Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21091 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 13/10/2011), n.21091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32920/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

TREOFAN ITALY SPA (già MOPLEFAN SPA);

– intimato –

sul ricorso 1551/2007 proposto da:

TREOFAN ITALY SPA (già MOPLEFAN SPA), in persona dell’Amministratore

Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo studio

dell’avvocato PERRONE LEONARDO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TARDELLA GIANMARCO con procura speciale

notarile del Not. Dr. FILIPPO FEDERICI in TERNI, rep. n. 143141 del

07/12/2006;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 58/2006 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 16/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il resistente l’Avvocato PERRONE, che ha chiesto il rigetto

del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, rigetto ricorso incidentale.

Fatto

La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con il quale il competente ufficio finanziario ha rettificato la dichiarazione dei redditi relativi all’esercizio 1997 presentata dalla società Mopleeas s.p.a., oggi TREOFAN ITALY S.P.A..

Gli originari recuperi di imposta sono stati effettuati sulla base di sette rilievi. All’esito del doppio grado del giudizio di merito, restano confermati due rilievi (nn. 4 e 5 dell’avviso di rettifica), che non sono stati contestati dalla società, più altri tre rilievi (nn. 1, 2 e 3), in relazione ai quali la società stessa è rimasta soccombente. 1 restanti due rilievi (contrassegnati dai nn. 6 e 7 dell’atto impositivo) sono stati invece annullati.

I recuperi annullati riguardano due minusvalenze ritenute indeducibili. La prima pari a lire 17.954.349.919, emersa a seguito di conferimento di un ramo di azienda (dalla Moplefan s.p.a. alla Nise S.R.L., poi divenuta Memklon s.r.l., interamente controllata dalla conferente), frutto della differenza tra valore di libro e valore derivante dalla stima effettuata, prima della cessione ma dopo che l’azienda era stata danneggiata da un incendio. L’Ufficio ha contestato la violazione del principio di neutralità fiscale che deve governare le operazioni del genere (D.Lgs. n. 358 del 1997, art. 4, comma 1).

Il secondo recupero riguarda l’operazione con la quale la Moplefan s.p.a. ha ceduto, al prezzo di lire 600 milioni, le sue partecipazioni nella società conferitaria, dopo aver versato in conto capitale la somma di lire 15.567.000.000. La differenza, tra somma versata e somma realizzata, è stata portata in deduzione,violando il disposto dell’art. 66, comma 5, T.U.I.R..

In definitiva, la società Moplefan s.p.a., secondo la tesi dell’ufficio, avrebbe iscritto in bilancio, indebitamente, una minusvalenza complessiva di lire 33.521.394.919.

I recuperi confermati dai giudici di merito riguardano alcuni costi ritenuti non inerenti o non di competenza dell’esercizio 1997.

L’amministrazione finanziaria, con il ricorso principale, impugna la sentenza di appello nella parte in cui ha annullato i recuperi relativi alle minusvalenze. La società Treofan Italy s.p.a. (già Moplefan s.p.a.) resiste con controricorso e propone anche ricorso incidentale, entrambi illustrati anche con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

Preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.

Ancora in via preliminare, va rigettata l’eccezione di intempestività del ricorso principale. La difesa della società eccepisce che la sentenza impugnata è stata notificata il 12 settembre 2006, e che il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale, con raccomandata spedita tardivamente il 17 novembre 2006. In realtà, sull’ultima pagina del ricorso risulta apposto un timbro unico dal quale risulta che il ricorso è stato consegnato tempestivamente all’UNEP in data 14.11.2006, con contestuale attribuzione di numero di cronologico. Nè tali dati sono stati specificamente contestati dalla parte resistente. A ciò si aggiunga che, sulla stessa pagina, vi è il timbro tondo e la firma dell’ufficiale giudiziario che attesta l’autenticità e la veridicità di tutte le annotazioni.

Nel merito, nessuna delle due impugnazioni può trovare accoglimento.

Con il ricorso principale, la parte pubblica denuncia, con un unico articolato motivo, vizi di motivazione della sentenza impugnata, sotto il profilo della contraddittorietà e della insufficienza, in relazione all’annullamento dei recuperi relativi alle minusvalenze portate in deduzione.

Il motivo è inammissibile perchè, come eccepisce la parte resistente, è privo del prescritto quesito sintesi. Come è noto, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, “Il complesso normativo costituito dall’art. 366 c.p.c., n. 4, art. 366 bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., n. 5, – ne testo risultante dalla novella recata dal D.Lgs. n. 40 del 2006 – deve interpretarsi nel senso che, anche per quanto concerne i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve essere accompagnata da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. In base a siffatta interpretazione, la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., si sottrae, “in parte qua”, a censure di incostituzionalità in riferimento agli artt. 76, 77, 24 e 111 Cost., art. 117 Cost., comma 1, (quest’ultimo parametro in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU), giacchè: 1) quanto alla supposta violazione degli art. 76 e 77 Cost., l’onere imposto al ricorrente assolve ad una funzione servente rispetto ai compiti di nomofilachia della Corte di cassazione, così inscrivendosi nell’oggetto e nelle finalità ispiratrici della Legge Delega n. 80 del 2005; 2) quanto al preteso contrasto con gli artt. 76, 77, 24 e 111 Cost., art. 117 Cost., comma 1, non sussiste una limitazione del diritto di accesso al giudice, tenuto conto che il requisito di contenuto – forma (consistente nel ridurre a sintesi il complesso degli argomenti critici sviluppati nella illustrazione del motivo) costituisce un mezzo di esercizio di detto diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione concepito primariamente come mezzo di verifica della legittimità della decisione, sicchè il requisito medesimo si accorda intrinsecamente con lo scopo e con la funzione del giudizio per il quale è stato imposto come onere a carico della parte” (Cass. 2652/2008). Nè rileva il fatto che l’art. 366 bis c.p.c., è stato poi abrogato, trattandosi di innovazione che riguarda la impugnazione delle sentenza pubblicate dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009.

Quanto al ricorso incidentale, con il primo motivo, la parte privata, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 42, ripropone l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento, in quanto illegittimamente motivato mediante il rinvio acritico alle considerazioni contenute nel p.v.c. La questione è stata già affrontata e risolta da questa Corte in senso contrario alle aspettative della ricorrente: “In tema di avviso di rettifica., da parte dell’amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi, la motivazione degli atti di accertamento per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio” (Cass. 8690/2002,10205/2003, 251/2005).

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 5, T.U.I.R., nel testo vigente ratione temporis, in relazione alla ripresa a tassazione di una somma pagata per una ammenda inflitta alla società. La ricorrente eccepisce che trattandosi di un onere connesso all’attività d’impresa, il relativo costo deve poter essere portato in deduzione.

La tesi della società non può trovare accoglimento perchè se venisse consentita la deduzione del costo della sanzione, ne deriverebbe, in termini di riduzione del carico fiscale, una rimodulazione al ribasso della sanzione stessa, non giustificata da alcuna circostanza attenuante. Infatti, il legislatore, ha poi sancito espressamente che “non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato”.

Con il terzo motivo ed ultimo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 1, T.U.I.R., anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la difesa della società chiede alla Corte di sapere se un costo non oggettivamente determinabile in un esercizio possa essere portato in deduzione nell’esercizio in cui sia divento certo. Il quesito è del tutto generico e privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta. La risposta positiva o negativa non è di alcun aiuto nella soluzione della controversia sub indice. Questa, piuttosto, attiene al momento in cui i costi di cui si discute sono diventati certi e determinati. Questione che attiene al merito e che, sotto il profilo del vizio di motivazione, è inammissibile per carenza del quesito-sintesi.

Pertanto, entrambi i ricorsi vanno rigettati con compensazione delle spese per la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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