Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21091 del 16/09/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21091 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA
ORDINANZA
sul ricorso 29252-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587 in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORETTI ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, STUMPO
VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente Contro
MASTROMATTEO MICHEIE;
– intimato avverso la sentenza n. 5874/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del 16.11.2010, depositata il
7/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. ANTONELLA PA GETTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonella Patteri che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE che si riporta alla
relazione scritta.
In fatto e in diritto
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente
relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.: “Michele Mastromatteo, operaio
agricolo a tempo determinato,adiva il giudice del lavoro per ottenere il ricalcolo della dell’indennità di
disoccupazione agricola percepita per l’anno 2000 Il Tribunale accoglieva la domanda. La decisione
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Data pubblicazione: 16/09/2013
era confermata dalla Corte di appello di Bari che respingeva la impugnazione dell’INPS .Per la
cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di due motivi. Con il primo ha dedotto
violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 18 del d.l. n. 98 del 2011 conv. in L n. 111 /2011,
norma di interpretazione autentica dell’art. 4 d. lgs n. 146 del 1997 e dell’art. 1 comma 5 del d.l. n. 2
del 2006 conv. con modif., nella L. n. 81 del 2006 ; con il secondo violazione e falsa applicazione degli
artt. 44, 49 e 53 del Ccn1 operai agricoli e florovivaisti del 10.7.98 ,in relazione all’art. 6, c. 4, lett. a) del
d.lgs. 2.9.97 n. 314 ed agli artt.1362 e sgg. c.c. e 4, c. 10 e 11, della L 29.5.82 n. 297, contestando la tesi
corrisposto agli operai agricoli a tempo determinato costituisca una componente della retribuzione,
come tale idonea a determinare la indennità di disoccupazione, e non salario differito,escluso ai sensi
del detto art. 6, c. 4, lett. a) sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali, sia dalla retribuzione
utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura.. L’intimato non ha svolto attività
difensiva..
Confermando quanto già ritenuto con la sentenza 9.5.07 n.10546, secondo cui “ai fini della
liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla
contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4
d.lgs. 16.4.97 n. 146 – non comprende il trattamento di fine rapporto”, questa Corte ha ulteriormente
affermato che “sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di t.f.r. dai contratti collettivi
vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in
considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui al d.l. 14.6.96 n.318, art. 3, conv. dalla 1. 29.7.96, n. 402, a norma del quale, agli
effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in
difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia
natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima
alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva” (v. Cass. 5.01.11 n. 202 e numerose
altre conformi).- Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal legislatore il quale con
norma interpretativa contenuta nel d.l. 6.07.11n. 98 (conv. dalla 1. 15.07.11 n. 111) prevede che “l’art. 4
del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l’articolo 1, comma 5, del decreto legge10 gennaio 2006
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la
retribuzione,utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato
dalla contrattazione collettiva” (c. 18).. Non essendosi il giudice di merito adeguato a questi principi il
Collegio, riunito in camera di consiglio , dovrà valutare se il ricorso non sia manifestamente fondato.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome
coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto
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della tesi della Corte d’appello che l’emolumento denominato trattamento di fine rapporto (t.f.r.)
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione camerale..Conseguentemente il ricorso
va accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito con rigetto della
domanda di inclusione della quota cd Tfr nella base di calcolo della indennità di disoccupazione
agricola .La definizione del giudizio anche alla luce dello ius superveniens di cui al dl. n.98 del 2011
configura la sussistenza di giusti motivi di compensazione dell’intero giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda
Compensa le spese dell’intero processo.
Roma, camera di consiglio del 7 giugno 2013
Il Presidente
L
1207.11321Q–eidizia rio
Paolo TALA CO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,
16 SET. 2013
relativa all’inclusione della quota di TFR nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione.