perciò l’onere probatorio..) è erronea, in diritto, ma non inficia le conclusioni e può essere pertanto corretta da questa Corte; invero, in materia contrattuale l’attore può limitarsi ad invocare l’inesatto adempimento di controparte, incombendo al debitore la prova della non gravità dello stesso, ai fini di paralizzare l’eccezione di cui all’art. 1460. Purtuttavia, nel caso di specie – come si è già osservato – la domanda non è stata respinta per mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della odierna ricorrente, bensì per esservi stato accertamento in concreto della non gravità dell’inesatto adempimento.

14. Consegue a quanto esposto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente Stabilimento Grafico N. Srl, liquidandole in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA