Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21091 del 11/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 05/05/2017, dep.11/09/2017),  n. 21091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 7894-2016 proposto da:

S.L., C.G., nella qualità di esercenti la

potestà genitoriale sulla figlia minore C.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OMBRONE 14, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE CAPUTI, rappresentati e difesi dall’avvocato

TIZIANA MILIO;

– ricorrenti –

contro

L.V., CA.GE., A.G.,

N.D.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza N. R.G. 4455/2015

del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata l’01/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. FRANCESCA

CERONI che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di

consiglio, dichiari la competenza per valore del giudice di pace di

Ragusa, con le determinazioni di legge.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 03/11/2015 S.L. e C.G. hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Ragusa L.V., Ca.Ge., A.G. e N.D., per sentirli condannare in solido, ai sensi dell’art. 2048 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla figlia minore C.M. per la somma di Euro 5.000 ovvero, in via alternativa o subordinata, per la maggiore o minor somma determinata dal giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli fatti.

Il Tribunale di Ragusa, su eccezione dei convenuti, con ordinanza del 01/03/2016 ha dichiarato la propria incompetenza per valore, rilevando che la somma richiesta dagli attori a titolo risarcitorio (Euro 5000) rientrava nell’ambito di competenza del Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 c.p.c. Ha pertanto assegnato alle parti il termine di tre mesi, ex art. 50 c.p.c., per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice di Pace di Ragusa, condannando gli attori al pagamento delle spese processuali.

S.L. e C.G. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, articolato su tre motivi.

Non hanno svolto difese gli intimati.

Il P.M. ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., chiedendo confermarsi la competenza del Giudice di Pace di Ragusa.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 7,10,14,31 e 104 c.p.c., in quanto nell’atto introduttivo è stata domandata la somma di Euro 5000 (“o che risulterà dovuta dopo l’istruttoria compiuta o dopo la valutazione del ctu, o per la maggior o minor somma che riterrà il giudice”), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di singoli fatti al soddisfo: la domanda accessoria degli interessi avrebbe dovuto sommarsi a quella relativa al capitale ai sensi dell’art. 10 c.p.c., con la conseguenza che il valore della causa rientra nella competenza per valore del Tribunale.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 187 c.p.c., comma 3 e art. 189 c.p.c., comma 1, per avere il giudice emesso “de plano” l’ordinanza di incompetenza senza invitare le parti a precisare le conclusioni.

Con il terzo e ultimo motivo i ricorrenti si dolgono della statuizione sulle spese di lite.

E’ assorbente il rilievo che con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito gli attori hanno domandato, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 5000 “oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli fatti al soddisfa”. Invero, in caso di domanda di risarcimento dei danni, il valore della causa, ai fini della competenza, si determina sulla base della somma effettivamente pretesa dall’attore (il “deductum”), sommando con il capitale gli interessi già scaduti e, limitatamente al periodo tra l’evento dannoso e la domanda stessa, l’indennizzo del danno da svalutazione monetaria (Cass. n. 4639/1984, n. 17682/2012). L’istanza va pertanto accolta e l’ordinanza impugnata cassata, dichiarandosi la competenza, ratione valoris, del Tribunale di Ragusa, con conseguente caducazione della decisione concernente le spese di lite, alla cui regolazione dovrà provvedere il medesimo Ufficio, all’esito del giudizio riassunto, anche per la fase conclusasi con l’erronea dichiarazione di incompetenza (Cass. n. 10636/2007). Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo del regolamento di competenza.

Le spese del presente procedimento sono rimesse al giudice del merito.

PQM

 

Dichiara la competenza del Tribunale di Ragusa cui rimette la decisione sulle spese processuali del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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