Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21091 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 07/08/2019), n.21091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4393/2017 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Angria s.p.a., rappresentata e difeso dagli avv. Oreste Cantillo e

Guglielmo Cantillo, nel cui studio è Domiciliata a Salerno, c.so

Vittorio Emanuele, 58

Cofin – Compagnia Finanziaria industriale s.p.a., rappresentata e

difeso dagli avv. Oreste Cantillo e Guglielmo Cantillo, nel cui

studio è Domiciliata a Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58

– controricorrenti –

per l’annullamento della sentenza n. 7636/2016 della Commissione

Tributaria Regionale della Campania, emessa inter partes il 1

settembre 2016.

Fatto

FATTO E DIRITTO

letta l’istanza 21.08.2018, con la quale l’Agenzia delle Entrate, a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni in L. n.96 del 2017, ha domandato la dichiarazione di estinzione del giudizio, sulla base della nota prot. 107847 del 4 luglio 2018 con la quale la Direzione Provinciale di Napoli dell’Agenzia delle Entrate, in riferimento alla presente controversia, ha comunicato la presentazione, da parte della contribuente, della domanda di definizione della controversia e l’avvenuto pagamento previsto;

letti i documenti allegati all’istanza, che provano gli adempimenti previsti a carico del contribuente per l’estinzione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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