Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21090 del 19/10/2016
Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 19/10/2016), n.21090
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21360-2013 proposto da:
A.A., (OMISSIS), A.M. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato
VANIA ROMANO, rappresentati e difesi dall’avvocato SEBASTIANO
CINQUEGRANA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
UNICREDIT MANAGEMENT BANK SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE B.BUOZZI 77,
presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO LATERZA giusta
procura speciale notarile;
ITALFONDIARIO SPA, in qualità di procuratrice di SPV IEFFE SRL, in
persona dell’Avv. D.M.A., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DI VILLA PEPOLI 4, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO COLUZZI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato TOMMASO RUCCIA giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
e contro
C.L., + ALTRI OMESSI
– intimati –
avverso la sentenza n. 658/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 19/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBERGO;
udito l’Avvocato ALESSANDRO COLUZZI anche per delega;
udito l’Avvocato FILIPPO TORNABUONI anche per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La presente controversia ha ad oggetto l’azione di simulazione assoluta o di revocatoria ordinaria di alcuni atti di compravendita stipulati da M. e A.A. e successivamente dalla loro avente causa P.M..
2. L’azione fu promossa dal Credito Italiano S.p.A. a tutela di un proprio credito di Lire 409.258.821 per scoperto di conto corrente nei confronti di M. e A.A., quali fideiussori della Ab.Mi. & C. S.r.l.. Il tribunale di Lucera rigettava la domanda, mentre la Corte d’appello di Bari, riformando la prima sentenza, dichiarava la simulazione dei quattro atti di compravendita.
3. Propongono oggi ricorso per cassazione M. e A.A., affidandolo a 5 motivi; resistono con controricorso Italfondiario S.p.A. e Unicredit Credit Management Bank S.p.A..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Italfondiario S.p.A. ha eccepito preliminarmente la mancanza di notificazione del ricorso nei confronti di Castello Finance S.r.l., chiedendo dichiararsene la inammissibilità. “Il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione – dice Sez. 3, Sentenza n. 20893 del 15/10/2015, Rv. 637437 – ne comporta la declaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa. L’inammissibilità, peraltro, non affetterebbe l’intero ricorso, ma eventualmente solo la posizione processuale di Castello Finance S.r.l., comportando il passaggio in giudicato della statuizione di appello nei suoi confronti. La questione, peraltro, rimane assorbita dalla infondatezza del ricorso, per le ragioni che si vanno ad esporre.
2. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, che i ricorrenti individuano nella ritenuta contraddizione tra le scritture private del (OMISSIS) e quanto dichiarato dai convenuti nella comparsa di costituzione dell’11 dicembre 1993.
3. Con un secondo motivo di ricorso denunciano contraddittoria ed insufficiente motivazione circa il significato da attribuire alla cronologia degli atti di disposizione.
4. Con un terzo motivo di ricorso denunciano violazione e-o falsa applicazione di norme di diritto.
5. Con un quarto motivo di ricorso denunciano difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia relativo all’accordo simulatorio.
6. Con un quinto motivo di ricorso denunciano contraddittoria ed insufficiente motivazione circa la presunta incongruità del prezzo di vendita.
7. Infine, i ricorrenti affermano “per ragioni moralizzatrici” che i crediti per cui si procede non risultarono ammessi allo stato passivo del fallimento della società Ab.Mi. & C. S.r.l.
8. Il ricorso, che non pare perfettamente rispettoso della disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, e nemmeno del principio di autosufficienza (omettendo sia la trascrizione degli atti cui fa riferimento, sia la relativa produzione, sia ancora la specifica indicazione della loro eventuale collocazione nei fascicoli di parte e del momento esatto della loro produzione in giudizio), esula comunque dai confini del giudizio di legittimità, scivolando nel merito.
9. I motivi si sostanziano, infatti, in un tentativo di rivalutazione del fatto e delle prove e quindi del giudizio di merito compiuto dai giudici di appello, attraverso la presentazione di una versione meramente alternativa. In proposito, occorre ricordare che già prima della modifica restrittiva introdotta nel 2012 il riferimento – contenuto nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 applicabile “ratione temporis”) – al “fatto controverso e decisivo per il giudizio” implicava che la motivazione della “quaestio facti” fosse affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 17037 del 20/08/2015, Rv. 636317); circostanza certamente non ricorrente nel caso di specie. Il riferimento al “fatto controverso e decisivo per il giudizio” implica che il fatto riguardo al quale la motivazione sulla ricostruzione della quaestio facti deve essere contraddittoria, insufficiente od omessa, sia stato oggetto di una valutazione tale da parte del giudice del merito da essere affetta da contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, non già nel senso dell’evidenza della mera possibilità della contraddizione o della mera possibilità dell’insufficiente considerazione o della mera possibilità di rilievo del fatto omesso, in modo tale da rendere soltanto possibile in via alternativa una motivazione diversa da quella resa dal giudice di merito sul fatto controverso, bensì nel senso che la contraddizione, l’insufficienza o l’omissione debba determinare la logica insostenibilità della motivazione resa da quel giudice. Ebbene, l’articolazione dell’illustrazione del motivo di ricorso si risolve solo nella prospettazione di una possibile alternativa motivazionale e non nella prospettazione di tale alternativa come necessariamente implicante l’insostenibilità di quella resa dalla Corte di merito.
10. Quanto, poi, alla violazione di legge lamentata con il terzo motivo di ricorso, la censura è assolutamente generica, non essendo nemmeno indicate le norme asseritamente oggetto di violazione.
11. In merito, infine, alla mancata ammissione dei crediti allo stato passivo del fallimento, la circostanza, al di là della sua irrilevanza in questa sede, non è minimamente supportata da alcuna documentazione.
12. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti Italfondiario S.p.A. e Unicredit Credit Management Bank S.p.A., liquidandole per ciascuna in Euro 5.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016